Sentenza 5 agosto 2003
Massime • 2
Qualora la decisione sulla giurisdizione, resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, sia fondata sulla qualificazione del rapporto dedotto in giudizio, il giudicato sulla giurisdizione si estende anche a tale qualificazione e diventa pertanto vincolante per il giudice del merito il quale pertanto, se può, ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., negare in fatto la sussistenza del rapporto (in quanto ciò attiene alla pertinenza del diritto), non può rimetterne in discussione la qualificazione. (Fattispecie relativa a diritto soggettivo alla retrocessione di beni ai sensi della legge n. 2359 del 1865).
In tema di espropriazione per pubblica utilità, quando l'opera, per la cui realizzazione è stata disposta l'espropriazione, non è stata eseguita o siano trascorsi i termini a tal fine concessi o prorogati, gli espropriati possono chiedere al giudice, ai sensi dell'art. 63 della legge n. 2359 del 1865, la declaratoria della decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e, di conseguenza, la restituzione dei beni espropriati in ordine ai quali è intervenuta la decadenza indicata e, in ordine a questi, soltanto la retrocessione dei beni suscettibili di alienazione. Ne consegue che, anche se posseduti in precedenza dal privato, si deve escludere la retrocessione al medesimo dei beni demaniali, inclusi nel decreto di esproprio per errore, in ragione del fatto che non appartengono all'espropriato ma alla pubblica amministrazione. Tali beni, infatti, non possono essere retrocessi perché sono caratterizzati dal regime della inalienabilità, ai sensi dell'art. 823 cod. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/08/2003, n. 11839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11839 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco MA - rel. Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BU RR FR SI, RR FR RI AL, RR FR RI DE, RR FR OR, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA UGO DA COMO 9, presso l'avvocato GIUSEPPE RI MASULLO, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO Di GIOVE 21, presso L'AVVOCATURA COMUNALE rappresentato e difeso dall'avvocato GUGLIELMO FRIGENTI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
RR FR RI CAROLINA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2073/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 28/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/03/2003 dal Consigliere Dott. Francesco MA FIORETTI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Masullo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Frigenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 22.11.1973 ES GN FE FR, MA MA FE FR in Delfino, MA FE FE FR, TO FE FR, eredi del defunto GI AC FE FR, citavano il Comune di Roma innanzi al Tribunale di Roma, chiedendo la retrocessione di taluni immobili, siti in via Piave, numeri 69, 71 e 73, espropriati, insieme ad altri beni contigui, con decreto prefettizio del 31.12.1965 ai sensi della legge 2359 del 1865, ma non utilizzati poi per l'esecuzione dell'opera pubblica in vista della quale era intervenuta l'espropriazione.
Il Comune di Roma, costituitosi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, deducendo che la fattispecie in esame era ascrivibile a quella prevista dall'art. 60 della legge del 1865 e non a quella di cui all'art. 63.
Il Tribunale accoglieva l'eccezione, ma la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 209/86, dichiarava la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Riassunto il giudizio, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6678/93: accertava e dichiarava la decadenza del Comune di Roma dalla dichiarazione di pubblica utilità, effettuata con decreto prefettizio 16583 del 13.11.1965, della parte del cespite immobiliare oggetto di detta espropriazione, inserito al catasto al foglio n. 473, particella 23 e costituito dall'area e dai manufatti ivi insistenti, contrassegnati dai numeri civici 69, 71 e 73, ad eccezione della zona adibita a giardino e di quella edificata sopra lo sperone di mura romane, secondo la specificazione effettuata in motivazione;
dichiarava, ai sensi dell'art. 63 L. 2359/1365, il diritto degli attori e intervenuti, aventi causa dal proprietario espropriato FE FR AC, alla retrocessione del bene;
determinava in L. 927.575.652 il prezzo complessivo della retrocessione da versarsi al Comune di Roma;
respingeva la domanda di risarcimento danni proposta dagli attori ed intervenuti;
condannava il Comune di Roma al rimborso in favore degli attori e intervenuti della metà delle spese di giudizio.
Con atto di citazione notificato il 12.11.93, ES GN FE FR ed i figli MA MA FE FR, MA FE FE FR ed TO FE FR, proponevano appello avverso detta sentenza dinanzi alla Corte d'appello di Roma, censurando le statuizioni relative alla esclusione della retrocessione dell'area destinata a giardino e degli immobili edificati sopra il così detto sperone delle mura Aureliane, alla determinazione del prezzo della retrocessione, alla domanda di risarcimento danni, alla regolazione delle spese del giudizio ed alla riduzione degli onorari. Si costituiva in giudizio il Comune di Roma resistendo al gravame e proponendo a sua volta appello incidentale.
Si costituiva, altresì, in giudizio MA OL FE FR che con appello incidentale aderiva totalmente al gravame proposto dagli appellanti principali.
Con sentenza 6 aprile 1999, depositata il 28 giugno 1999, la corte di appello riduceva a L. 556.349.000 il prezzo della retrocessione, confermando nel resto la impugnata sentenza.
Avverso detta sentenza ES GN FE FR, MA MA FE FR in Delfino, MA FE FE FR, TO FE FR hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria. Il Comune di Roma ha resistito con controricorso. I ricorrenti hanno anche presentato in udienza osservazioni scritte sulle conclusioni del pubblico ministero. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.). La pronuncia della Suprema Corte n. 209 del 16.1.1986, intervenuta nel presente giudizio, con il sancire la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e l'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 63 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, avrebbe sottratto alla Pubblica Amministrazione ogni potere di discrezionalità nel consentire o meno la retrocessione dei beni a suo tempo espropriati, riconoscendo ai ricorrenti il diritto a riacquistare, mediante l'istituto della retrocessione, la proprietà e la disponibilità dei beni medesimi così come l'avevano prima dell'espropriazione. Non sussisterebbe, dunque, alcuna legittima possibilità per la P.A. di decidere quali, tra i beni a suo tempo oggetto di esproprio, debbano essere retrocessi e quali no, spettando soltanto a parte ricorrente - nell'ambito dell'esercizio del proprio diritto potestativo alla retrocessione, riconosciuto su tutti i beni oggetto della domanda - decidere se rientrare in possesso di tutti i beni o di soltanto alcuni di essi.
Se così non fosse, ci sì sarebbe trovati di fronte ad un provvedimento amministrativo e la giurisdizione sarebbe stata del giudice amministrativo e non di quello ordinario.
I giudici di merito non avrebbero dovuto interrogarsi, pertanto, sulla individuazione dei beni da retrocedere, essendo tale individuazione, nel regime di applicazione dell'art. 63 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, conseguente soltanto alla domanda del titolare del diritto potestativo alla retrocessione. Essendo stato l'istituto della retrocessione introdotto dal legislatore al fine di consentire al cittadino espropriato di riacquistare, in caso di cessazione della pubblica utilità, quanto era stato costretto a cedere, il giudice a quo avrebbe dovuto affermare il diritto degli attuali ricorrenti a riacquistare anche quelle porzioni immobiliari che - violando l'art. 63 summenzionato ed il giudicato costituito dalla sentenza n. 209 del 16.1.1986 - aveva, invece, escluso dalla retrocessione.
La sentenza impugnata, inoltre, violerebbe la legge anche con la statuizione di esclusione della sussistenza del danno lamentato dai ricorrenti.
Il giudice a quo avrebbe dovuto riconoscere loro quanto meno il danno coincidente con il mancato godimento dei frutti maturati a far tempo dalla data di pubblicazione della sentenza, con la quale il Tribunale di Roma aveva accertato la sussistenza dei presupposti della retrocessione, danno pari al corrispettivo delle locazioni degli immobili, per cui è causa, che il Comune di Roma avrebbe continuato a percepire dopo la data summenzionata.
Le censure dei ricorrenti non appaiono condivisibili. Con riguardo alla denunciata violazione del giudicato il collegio osserva:
con sentenza 10 ottobre 1980-12 maggio 1981 il Tribunale di Roma dichiarò improponibile la domanda di retrocessione per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, osservando che la fattispecie - riguardando beni non utilizzati per l'esecuzione dell'opera pubblica - integrava una ipotesi di retrocessione parziale, rispetto alla quale può configurarsi a favore del privato soltanto un interesse legittimo a che la competente autorità amministrativa riconosca che i beni residui non servono più per la realizzazione dell'opera pubblica, con discrezionalità di apprezzamento che non può essere sostituito da un accertamento del giudice ordinario. Detta sentenza fu impugnata dai ricorrenti con regolamento di giurisdizione. Le sezioni unite di questa corte, con la citata sentenza n. 209 del 1986, dichiararono la giurisdizione del giudice ordinario, osservando: che la domanda proposta dagli attuali ricorrenti si riferisce alla retrocessione di beai che erano stati espropriati in base ad un piano particolareggiato non più suscettibile di essere realizzato ed attuato, sia per la incompatibilità col nuovo assetto urbanistico impresso alla zona, in cui erano ubicati i beni espropriati, dalla variante deliberata dal Consiglio Comunale il 17 ottobre 1967, sia - e a prescindere quindi anche dalla approvazione di tale variante - per essere l'efficacia del piano venuta meno il 31 dicembre 1972 (data di scadenza dell'ultima proroga dell'efficacia dei piani particolareggiati relativi al piano regolatore generale di Roma del 1931);
che l'approvazione della successiva variante o la sopravvenuta inefficacia del piano originario, in base a cui tu disposta l'espropriazione, avevano comportato la revoca della precedente dichiarazione di pubblica utilità in ordine alle previsioni del piano sostituite o caducate, con la conseguenza che, non essendo più possibile dare agli immobili, per cui è causa, la destinazione prevista nel decreto di espropriazione e non attuata, si era determinata una situazione di giuridica ed obbiettiva (rilevabile cioè indipendentemente da qualsiasi valutatone discrezionale della pubblica amministrazione circa la utilità del bene oggetto della domanda di retrocessione) inutilizzabilità degli stessi, che attribuiva agli attuali ricorrenti il diritto di pretenderne la retrocessione ai sensi dell'art. 63 (disciplinante la ipotesi della retrocessione totale) e non ai sensi dei precedenti artt. 60 e 61 (disciplinanti la ipotesi della retrocessione parziale) della legge n. 2359 del 1865, per cui la relativa domanda rientrava nella cognizione del giudice ordinario.
Atteso quanto precede e considerato che, secondo il disposto dell'art. 386 c.p.c, la decisione sulla giurisdizione, essendo determinata dall'oggetto della domanda, viene emessa in base agli elementi dedotti ed allegati dalla parte, ma non ancora effettivamente accertati, e che, per tale ragione, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda (cfr. in tale senso tra le molte: Cass. n. 2197 del 1968; n. 3943 del 1986; n. 4341 del 1995), la sentenza summenzionata impediva al giudice di merito soltanto di rimettere in discussione la natura di diritto soggettivo della situazione giuridica, che fonda la pretesa degli attuali ricorrenti, e la qualificazione giuridica della domanda, da loro proposta (vale a dire il fatto che integra un ipotesi di retrocessione totale, disciplinata dall'art. 63 della legge n. 2359 del 1865), ma non precludeva allo stesso di valutare la sussistenza o meno del diritto alla retrocessione dei beni richiesti. La denunciata violazione del giudicato, costituito da detta sentenza, non ha, pertanto, alcun giuridico fondamento.
Passando all'esame della censura di violazione dell'art. 63 della citata legge n. 2359 del 1865 il collegio osserva.
Come risulta dalla sentenza impugnata, il Tribunale di Roma, previa declaratoria della decadenza del Comune di Roma dalla dichiarazione di pubblica utilità, ha disposto la restituzione ai ricorrenti della parte del cespite immobiliare espropriato con decreto prefettizio 31.12.1965, inserito al catasto al foglio n. 473, particella 23, e costituito dall'area e da manufatti ivi insistenti, contrassegnati dai numeri civici 69, 71 e 73, ad eccezione della zona adibita a giardino e degli immobili edificati sopra lo sperone delle mura aureliane.
La corte d'appello di Roma ha confermato detta sentenza osservando:
che l'area destinata a giardino, essendo già destinata a verde pubblico nel momento in cui era intervenuto il decreto di esproprio, non aveva bisogno di ulteriori interventi per la realizzazione della utilizzazione prevista e per far conseguire all'ente espropriante la proprietà della stessa, essendo a tal fine necessario e sufficiente il solo decreto di esproprio;
che il vincolo espropriativo riguardava la destinazione a giardino pubblico dell'area e non la sua recinzione, per cui la recinzione della stessa realizzata in epoca successiva all'adozione del nuovo piano regolatore, che aveva impresso all'area in questione una diversa, ed incompatibile con la precedente, destinazione urbanistica, non poteva incidere in alcun modo sulla titolarità del bene, essendosi l'effetto ablatorio già verificato al tempo del decreto di esproprio;
che i locali realizzati sullo sperone delle mura aureliane avevano natura di bene demaniale;
che, quindi, per te suesposte ragioni, sia la zona adibita a giardino che quanto edificato sopra lo sperone di mura romane dovevano essere esclusi dalla retrocessione.
Tale decisione merita di essere condivisa.
L'art. 63 della legge 2359 del 1865 stabilisce che se l'opera, per la cui realizzazione è stata disposta l'espropriazione, non è stata eseguita o siano trascorsi i termini a tal fine concessi o prorogati, gli espropriati possono chiedere al giudice la declaratoria della decadenza della ottenuta dichiarazione di pubblica utilità e la restituzione dei beni espropriati. Da tale disposizione si evince che l'espropriato può chiedere soltanto la retrocessione dei beni interessati dalla decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e, realizzando la retrocessione un nuovo trasferimento dall'espropriante all'espropriato (in tal senso è il costante orientamento giurisprudenziale di questa corte: cfr., tra le molte, Cass. n. 2370 del 1963; Cass. n. 1034 del 1965; Cass. n. 607 del 1967; Cass. n. 1757 del 1969, resa a sezioni unite;
Cass. n. 7628 del 1994; Cass. n. 5619 del 1998, resa a sezioni unite), soltanto dei beni suscettibili di alienazione.
Devesi escludere, pertanto, che la retrocessione al privato possa riguardare beni demaniali, dato il loro regime di inalienabilità (art. 823 c.c.), anche se posseduti in precedenza dal privato stesso, che ne chiede la retrocessione, ed erroneamente (per il fatto che appartengono alla pubblica amministrazione e non all'espropriando) inclusi nel decreto di esproprio. Conseguentemente si deve ritenere che l'espropriante ha diritto di chiede al giudice e questo ha il potere-dovere di verificare, come avvenuto nel caso di specie, se il bene, di cui viene chiesta dall'espropriato la retrocessione, rientri effettivamente tra quelli non più utilizzati e non più utilizzabili per la realizzazione dell'opera pubblica - vale a dire tra i beni interessati dalla decadenza della dichiarazione di pubblica utilità - o se il regime che lo riguarda ne consente l'alienazione. Infondata è, infine, la censura, con cui i ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento del danno per la indisponibilità degli immobili da retrocedere quanto meno a far tempo dalla data di pubblicazione della sentenza del tribunale di Roma. Secondo il costante insegnamento di questa corte, che il collegio condivide, non ravvisando serie ragioni per discostarsene, l'effetto della retrocessione opera ex mine, ossia dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva, che, previa determinazione del prezzo, pronuncia la retrocessione, con la conseguenza che non sono configurabili pretese risarcitorie per la mancata disponibilità dei beni per il periodo precedente (cfr. in tal senso Cass. n. 10298 del 1992; Cass. n. 7628 del 1994; Cass. n. 5619 del 1998, resa a sezioni unite). Per quanto precede il ricorso deve essere respinto ed i ricorrenti, in virtù del principio della soccombenza, vanno condannati a rimborsare al resistente le spese del giudizio di legittimità, che, tenuto conto del valore della lite e dell'attività spiegata, appare giusto liquidare in euro 5.000,00 (cinquemila) per onorari, euro 150,00 (centocinquanta) per esborsi, oltre alle spese generali ed accessorie come per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare a controparte le spese giudiziali del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 5.000,00 per onorari, euro 150,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed accessorie come per legge.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2003