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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/12/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 710/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott. Salvatore REGASTO - Giudice dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 710/2024, posta in deliberazione all'udienza del giorno 02/12/2025 e promossa da:
– CF - nato il [...] a [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GRANDINETTI
FRANCESCO – CF – PEC - che lo C.F._2 Email_1 rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-parte ricorrente-
CONTRO
– CF – nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
ROMANO DE – CF – PEC - che la rappresenta C.F._4 Email_2
e difende giusta procura alle liti in atti;
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: modifica condizioni regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 2 dicembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 24 giugno 2024, il sig. premesso: Parte_1
• che, il ricorrente aveva intrattenuto una convivenza more uxorio con la sig.ra nata Controparte_1 il 11.09.1987 a Chiaravalle Centrale (CZ) e residente in [...], cod. fisc.
; C.F._3
1 • che dal predetto rapporto affettivo, in data 26.05.2014, era nata la figlia , regolarmente Persona_1 riconosciuta da entrambi i genitori ed attualmente residente presso l'abitazione della madre;
• che, in data 06.11.2020, il Tribunale di Lamezia Terme, riunito in camera di consiglio, a conclusione del procedimento n. 875/2020 R.G., con apposita Ordinanza n. cronol. 9488/2020, aveva regolamentato
l'affidamento e il mantenimento della minore (vedi allegato in atti); Persona_1
• che, in particolare, con il provvedimento sopra citato, era stato disposto quanto appresso:
- l'affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre, con residenza privilegiata presso Per_1 la stessa;
- l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva alla madre sia per le decisioni di ordinaria amministrazione che per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, residenza della minore e alla salute, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, cc.;
- l'assegnazione della casa familiare alla madre;
- nulla disposto sul diritto di visita della minore, per le ragioni indicate in parte motiva;
- posto a carico di l'obbligo di corrispondere a l'assegno Parte_1 Controparte_1 perequativo mensile per il mantenimento della figlia dell'importo di € 300,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio del creditore, con decorrenza dalla presente pronuncia e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operari ed impiegati;
- le spese straordinarie per la figlia, di cui in motivazione, poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
• che, in data 28.03.2022, il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione unica penale, Settore dibattimento, con apposito provvedimento, aveva dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare del divieto di avvicinamento applicata al sig. nei confronti della persona offesa (vedi in atti); Parte_1
• che, in data 13.06.2022 la sig.ra aveva formalizzato la remissione della querela e la Controparte_1 rinuncia alla costituzione di parte civile nei confronti del sig. (vedi in atti); Parte_1
• che, a partire dal mese di aprile 2022 al mese di aprile del 2024, il sig. , con il consenso Parte_1 della sig.ra , ha visto e trascorso, costantemente, del tempo con la figlia nelle Controparte_1 Per_1 seguenti modalità:
- Tutte le mattine all'entrata di scuola;
- Due pomeriggi alla settimana negli orari e nei giorni stabiliti dalla madre della minore;
- Un weekend al mese continuativamente, dunque con pernotto, dalle ore 18:00 del sabato alle ore
19:00 della domenica successiva e, in alcune circostanze, fino al lunedì mattina e nell'occasione il ricorrente provvedeva ad accompagnare la figlia direttamente a scuola;
• che il ricorrente vive in uno stato di disagio economico, comprovato dalla documentazione che si allega
(trattenuta assegno ex coniuge € 300,00, cfr. busta paga mese maggio 2024, doc. 12 - trattenuta assegno n. 2 figli € 300,00, cfr. busta paga mese maggio 2024, doc. 12 – canone mensile di locazione iniziale € 400,00, oggi € 446,00, cfr. contratto di locazione, doc. 13 – rata mensile per prestito € 169,15, cfr. contratto Parte_2
2 di finanziamento, doc. 14 – di recupero credito Carta American Express 241006 pari ad € 715,83, CP_2 doc. 15 - Missiva di recupero credito Carta American Express 375009 pari ad € 1.452,45, doc. 16 - rata mensile per prestito € 226,00, cfr. contratto di finanziamento, doc. 17), per cui non è in grado di Per_2 corrispondere l'importo di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia;
Per_1
• che, dal mese di maggio 2024 a tutt'oggi, la sig.ra ha deciso, ingiustificatamente e Controparte_1 immotivatamente, di interrompere la frequentazione, gli incontri e le visite tra il sig. e Parte_1 la figlia;
Per_1
• che, in considerazione dei provvedimenti sopra citati e dell'avvenuta costante frequentazione negli ultimi due anni tra il sig. e la figlia , ad oggi, non esistono circostanze ostative Parte_1 Per_1 all'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori;
• che, pertanto, sono, palesemente, intervenute, condizioni giustificative di una modificazione delle determinazioni dell'ordinanza n. cronol. 9488/2020;
• che, dunque, il ricorrente intendeva chiedere la modifica delle statuizioni dell'ordinanza n. cronol.
9488/2020 in ordine all'affidamento della figlia e al contributo di mantenimento in favore della Per_1 medesima minore;
• che, in particolare, il sig. intende far disporre l'affidamento condiviso della figlia Parte_1 minore con collocazione stabile presso l'abitazione della madre sita in 88046 Lamezia Terme (CZ), Per_1
Via Crocifisso n. 67 e con facoltà del padre di vederla secondo le seguenti modalità: Tre volte a settimana, nel pomeriggio dalle ore 17.30 alle ore 21.00; - Due weekend al mese non consequenziali, dal sabato all'uscita da scuola oppure dalle ore 14:00 nel periodo non scolastico fino alla mattina del lunedì con accompagnamento a scuola o presso la madre alle ore 9:00 nel periodo non scolastico;
- Durante il periodo estivo, una settimana nel mese di giugno o luglio e una settimana nel mese di agosto, previo accordo tra i genitori entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
- Durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà in modo alternato, con ciascun genitore, la Vigilia di Natale o il giorno di Natale così come in modo alternato saranno anche le festività del 31 dicembre e del 1 gennaio e la festività dell'EP che sarà trascorsa, ad anni alterni, con il padre o la madre;
- Durante le vacanze pasquali la minore trascorrerà in modo alternato, con ciascun genitore, il Giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; - Le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia presso
l'uno e l'altro dei genitori;
- la minore trascorrerà inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno della minore verrà possibilmente trascorso dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza della bambina con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto.
• che, inoltre, il ricorrente intende far statuire che il medesimo dovrà versare, a titolo di contributo di mantenimento della figlia minore , la somma complessiva di € 200,00 (duecento/00) mensili, Persona_1 entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, alla sig.ra , mediante bonifico;
Controparte_1
• che, dunque, sussistono tutti i presupposti e le condizioni per una pronuncia di autorizzazione alla richiesta di modifica sopra descritta (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo in atti).
3 Tutto ciò premesso, il sig. , come sopra rappresentato e difeso, chiedeva che l'Ill.mo Parte_1
Presidente del Tribunale di Lamezia Terme volesse pronunciare la modifica e/o riforma delle condizioni dell'Ordinanza n. cronol. 9488/2020 emessa il 15.10.2020 dal Tribunale di Lamezia Terme, pubblicata il
06.11.2020, a conclusione del procedimento n. 875/2020 R.G., in ordine all'affidamento della figlia e al contributo di mantenimento del padre in favore della minore e, conseguentemente, disponesse:
- “l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione stabile presso l'abitazione della madre Per_1 sita in 88046 Lamezia Terme (CZ), Via Crocifisso n. 67 e con facoltà del padre di vederla secondo le seguenti modalità: Tre volte a settimana, nel pomeriggio dalle ore 17.30 alle ore 21.00; - Due weekend al mese non consequenziali, dal sabato all'uscita da scuola oppure dalle ore 14:00 nel periodo non scolastico fino alla mattina del lunedì con accompagnamento a scuola o presso la madre alle ore 9:00 nel periodo non scolastico;
- Durante il periodo estivo, una settimana nel mese di giugno o luglio e una settimana nel mese di agosto, previo accordo tra i genitori entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
- Durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà in modo alternato, con ciascun genitore, la Vigilia di Natale o il giorno di Natale così come in modo alternato saranno anche le festività del 31 dicembre e del 1 gennaio e la festività dell'EP che sarà trascorsa, ad anni alterni, con il padre o la madre;
- Durante le vacanze pasquali la minore trascorrerà in modo alternato, con ciascun genitore, il Giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; - Le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia presso l'uno e l'altro dei genitori;
- la minore trascorrerà inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno della minore verrà possibilmente trascorso dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza della bambina con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto”.
- “che il sig. versi, a titolo di contributo di mantenimento della figlia minore Parte_1 Per_1
, la somma complessiva di € 200,00 (duecento/00) mensili, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, alla
[...] sig.ra , mediante bonifico”. Controparte_1
- “che ambedue i genitori dovranno contribuire, nella misura del 50% cadauno, alle spese straordinarie della minore, intendendosi per straordinarie le spese mediche (non coperte dal servizio sanitario nazionale), scolastiche, ludiche e quelle comunque previste dalla legge. Tutte le spese straordinarie dovranno documentarsi ai fini del relativo diritto di rimborso” (vedi conclusioni in atti).
Si costituiva in giudizio la quale contestava tutto quanto ex adverso sostenuto da Controparte_1 controparte.
In particolare, sosteneva che, nonostante la remissione della querela, il procedimento nei confronti del ricorrente continuava per i reati procedibili d'ufficio; in secondo luogo, i rapporti tra padre-figlia si erano interrotti a causa del rifiuto della minore di vedere il padre, attesa la sua inidoneità genitoriale;
inoltre, Per_1 assumeva che il sig. nel corso degli anni, non aveva mai versato interamente la somma dovuta Parte_1
a titoli di mantenimento, né aveva mai partecipato alle spese straordinarie della bambina disinteressandone completamente;
infine, precisava che la somma di euro 300,00 per il mantenimento della figlia appariva più
4 che congrua, considerato che madre e figlia si sono trasferite in altro appartamento con canone di locazione pari ad euro 350,00.
Per tutti i suesposti motivi in fatto e in diritto, la sig.ra , come in epigrafe Controparte_1 rappresentata, difesa e domiciliata così precisava le proprie conclusioni:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lamezia Terme:
- in via principale: rigettare tutte le domande di parte ricorrente siccome infondate sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in narrativa e confermare l'ordinanza n. 9488/2020 del Tribunale di Lamezia Terme;
- in via subordinata: disporre l'affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre, con Per_1 residenza presso la stessa e con diritto di visita del padre secondo le modalità da concordare in base all'esigenza della minore con la previsione a carico del sig. di un assegno mensile pari Parte_1 ad € 300,00 oltre spese straordinarie in misura del 50%;
- ammonire ex art. 473-bis 39 il sig. stante il mancato versamento del mantenimento in Parte_1 favore della figlia con condanna al pagamento della sanzione amministrativa;
- vinte le spese e gli onorari di giudizio, maggiorati di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge (vedi conclusioni di cui alla comparsa costitutiva in atti).
Dopo vari rinvii richiesti da entrambe le parti finalizzati al componimento bonario della lite – risolti con esito negativo – all'udienza dell'11 novembre 2025, erano presenti entrambe le parti personalmente, unitamente ai rispettivi difensori già costituiti in atti.
A questo punto, il Presidente del Tribunale – in qualità di giudice istruttore della controversia precedentemente nominato – introduceva le parti, le quali si riportavano rispettivi ai propri scritti difensivi e rassegnavano le conclusioni ivi contenute.
Il Presidente – in qualità – preso atto delle dichiarazioni delle parti, si riservava di decidere.
Con ordinanza del 12 novembre 2025, il Presidente – sempre nella qualità sopra menzionate – rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2 dicembre 2025, disponendo che la stessa si svolgesse in modalità cartolare.
Alla predetta udienza, il Presidente - viste le note conclusive di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, rispettivamente depositate in cancelleria in data ma entrambe in data 28 novembre 2025 – tratteneva la causa in decisione, riservandosi a tale scopo di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda avanzata dalla parte ricorrente può trovare solo parziale accoglimento Parte_1 per i motivi di seguito illustrati.
La presente pronuncia concerne l'affidamento della figlia minore , il mantenimento della stessa ed il Per_1 regime di visita padre-figlia.
Innanzitutto, giova rammentare che, l'art. 473-bis.29 statuisce che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
5 Dunque, la norma pone la condizione che per poter procedere alla richiesta di revisione di detti provvedimenti debbano sopravvenire “giustificati motivi”.
Quanto al regime di affidamento, l'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori ed una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, oltre che dei compiti di cura e mantenimento della prole.
All'affidamento condiviso si può – invero - derogare nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (vedi ex multis Cass., 18 giugno 2008, n. 16593).
Alcune sentenze di merito hanno precisato che “il genitore che non mostra interesse per i propri figli, violando sistematicamente gli obblighi di cura e di sostegno, in particolare esercitando in modo discontinuo il diritto di visita e non adempiendo al mantenimento, è escluso dall'affidamento” (Tribunale di Trapani, sentenza n. 5/2023).
Con l'ordinanza n. 9488/2020 del 06/11/2020, relativa al proc. RG n. 875/2020, il Collegio disponeva l'affido super-esclusivo della figlia minore alla madre, in ragione che “la previsione di un affido Per_1 monogenitoriale alla madre appaia conforme agli interessi della minore, ciò in ragione del disinteresse manifestato da parte del padre, sia materiale, che morale, nella vita quotidiana della minore e nel presente giudizio, ove, ancorché evocato correttamente in giudizio, ha inteso rimanere contumace;
nonché tenuto conto dell'applicazione della misura di cui all'art. 282 ter c.p.p. (divieto di avvicinamento dai luoghi frequentati dalla vittima) con provvedimento del 24.1.2020 del GIP del Tribunale di Lamezia Terme”; ebbene, seppur venute meno le circostanze che avevano giustificato l'emissione di quella decisione (perdita di efficacia della misura cautelare del divieto di avvicinamento e costituzione in giudizio nell'odierna procedura) ritiene il Collegio di dover confermare il regime di affidamento precedentemente previsto, atteso che il procedimento penale nei confronti del sig. è ancora in corso per i reati Parte_1 perseguibili d'ufficio e che – pertanto - una eventuale pronuncia di condanna del ricorrente creerebbe disagi nella gestione materiale e morale della minore.
Dunque, va confermato l'affido della figlia alla madre sig.ra per come già Per_1 CP_1 determinato, con collocazione della minore presso il domicilio materno.
2. Quanto al regime di visita, stante le dichiarazioni della resistente circa la riluttanza della figlia di Per_1 incontrare il padre, e tenuto conto che gli incontri tra la minore e il sig. non avvengono più dal Parte_1 mese di maggio 2024, pare opportuno prevedere una graduale ripresa del rapporto padre-figlia; pertanto, il padre potrà incontrare la figlia un giorno a settimana, da concordare preventivamente con la madre in base alle esigenze della minore (in assenza di accordo, il giorno indicato sarà il martedì o il mercoledì) dall'uscita di scuola alle 21:00 (dopo aver cenato) e, a weekend alterni, il sabato o la domenica, dalle 10:00 alle 18:00; -
Durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà in modo alternato, con ciascun genitore, la Vigilia di Natale
6 o il giorno di Natale (con la madre il Natale negli anni dispari) così come in modo alternato saranno anche le festività del 31 dicembre e del 1 gennaio (1 gennaio prossimo con il padre e poi in via alternata) e la festività dell'EP (con la madre negli anni pari) che sarà trascorsa, ad anni alterni, con il padre o la madre;
- Durante le vacanze pasquali la minore trascorrerà in modo alternato, con ciascun genitore, il Giorno di Pasqua (con il padre Pasqua negli anni pari) o il Lunedì dell'Angelo; - Le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia presso l'uno e l'altro dei genitori;
- la minore trascorrerà inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno della minore sempre in modalità alternata con possibilità dell'altro genitore di trascorrere un'ora dello stesso giorno con la figlia (con la madre negli anni pari); durante il periodo estivo, una settimana nel mese di giugno o luglio e una settimana nel mese di agosto, previo accordo tra i genitori entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
le modalità sopra indicate hanno valenza per almeno sei mesi;
laddove il rapporto padre-figlia migliorerà, il padre potrà vedere la figlia tre volte a settimana, nel pomeriggio dalle ore 17.30 alle ore 21.00; - due weekend al mese non consequenziali, dal sabato all'uscita da scuola oppure dalle ore 14:00 nel periodo non scolastico fino alla mattina del lunedì con accompagnamento a scuola o presso la madre alle ore 9:00 nel periodo non scolastico;
con conferma nel resto.
3. Con riguardo - poi - alle statuizioni di carattere economico, mentre il ricorrente ha chiesto la diminuzione del mantenimento ordinario in favore della figlia , deducendo la sua impossibilità economica Per_1 all'adempimento, al contrario la sig.ra ne ha chiesto la conferma nel suo ammontare, come già CP_1 previsto precedentemente.
Orbene, occorre rilevare che il dovere di mantenere i figli minori (e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti) è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. civ. n. 4145/2023).
Ciò detto in iure si osserva in facto che, nella precedente procedura di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, n. 875/2020 R.G., stante la contumacia del sig. il Collegio, in assenza Parte_1 di opportuna documentazione patrimoniale, aveva ritenuto opportuno fissare in euro 300,00 il mantenimento a carico del padre per il mantenimento della figlia minore.
Ebbene, in tale contesto decisionale può operarsi una migliore valutazione delle condizioni economiche del sig. stante la costituzione dello stesso e la documentazione allegata al ricorso. Parte_1
In primis, deve essere tenuta in considerazione la posizione onerosa del ricorrente - nei confronti di una precedente relazione coniugale dalla quale erano nati due figli – per una somma totale di euro 600,00 mensili.
D'altro canto - in tema di mantenimento dei figli nati dal precedente matrimonio - la Cassazione statuisce pacificamente che: la creazione di una nuova famiglia e la nascita di ulteriori figli con un nuovo partner, sebbene
7 non portino automaticamente ad una riduzione degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli nati dalla precedente relazione, devono essere considerate dal giudice come potenziali fattori che possono influire sulla determinazione dell'importo dovuto, dato che comportano l'emergere di nuovi doveri economici (Cassazione civile sez. I, 12/03/2024, n. 6455); ed ancora: “se durante una procedura di revisione dell'assegno viene accertata una diminuzione delle entrate del genitore non collocatario o la nascita di un altro figlio per il quale deve contribuire, il giudice deve procedere a una nuova quantificazione del contributo, considerando anche le risorse della madre convivente e le necessità attuali del minore” (Cassazione civile sez. I, 27/05/2024, n.
14760).
Tuttavia – tenuto conto che la precedente ordinanza di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale è del 2020 - si deve tenere conto che, in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1, c.c. – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento.
Dunque, in applicazione dei su esposti principi, appare equo rideterminare l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente ed in favore della sig.ra , per il mantenimento della figlia , ad euro 250,00 CP_1 Per_1 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla presente pronuncia e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
4. Infine, quanto alla richiesta di parte resistente di “ammonire ex art. 473-bis39 il sig. Parte_1
Stante il mancato versamento del mantenimento in favore della figlia con condanna al pagamento della sanzione amministrativa”.
L'art. 473 bis 39 c.p.c. statuisce che “In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della
Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore Controparte_3 inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore”.
Per l'applicazione dei provvedimenti citati non occorre provare il pregiudizio causato al minore: infatti, l'avere ostacolato il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e regolazione delle responsabilità genitoriali stabilite da un provvedimento giudiziale di per sé giustifica l'irrogazione della condanna.
Può essere dunque ammonito il genitore al corretto adempimento con sanzione pari ad € 200,00.
5. La natura del giudizio e l'impossibilità di configurare la soccombenza di alcuna delle parti, legittimano l'integrale compensazione delle spese processuali.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, a parziale accoglimento della domanda proposta da
[...]
nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- CONFERMA l'affido esclusivo della figlia minore alla madre sig.ra Per_1 CP_1
, con collocazione presso il domicilio materno, e regola le frequentazioni padre-figlia
[...] come in parte motiva;
- RIDETERMINA il contributo di mantenimento a carico del sig. d in favore della sig.ra Parte_1
, per il mantenimento della figlia , in euro 250,00 (duecentocinquanta,00) mensili;
CP_1 Per_1
- AMMONISCE il resistente al corretto adempimento, con sanzione amministrativa che viene determinata una tantum nella misura di € 200,00;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 02/12/2025.
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott. Salvatore REGASTO - Giudice dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 710/2024, posta in deliberazione all'udienza del giorno 02/12/2025 e promossa da:
– CF - nato il [...] a [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GRANDINETTI
FRANCESCO – CF – PEC - che lo C.F._2 Email_1 rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-parte ricorrente-
CONTRO
– CF – nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
ROMANO DE – CF – PEC - che la rappresenta C.F._4 Email_2
e difende giusta procura alle liti in atti;
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: modifica condizioni regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 2 dicembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 24 giugno 2024, il sig. premesso: Parte_1
• che, il ricorrente aveva intrattenuto una convivenza more uxorio con la sig.ra nata Controparte_1 il 11.09.1987 a Chiaravalle Centrale (CZ) e residente in [...], cod. fisc.
; C.F._3
1 • che dal predetto rapporto affettivo, in data 26.05.2014, era nata la figlia , regolarmente Persona_1 riconosciuta da entrambi i genitori ed attualmente residente presso l'abitazione della madre;
• che, in data 06.11.2020, il Tribunale di Lamezia Terme, riunito in camera di consiglio, a conclusione del procedimento n. 875/2020 R.G., con apposita Ordinanza n. cronol. 9488/2020, aveva regolamentato
l'affidamento e il mantenimento della minore (vedi allegato in atti); Persona_1
• che, in particolare, con il provvedimento sopra citato, era stato disposto quanto appresso:
- l'affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre, con residenza privilegiata presso Per_1 la stessa;
- l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva alla madre sia per le decisioni di ordinaria amministrazione che per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, residenza della minore e alla salute, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, cc.;
- l'assegnazione della casa familiare alla madre;
- nulla disposto sul diritto di visita della minore, per le ragioni indicate in parte motiva;
- posto a carico di l'obbligo di corrispondere a l'assegno Parte_1 Controparte_1 perequativo mensile per il mantenimento della figlia dell'importo di € 300,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio del creditore, con decorrenza dalla presente pronuncia e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operari ed impiegati;
- le spese straordinarie per la figlia, di cui in motivazione, poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
• che, in data 28.03.2022, il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione unica penale, Settore dibattimento, con apposito provvedimento, aveva dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare del divieto di avvicinamento applicata al sig. nei confronti della persona offesa (vedi in atti); Parte_1
• che, in data 13.06.2022 la sig.ra aveva formalizzato la remissione della querela e la Controparte_1 rinuncia alla costituzione di parte civile nei confronti del sig. (vedi in atti); Parte_1
• che, a partire dal mese di aprile 2022 al mese di aprile del 2024, il sig. , con il consenso Parte_1 della sig.ra , ha visto e trascorso, costantemente, del tempo con la figlia nelle Controparte_1 Per_1 seguenti modalità:
- Tutte le mattine all'entrata di scuola;
- Due pomeriggi alla settimana negli orari e nei giorni stabiliti dalla madre della minore;
- Un weekend al mese continuativamente, dunque con pernotto, dalle ore 18:00 del sabato alle ore
19:00 della domenica successiva e, in alcune circostanze, fino al lunedì mattina e nell'occasione il ricorrente provvedeva ad accompagnare la figlia direttamente a scuola;
• che il ricorrente vive in uno stato di disagio economico, comprovato dalla documentazione che si allega
(trattenuta assegno ex coniuge € 300,00, cfr. busta paga mese maggio 2024, doc. 12 - trattenuta assegno n. 2 figli € 300,00, cfr. busta paga mese maggio 2024, doc. 12 – canone mensile di locazione iniziale € 400,00, oggi € 446,00, cfr. contratto di locazione, doc. 13 – rata mensile per prestito € 169,15, cfr. contratto Parte_2
2 di finanziamento, doc. 14 – di recupero credito Carta American Express 241006 pari ad € 715,83, CP_2 doc. 15 - Missiva di recupero credito Carta American Express 375009 pari ad € 1.452,45, doc. 16 - rata mensile per prestito € 226,00, cfr. contratto di finanziamento, doc. 17), per cui non è in grado di Per_2 corrispondere l'importo di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia;
Per_1
• che, dal mese di maggio 2024 a tutt'oggi, la sig.ra ha deciso, ingiustificatamente e Controparte_1 immotivatamente, di interrompere la frequentazione, gli incontri e le visite tra il sig. e Parte_1 la figlia;
Per_1
• che, in considerazione dei provvedimenti sopra citati e dell'avvenuta costante frequentazione negli ultimi due anni tra il sig. e la figlia , ad oggi, non esistono circostanze ostative Parte_1 Per_1 all'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori;
• che, pertanto, sono, palesemente, intervenute, condizioni giustificative di una modificazione delle determinazioni dell'ordinanza n. cronol. 9488/2020;
• che, dunque, il ricorrente intendeva chiedere la modifica delle statuizioni dell'ordinanza n. cronol.
9488/2020 in ordine all'affidamento della figlia e al contributo di mantenimento in favore della Per_1 medesima minore;
• che, in particolare, il sig. intende far disporre l'affidamento condiviso della figlia Parte_1 minore con collocazione stabile presso l'abitazione della madre sita in 88046 Lamezia Terme (CZ), Per_1
Via Crocifisso n. 67 e con facoltà del padre di vederla secondo le seguenti modalità: Tre volte a settimana, nel pomeriggio dalle ore 17.30 alle ore 21.00; - Due weekend al mese non consequenziali, dal sabato all'uscita da scuola oppure dalle ore 14:00 nel periodo non scolastico fino alla mattina del lunedì con accompagnamento a scuola o presso la madre alle ore 9:00 nel periodo non scolastico;
- Durante il periodo estivo, una settimana nel mese di giugno o luglio e una settimana nel mese di agosto, previo accordo tra i genitori entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
- Durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà in modo alternato, con ciascun genitore, la Vigilia di Natale o il giorno di Natale così come in modo alternato saranno anche le festività del 31 dicembre e del 1 gennaio e la festività dell'EP che sarà trascorsa, ad anni alterni, con il padre o la madre;
- Durante le vacanze pasquali la minore trascorrerà in modo alternato, con ciascun genitore, il Giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; - Le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia presso
l'uno e l'altro dei genitori;
- la minore trascorrerà inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno della minore verrà possibilmente trascorso dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza della bambina con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto.
• che, inoltre, il ricorrente intende far statuire che il medesimo dovrà versare, a titolo di contributo di mantenimento della figlia minore , la somma complessiva di € 200,00 (duecento/00) mensili, Persona_1 entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, alla sig.ra , mediante bonifico;
Controparte_1
• che, dunque, sussistono tutti i presupposti e le condizioni per una pronuncia di autorizzazione alla richiesta di modifica sopra descritta (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo in atti).
3 Tutto ciò premesso, il sig. , come sopra rappresentato e difeso, chiedeva che l'Ill.mo Parte_1
Presidente del Tribunale di Lamezia Terme volesse pronunciare la modifica e/o riforma delle condizioni dell'Ordinanza n. cronol. 9488/2020 emessa il 15.10.2020 dal Tribunale di Lamezia Terme, pubblicata il
06.11.2020, a conclusione del procedimento n. 875/2020 R.G., in ordine all'affidamento della figlia e al contributo di mantenimento del padre in favore della minore e, conseguentemente, disponesse:
- “l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione stabile presso l'abitazione della madre Per_1 sita in 88046 Lamezia Terme (CZ), Via Crocifisso n. 67 e con facoltà del padre di vederla secondo le seguenti modalità: Tre volte a settimana, nel pomeriggio dalle ore 17.30 alle ore 21.00; - Due weekend al mese non consequenziali, dal sabato all'uscita da scuola oppure dalle ore 14:00 nel periodo non scolastico fino alla mattina del lunedì con accompagnamento a scuola o presso la madre alle ore 9:00 nel periodo non scolastico;
- Durante il periodo estivo, una settimana nel mese di giugno o luglio e una settimana nel mese di agosto, previo accordo tra i genitori entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
- Durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà in modo alternato, con ciascun genitore, la Vigilia di Natale o il giorno di Natale così come in modo alternato saranno anche le festività del 31 dicembre e del 1 gennaio e la festività dell'EP che sarà trascorsa, ad anni alterni, con il padre o la madre;
- Durante le vacanze pasquali la minore trascorrerà in modo alternato, con ciascun genitore, il Giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; - Le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia presso l'uno e l'altro dei genitori;
- la minore trascorrerà inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno della minore verrà possibilmente trascorso dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza della bambina con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto”.
- “che il sig. versi, a titolo di contributo di mantenimento della figlia minore Parte_1 Per_1
, la somma complessiva di € 200,00 (duecento/00) mensili, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, alla
[...] sig.ra , mediante bonifico”. Controparte_1
- “che ambedue i genitori dovranno contribuire, nella misura del 50% cadauno, alle spese straordinarie della minore, intendendosi per straordinarie le spese mediche (non coperte dal servizio sanitario nazionale), scolastiche, ludiche e quelle comunque previste dalla legge. Tutte le spese straordinarie dovranno documentarsi ai fini del relativo diritto di rimborso” (vedi conclusioni in atti).
Si costituiva in giudizio la quale contestava tutto quanto ex adverso sostenuto da Controparte_1 controparte.
In particolare, sosteneva che, nonostante la remissione della querela, il procedimento nei confronti del ricorrente continuava per i reati procedibili d'ufficio; in secondo luogo, i rapporti tra padre-figlia si erano interrotti a causa del rifiuto della minore di vedere il padre, attesa la sua inidoneità genitoriale;
inoltre, Per_1 assumeva che il sig. nel corso degli anni, non aveva mai versato interamente la somma dovuta Parte_1
a titoli di mantenimento, né aveva mai partecipato alle spese straordinarie della bambina disinteressandone completamente;
infine, precisava che la somma di euro 300,00 per il mantenimento della figlia appariva più
4 che congrua, considerato che madre e figlia si sono trasferite in altro appartamento con canone di locazione pari ad euro 350,00.
Per tutti i suesposti motivi in fatto e in diritto, la sig.ra , come in epigrafe Controparte_1 rappresentata, difesa e domiciliata così precisava le proprie conclusioni:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lamezia Terme:
- in via principale: rigettare tutte le domande di parte ricorrente siccome infondate sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in narrativa e confermare l'ordinanza n. 9488/2020 del Tribunale di Lamezia Terme;
- in via subordinata: disporre l'affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre, con Per_1 residenza presso la stessa e con diritto di visita del padre secondo le modalità da concordare in base all'esigenza della minore con la previsione a carico del sig. di un assegno mensile pari Parte_1 ad € 300,00 oltre spese straordinarie in misura del 50%;
- ammonire ex art. 473-bis 39 il sig. stante il mancato versamento del mantenimento in Parte_1 favore della figlia con condanna al pagamento della sanzione amministrativa;
- vinte le spese e gli onorari di giudizio, maggiorati di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge (vedi conclusioni di cui alla comparsa costitutiva in atti).
Dopo vari rinvii richiesti da entrambe le parti finalizzati al componimento bonario della lite – risolti con esito negativo – all'udienza dell'11 novembre 2025, erano presenti entrambe le parti personalmente, unitamente ai rispettivi difensori già costituiti in atti.
A questo punto, il Presidente del Tribunale – in qualità di giudice istruttore della controversia precedentemente nominato – introduceva le parti, le quali si riportavano rispettivi ai propri scritti difensivi e rassegnavano le conclusioni ivi contenute.
Il Presidente – in qualità – preso atto delle dichiarazioni delle parti, si riservava di decidere.
Con ordinanza del 12 novembre 2025, il Presidente – sempre nella qualità sopra menzionate – rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2 dicembre 2025, disponendo che la stessa si svolgesse in modalità cartolare.
Alla predetta udienza, il Presidente - viste le note conclusive di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, rispettivamente depositate in cancelleria in data ma entrambe in data 28 novembre 2025 – tratteneva la causa in decisione, riservandosi a tale scopo di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda avanzata dalla parte ricorrente può trovare solo parziale accoglimento Parte_1 per i motivi di seguito illustrati.
La presente pronuncia concerne l'affidamento della figlia minore , il mantenimento della stessa ed il Per_1 regime di visita padre-figlia.
Innanzitutto, giova rammentare che, l'art. 473-bis.29 statuisce che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
5 Dunque, la norma pone la condizione che per poter procedere alla richiesta di revisione di detti provvedimenti debbano sopravvenire “giustificati motivi”.
Quanto al regime di affidamento, l'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori ed una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, oltre che dei compiti di cura e mantenimento della prole.
All'affidamento condiviso si può – invero - derogare nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (vedi ex multis Cass., 18 giugno 2008, n. 16593).
Alcune sentenze di merito hanno precisato che “il genitore che non mostra interesse per i propri figli, violando sistematicamente gli obblighi di cura e di sostegno, in particolare esercitando in modo discontinuo il diritto di visita e non adempiendo al mantenimento, è escluso dall'affidamento” (Tribunale di Trapani, sentenza n. 5/2023).
Con l'ordinanza n. 9488/2020 del 06/11/2020, relativa al proc. RG n. 875/2020, il Collegio disponeva l'affido super-esclusivo della figlia minore alla madre, in ragione che “la previsione di un affido Per_1 monogenitoriale alla madre appaia conforme agli interessi della minore, ciò in ragione del disinteresse manifestato da parte del padre, sia materiale, che morale, nella vita quotidiana della minore e nel presente giudizio, ove, ancorché evocato correttamente in giudizio, ha inteso rimanere contumace;
nonché tenuto conto dell'applicazione della misura di cui all'art. 282 ter c.p.p. (divieto di avvicinamento dai luoghi frequentati dalla vittima) con provvedimento del 24.1.2020 del GIP del Tribunale di Lamezia Terme”; ebbene, seppur venute meno le circostanze che avevano giustificato l'emissione di quella decisione (perdita di efficacia della misura cautelare del divieto di avvicinamento e costituzione in giudizio nell'odierna procedura) ritiene il Collegio di dover confermare il regime di affidamento precedentemente previsto, atteso che il procedimento penale nei confronti del sig. è ancora in corso per i reati Parte_1 perseguibili d'ufficio e che – pertanto - una eventuale pronuncia di condanna del ricorrente creerebbe disagi nella gestione materiale e morale della minore.
Dunque, va confermato l'affido della figlia alla madre sig.ra per come già Per_1 CP_1 determinato, con collocazione della minore presso il domicilio materno.
2. Quanto al regime di visita, stante le dichiarazioni della resistente circa la riluttanza della figlia di Per_1 incontrare il padre, e tenuto conto che gli incontri tra la minore e il sig. non avvengono più dal Parte_1 mese di maggio 2024, pare opportuno prevedere una graduale ripresa del rapporto padre-figlia; pertanto, il padre potrà incontrare la figlia un giorno a settimana, da concordare preventivamente con la madre in base alle esigenze della minore (in assenza di accordo, il giorno indicato sarà il martedì o il mercoledì) dall'uscita di scuola alle 21:00 (dopo aver cenato) e, a weekend alterni, il sabato o la domenica, dalle 10:00 alle 18:00; -
Durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà in modo alternato, con ciascun genitore, la Vigilia di Natale
6 o il giorno di Natale (con la madre il Natale negli anni dispari) così come in modo alternato saranno anche le festività del 31 dicembre e del 1 gennaio (1 gennaio prossimo con il padre e poi in via alternata) e la festività dell'EP (con la madre negli anni pari) che sarà trascorsa, ad anni alterni, con il padre o la madre;
- Durante le vacanze pasquali la minore trascorrerà in modo alternato, con ciascun genitore, il Giorno di Pasqua (con il padre Pasqua negli anni pari) o il Lunedì dell'Angelo; - Le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia presso l'uno e l'altro dei genitori;
- la minore trascorrerà inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno della minore sempre in modalità alternata con possibilità dell'altro genitore di trascorrere un'ora dello stesso giorno con la figlia (con la madre negli anni pari); durante il periodo estivo, una settimana nel mese di giugno o luglio e una settimana nel mese di agosto, previo accordo tra i genitori entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
le modalità sopra indicate hanno valenza per almeno sei mesi;
laddove il rapporto padre-figlia migliorerà, il padre potrà vedere la figlia tre volte a settimana, nel pomeriggio dalle ore 17.30 alle ore 21.00; - due weekend al mese non consequenziali, dal sabato all'uscita da scuola oppure dalle ore 14:00 nel periodo non scolastico fino alla mattina del lunedì con accompagnamento a scuola o presso la madre alle ore 9:00 nel periodo non scolastico;
con conferma nel resto.
3. Con riguardo - poi - alle statuizioni di carattere economico, mentre il ricorrente ha chiesto la diminuzione del mantenimento ordinario in favore della figlia , deducendo la sua impossibilità economica Per_1 all'adempimento, al contrario la sig.ra ne ha chiesto la conferma nel suo ammontare, come già CP_1 previsto precedentemente.
Orbene, occorre rilevare che il dovere di mantenere i figli minori (e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti) è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. civ. n. 4145/2023).
Ciò detto in iure si osserva in facto che, nella precedente procedura di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, n. 875/2020 R.G., stante la contumacia del sig. il Collegio, in assenza Parte_1 di opportuna documentazione patrimoniale, aveva ritenuto opportuno fissare in euro 300,00 il mantenimento a carico del padre per il mantenimento della figlia minore.
Ebbene, in tale contesto decisionale può operarsi una migliore valutazione delle condizioni economiche del sig. stante la costituzione dello stesso e la documentazione allegata al ricorso. Parte_1
In primis, deve essere tenuta in considerazione la posizione onerosa del ricorrente - nei confronti di una precedente relazione coniugale dalla quale erano nati due figli – per una somma totale di euro 600,00 mensili.
D'altro canto - in tema di mantenimento dei figli nati dal precedente matrimonio - la Cassazione statuisce pacificamente che: la creazione di una nuova famiglia e la nascita di ulteriori figli con un nuovo partner, sebbene
7 non portino automaticamente ad una riduzione degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli nati dalla precedente relazione, devono essere considerate dal giudice come potenziali fattori che possono influire sulla determinazione dell'importo dovuto, dato che comportano l'emergere di nuovi doveri economici (Cassazione civile sez. I, 12/03/2024, n. 6455); ed ancora: “se durante una procedura di revisione dell'assegno viene accertata una diminuzione delle entrate del genitore non collocatario o la nascita di un altro figlio per il quale deve contribuire, il giudice deve procedere a una nuova quantificazione del contributo, considerando anche le risorse della madre convivente e le necessità attuali del minore” (Cassazione civile sez. I, 27/05/2024, n.
14760).
Tuttavia – tenuto conto che la precedente ordinanza di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale è del 2020 - si deve tenere conto che, in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1, c.c. – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento.
Dunque, in applicazione dei su esposti principi, appare equo rideterminare l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente ed in favore della sig.ra , per il mantenimento della figlia , ad euro 250,00 CP_1 Per_1 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla presente pronuncia e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
4. Infine, quanto alla richiesta di parte resistente di “ammonire ex art. 473-bis39 il sig. Parte_1
Stante il mancato versamento del mantenimento in favore della figlia con condanna al pagamento della sanzione amministrativa”.
L'art. 473 bis 39 c.p.c. statuisce che “In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della
Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore Controparte_3 inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore”.
Per l'applicazione dei provvedimenti citati non occorre provare il pregiudizio causato al minore: infatti, l'avere ostacolato il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e regolazione delle responsabilità genitoriali stabilite da un provvedimento giudiziale di per sé giustifica l'irrogazione della condanna.
Può essere dunque ammonito il genitore al corretto adempimento con sanzione pari ad € 200,00.
5. La natura del giudizio e l'impossibilità di configurare la soccombenza di alcuna delle parti, legittimano l'integrale compensazione delle spese processuali.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, a parziale accoglimento della domanda proposta da
[...]
nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- CONFERMA l'affido esclusivo della figlia minore alla madre sig.ra Per_1 CP_1
, con collocazione presso il domicilio materno, e regola le frequentazioni padre-figlia
[...] come in parte motiva;
- RIDETERMINA il contributo di mantenimento a carico del sig. d in favore della sig.ra Parte_1
, per il mantenimento della figlia , in euro 250,00 (duecentocinquanta,00) mensili;
CP_1 Per_1
- AMMONISCE il resistente al corretto adempimento, con sanzione amministrativa che viene determinata una tantum nella misura di € 200,00;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 02/12/2025.
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO
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