Articolo 121 bis del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 122Articolo 122
Versione
19 agosto 2009
Art. 121-bis
(( (Trattamento di fine servizio). )) ((1. Ai piloti effettivi con un'anzianita' di servizio inferiore a cinque anni completi, comprendendosi in tale periodo anche il servizio prestato in qualita' di provvisorio, ed ai piloti effettivi che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 122, comma 7, e' dovuto il trattamento di fine servizio da remunerarsi all'interno della tariffa del servizio di pilotaggio.
2. Il trattamento di fine servizio e' calcolato applicando un divisore pari a 13,5 sull'ammontare complessivo lordo percepito dal pilota in ciascun anno solare, al netto del corrispettivo per il godimento dei mezzi nautici, rivalutato annualmente secondo le modalita' previste dall'articolo 2120 del codice civile.
3. Gli importi del trattamento di fine servizio maturati sono corrisposti dalla corporazione al pilota al momento della cancellazione dal registro.
4. Agli accantonamenti operati ai sensi del presente articolo, nonche' alle somme successivamente erogate a favore dei piloti aventi diritto, si applica la disciplina fiscale prevista per gli accantonamenti ai fondi per le indennita' di fine rapporto nonche' per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile ed indennita' equipollenti.))
Entrata in vigore il 19 agosto 2009
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