Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/2001, n. 2271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2271 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
022 71401 EL POPOLO FALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto OPPC SIZ ONE SEZIONE PRIMA CIVILE ALLO STATO PASSIVO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18213/99 Dott. Pasquale Presidente REALE Consigliere Dott. Vincenzo FERRO Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Cron. 4748 SALME' Consigliere Rep. 718 Dott. Giuseppe Ud. 13/12/2000 Dott. Aniello NAPPI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SE N TENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, SUCCURSALE DI dal Sig L SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 16 FEB. 2001 GROSSETO, in persona del Direttore Generale pro IL CANCELLIERE tempore, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO LIRE 3000 VITTORIO EMANUELE II 326, presso l'avvocato RENATO CANCELLERIA SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Alessandro Marzocchi di CG064272 Grosseto rep. n. 37025 del 20.9.1999; ricorrente
contro
FALLIMENTO DI BUDUO GIUSEPPE;
2000 - intimato 2377 avverso la sentenza n. 1020/98 della Corte d'Appello di 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FIRENZE, depositata il 19/08/98; UFFICIO COPIE udita la relazione della causa svolta nella pubblica Rilasciata copia leo ale al Sig. SCOPHAMieli udienza del 13/12/2000 dal Consigliere Dott. Aniello per diritti L. 12.000, Bi 1.2.3.G . 2001 NAPPI;
IL CANCELLIERE udito per il ricorrente, 1'Avvocato Scognamiglio Giuliana, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
LIRE 2000 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CANCELLERIA Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. BE139901 Svolgimento del processo LIRE 10000 Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Fi- renze dichiarò improcedibile, per tardiva costituzione in giudizio dell'appellante, l'appello proposto Banca AS027566 Monte dei Paschi di Siena avversO la sentenza che ne aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo del fallimento di Giuseppe UO. Ritennero infatti i giu- dici del merito che la norma dell'art. 98 comma 3 legge fall., laddove stabilisce in cinque giorni il termine per la costituzione del creditore nei giudizi di oppo- sizione allo stato passivo, è applicabile anche nel giudizio d'appello in ragione del rinvio alla discipli- na del giudizio di primo grado contenuto negli art. 359 e 347 c.p.c. Ricorre per cassazione la Banca Monte dei Paschi di 2 Siena, che propone un unico articolato motivo d'impugnazione, illustrato altresì con una sucessiva memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo d'impugnazione la ricorrente de- duce violazione e falsa applicazione degli art. 347 comma 1 e 359 c.p.c. in relazione all'art. 98 comma 3 legge fall. Sostiene che la fase dell'appello nel giu- dizio d'opposizione allo stato passivo è integralmente disciplinata dall'art. 99 legge fall., senz'alcun rin- vio all'art. 98 legge fall., sicché viola l'art. 14 delle preleggi l'applicazione di quella norma speciale a un caso diverso da quello specificamente previsto, mentre è inconferente il richiamo a norme del codice di procedura civile quale criterio interpretativo della legge fallimentare. Aggiunge che la ratio dell'art. 98 comma 3 legge fall. è incompatibile con il giudizio d'appello. Il ricorso è fondato. Infatti l'art. 99 legge fall., nel disciplinare ai commi quinto e sesto le impugnazioni nel giudizio di opposizione allo stato passivo, stabilisce che il ter- mine per proporre appello è di quindici giorni e che il termine per il ricorso in cassazione è ridotto alla me- tà, senza, peraltro, richiamare la norma dell'articolo 3 precedente che riduce i termini di costituzione in giu- dizio dell'opponente. Sicché, fondandosi su questo dato testuale, la prevalente giurisprudenza di questa Corte esclude che l'appellante abbia l'onere di costituirsi in giudizio nel termine di cinque giorni dalla data di notificazione dell'atto di appello, appunto perché non ritiene applicabile in tale grado di giudizio l'art. 98, terzo comma legge fall. (Cass., sez. I, 28 luglio 2000, n. 9905, m. 538887, Cass., sez. I, 10 luglio 1998, n. 6723, m. 517075, Cass., sez. I, 28 agosto 1998, n. 8571, m. 518460, Cass., sez. I, 26 aprile 1999, n. 4124, m. 525733; V. anche, in motivazione, Cass., sez. I, 18 agosto 1998, n. 8130, m. 518147). V'è in realtà una pronuncia in senso contrario, se- condo la quale "nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, la mancata tempestiva costitu- zione del creditore appellante entro il termine di cin- que giorni dalla notifica dell'atto di citazione in ap- pello, determina l'improcedibilità dell'impugnazione a norma dello art. 98, terzo comma del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ancorché manchi per il giudizio di appello un espresso richiamo a detta norma, dettata per il giudi- zio di primo grado, atteso che dagli articoli 359 e 347 del c.p.c. si evince il principio che in quel grado di giudizio, per quanto attiene al tema della costituzione 4 in giudizio, si osservano le norme relative al giudizio di primo grado, se compatibili” (Cass., sez. I, 11 mar- zo 1994, n. 2380, m. 485669). Ma questa decisione non sembra tener conto del divieto imposto dall'art. 14 prel., di interpretare analogicamente le norme eccezio- nali, e della tradizione giurisprudenziale secondo cui h0000 devono ritenersi appunto eccezionali tutte le norme che 290000 sanciscono decadenze (Cass., sez. II, 30 gennaio 1987, n. 886, m. 450551, Cass., sez. I, 7 settembre 1993, n. 9382, m. 483678). Si deve pertanto concludere, in accoglimento del ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze, che si atterrà al principio per cui nella fase d'appello dei giudizi di opposizione allo stato passivo il termine di costituzione dell'appellante è quello previsto per il giudizio ordinario. o S t E a r C t I s i
P.Q.M.
F g F e J R La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza im- pugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Prima sezione civile il 13 dicembre 2000. Il Consigliere éstensore Il Presidente hiper hour Pasquale Reale Aniello Nappi Call Sattis 5