Sentenza 26 gennaio 2011
Massime • 1
L'assoluzione dal reato di cui all'art. 186, comma primo, lett. a), Cod. strada (guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8), per depenalizzazione a seguito dell'art. 33, comma quarto, legge 29 luglio 2010, n. 120, non comporta la trasmissione degli atti alla competente autorità amministrativa, in considerazione del principio di legalità-irretroattività, sancito per gli illeciti amministrativi dall'art. 1 l. n. 689 del 1981 richiamato dall'art. 194 Cod. strada, non rinvenendosi nella legge n. 120 del 2010 una apposita previsione che possa far ritenere derogato il suddetto principio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/01/2011, n. 15617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15617 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 26/01/2011
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - N. 175
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 24204/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO ER N. IL 13/09/1960;
avverso l'ordinanza n. 380/2009 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 23/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/01/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI Luisa;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 16.12.2008, il Tribunale di Gela dichiarava IN AV responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso tale sentenza l'imputato proponeva appello, sollecitando un nuovo esame delle risultanze processuali atteso che non era stato accertato che egli, proprietario dell'auto, fosse alla guida della stessa al momento dell'intervento dei carabinieri, e non piuttosto il proprio figlio presente sul luogo;
peraltro non era neppure possibile ritenere accertato con sicurezza il superamento del limite minimo di 0,5 gr./l atteso che non era stato effettuato l'esame con l'etilometro, essendo stato apprezzato il ritenuto stato di ebbrezza solo in base ad indici sintomatici;
lamentava poi la mancanza di motivazione sulla non concessa sospensione condizionate della pena.
3. La Corte di appello di Caltanisetta dichiarava inammissibile l'appello proposto rilevando che, ai sensi dell'art. 593 c.p.p., comma 3, le sentenze di condanna con le quali, come nella specie, è
stata applicata la sola pena dell'ammenda sono inappellabili.
4. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione rilevando che la Corte territoriale avrebbe dovuto trasmettere gli atti a questa Corte di Cassazione, in applicazione dell'art. 568 c.p.p., comma 5, tanto più che non era ravvisabile alcun profilo di inammissibilità dal punto di vista formale atteso che l'atto era stato redatto personalmente dallo stesso imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che erroneamente la Corte d'appello ha pronunciato declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta dal IN avverso la sentenza di primo grado - posto che avrebbe dovuto qualificare come ricorso il gravame e trasmettere gli atti a questa Corte - osserva il Collegio che, previa qualificazione come ricorso dell'impugnazione proposta dal IN avverso la sentenza del Tribunale di Gela, la sentenza stessa deve essere annullata senza rinvio in conseguenza di "abolitio criminis". L'ipotesi di reato per la quale SA AV GI è stato giudicato è quella di cui all'art. 186 C.d.S., comma 1, lett. a) (guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8), tanto derivando dal fatto che lo stato di ebbrezza è stato desunto solo sulla base di dati sintomatici, senza procedere a rilevamento con l'alcoltest. Tale fattispecie è stata depenalizzata ai sensi della L. 30 luglio 2010, n. 120, art. 33, comma 4. L'intervenuta "abolitio criminis" comporta che il IN ha diritto ad un provvedimento giurisdizionale di proscioglimento perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, provvedimento che può essere emesso da questa Corte, essendo lo "ius superveniens" applicabile di ufficio anche in Cassazione (v. sez. 5, 15.2000 n. 769 rv 215996) e deponendo in tal senso evidenti ragioni di economia processuale.
3. Non ritiene il Collegio di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa, in considerazione del principio di legalità - irretroattività operante sia per gli illeciti penali (art. 2 c.p.), sia per gli illeciti amministrativi (L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1 richiamata dall'art. 194 C.d.S.), e non rinvenendosi nella L. n. 120 del 2010 una apposita previsione che imponga la trasmissione e che possa far ritenere derogato il suddetto principio di irretroattività.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011