Sentenza 29 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2001, n. 4626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4626 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
LA COR 104626/0 1 REPUBBLICA ITALIANA ASSAZION Oggetto CONTRATIO SEZIONE SECONDA CIVILE PRELIMINARE CONDIZIONE AVVERTHENEO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RINUNCIA Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 21606/99 Cron. 9884 Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere Rep. 1605 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 18/12/00 Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DEL CORE ConsigliereDott. Sergio UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L3000 SENTENZA il 2.9 MAR 2001... sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE NOBILI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA 13000 VERBANO 22, presso lo studio dell'avvocato GIUNIO CANCELLERIA RIZZELLI, che lo difende unitamente agli avvocati LINO GUGLIELMUCCI, LORETO MASCI, ENRICO GIANMARCO, giusta delega in atti;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva TADDEI ENZO, per se e per: TADDEI CESARE, dal Sig. PPOLITO per diritti L. 000+6 elettivamente domiciliati in ROMA VIA SALLUSTIANA 26, 11.27 LUG. 2001 presso lo studio dell'avvocato GIULIO IPPOLITO, che li IL CANCELLIERE2000 2100 difende unitamente all'avvocato GIULIO BUSETTI, giusta -1- delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 309/99 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 09/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/00 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito 1'Avvocato GIUNIO RIZZELLI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accogliemto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. LIRE 10000 LIRE 2000 CANCELLERIA CANCELLERIA BC436214 AX230674 -2- BC436213 AX230673 R.G.N.21606/99 Oggetto: Contratto preliminare-Condizione-Avveramento- Rinuncia- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 28-3-1996 il tribunale di Trento accoglieva la domanda proposta da DD ZO e DD CE nei confronti di LI RI, per la declaratoria di inefficacia del preliminare di vendita intercorso tra essi promittenti venditori ed il LI ed avente ad oggetto un terreno edificabile in territorio del Comune di Malè, in dell'avveramento della condizione per conseguenza era stata riservata loro la facoltà di cui recedere dal contratto, qualora l'onere fiscale per la vendita fosse risultato più elevato in dipendenza di sopravvenute disposizioni legislative. Proposta impugnazione dal LI, la corte di appello della stessa città, con sentenza depositata il 9 settembre 1999, l'ha rigettata, condannando l'appellante alle spese del giudizio. La motivazione posta a base della decisione qui impugnata si articola nelle seguenti 2 argomentazioni: 1) nel preliminare stipulato dalle parti in causa era previsto che i promittenti venditori avevano facoltà di recedere dal contratto, qualora, dopo la stipulazione del preliminare stesso, fossero intervenute disposizioni legislative in base alle quali l'onere fiscale a loro carico fosse risultato più gravoso;
2) ai sensi dell'art.10 del D.P.R. n. 917/86, secondo il testo vigente all'epoca della stipulazione del preliminare (31-7-1992), 1'ILOR costituiva un onere deducibile dal reddito complessivo, ma tale deducibilità venne soppressa a seguito della modifica introdotta con l'art.10 comma 3° del D.L.n.384/92, per cui effettivamente gli oneri fiscali erano diventati più gravosi per i promittenti acquirenti, quali legittimamente potevano, pertanto, esercitare il previsto recesso;
3) il fatto che i DD abbiano, a richiesta del concesso, dopo l'entrata in vigoreLI, delle disposizioni abolitrici della deducibilità dell'ILOR, due proroghe del del contrattotermine per la stipulazione definitivo, non implicava affatto rinuncia ad 3 avvalersi della condizione di cui trattasi e, quindi, ad esercitare il recesso previsto dalla clausola contrattuale. Ricorre per la cassazione della sentenza LI RI per due motivi;
resistono con controricorso DD ZO e DD CE. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia il ricorrente: 1) Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della riferimento all'art. 360 n. 5controversia, con c.p.c. La presente censura riguarda il mancato accoglimento, da parte della corte di appello, del motivo di gravame con il quale era stato dedotto che la proroga del termine per la stipulazione del contratto definitivo, concessa dai promittenti venditori nove mesi dopo l'entrata in vigore della normativa che incrementava l'onere fiscale, era chiaramente incompatibile con la loro volontà di avvalersi del fatto dedotto in condizione e già da tempo verificatosi. La motivazione della sentenza impugnata appare, sul punto, manifestamente 4 illogica, avendo confuso, il giudice di appello, la rinuncia alla condizione con la rinuncia ad avvalersi di uno dei fatti dedotto in condizione e già verificatosi, che, nella specie, era rappresentato dall'onere economico assolutamente modesto conseguente alla modificazione legislativa intervenuta all'atto della proroga. 2) Omessa, insufficiente e contarddittoria motivazione circa מנו punto decisivo della controversia, con riferimento all'art.365 n. 5 c.p.c. La corte territoriale ha omesso di fornire ed è questa la seconda censura mossa dal ricorrente alla sentenza impugnata - qualsiasi motivazione circa il comportamento dei promittenti venditori successivo dal contratto ("pretesa di avvalersi della facoltà di recesso"), e, quindi, in ordine alla violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede, avuto riguardo, da un lato, al rilievo assolutamente marginale del maggior onere tributario che sarebbe venuto a gravare sui promittenti venditori, dal'altro, allaer concessione della proproga dopo che da tempo il maggior onere si era venuto a determinare per effetto della intervenuta modificazione legislativa”. 5 legislativa". Il ricorso è infondato. Per quanto riguarda il primo motivo, si osserva che la corte di appello, con motivazione logica e non meritevole, pertanto, delle convincente e dall'odierno ricorrente alla censure rivolte sentenza impugnata, ha escluso che le proroghe concesse dai promittenti venditori DD ZO e al promissario acquirente, per CE la stipulazione del contratto di vendita dell'immobile oggetto del preliminare in precedenza stipulato, potessero valere essere interpretate come implicita rinuncia, da parte dei primi, ad esercitare la facoltà di recesso, al verificarsi della condizione dedotta nel preliminare stesso, costituita dall'eventualità che gli oneri fiscali connessi al trasferimento della proprietà dell'immobile fossero risultati più gravosi come in effetti risultarono - per i venditori. Ha tratto tale convincimento, il giudice di appello, dall'esame degli atti e, tra l'altro, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, indicativa, da un lato, della volontà dei promittenti venditori di non rinunciare, comunque, dopo l'avveramento della condizione, alla facoltà di recesso contenuta 6 nella clausola n.6 del preliminare, e dall'altro, dell'assoluta carenza di elementi da cui potesse desumersi, viceversa, che, nel concedere le proroghe per la stipula dell'atto di vendita, gli stessi intendessero addivenire ugualmente, pur in presenza dei maggiori oneri fiscali cui si sarebbero sobbarcati, alla conclusione del contratto. Ed, invero, molto significativamente è stato ricordato in sentenza che fu il LI ( in favore del quale era stata prevista la clausola n. .7 del preliminare, che riconosceva il suo diritto di recesso, qualora l'area non fosse stata inserita tra quelle edificabili dal Programma di а chiedere la proroga, "mantenendo fabbricazione) fermi i precedenti impegni"; richiesta alla quale DD ZO rispose con telegramma per manifestare il suo assenso, ma senza esprimersi, con ciò, in alcun modo nel senso preteso dal ricorrente, di una tacita rinuncia ad esercitare il recesso contemplato, a favore dei promittenti venditori, nella clausola n.
6. In definitiva, e per concludere sul punto, la corte di merito, con argomentazione saldamente ancorata alle risultanze di causa, ha escluso che, nella fattispecie, potesse ritenersi, per facta 7 concludentia, come pure può accadere (Cass.n.5757/89; n. 3025/82) - che i DD avessero alla condizione di cui trattasi, e, rinunciato dunque, la censura mossa alla sentenza con il primo motivo di ricorso non ha pregio. Quanto al secondo motivo, se ne deve parimenti rilevare l'infondatezza, atteso che la censura che con lo stesso si muove alla sentenza, per un verso, ripropone la questione della pretesa implicita rinuncia, da parte degli attuali resistenti, ad avvalersi della facoltà di recesso, di cui si è gia detto;
e, per altro verso, introduce un argomento, -quale quello dell'asserita violazione, ascritta ai promittenti venditori, dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede, in relazione alla scarsa incidenza, sotto il profilo economico, degli oneri fiscali che essi avrebbero dovuto sostenere, ove si fosse stipulato l'atto di vendita, in dipendenza delle sopravvenute disposizioni legislative, che, esaminato dalla corte di merito sotto tale ultimo profilo, è stato evidentemente ritenuto inconsistente, a motivo del fatto che, come è stato scritto in sentenza, la condizione liberamente concordata dalle parti faceva riferimento all'eventualità che per i promittenti venditori gli 8 oneri fiscali potessero divenire più gravosi, prescindendosi del tutto dall'entità degli stessi;
cosicchè - ed è questa la conclusione che se ne deve trarre - gli attuali resistenti, nel rifiutare di stipulare l'atto di vendita all'avverarsi della condizione, hanno semplicemente esercitato, in definitiva, a giudizio della corte di appello, una loro facoltà legittima. 60000 Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con 310000 conseguente condanna del ricorrente alle spese. (
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in lire 273300 , oltre a lire 7.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2000 Il consigliere est. Il presidente o n l a e r i l ( d n i (Dr.Olindo Schettino) (Dr. Vincenzo Calfapietra) o t a r t s i g e R V. Cno alle mo IL CANCELLIERE C1 PaoloTalarico STATS IN CAN LERIA 29 MAR. 2001 Roma 01ПЛИСЕЩЕНЕС ANCEL 9