Sentenza 20 maggio 2008
Massime • 1
Per la configurazione del delitto di detenzione abusiva d'arma comune da sparo è necessaria una relazione stabile del soggetto con la cosa, in quanto il concetto di detenzione per sua natura implica un minimo di permanenza del rapporto materiale tra detentore e cosa detenuta ed un minimo apprezzabile di autonoma disponibilità del bene da parte del soggetto. Gli estremi della predetta condotta delittuosa non sono quindi ravvisabili nell'ipotesi in cui il soggetto abbia avuto il precario possesso dell'arma soltanto per i pochi istanti intercorsi tra la sua ricezione ed il suo trasferimento ad altra persona.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2008, n. 20935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20935 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 20/05/2008
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 891
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 008823/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NZ LO, N. IL 17/12/1965;
avverso SENTENZA del 12/07/2007 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. VICENTINI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza in epigrafe ha confermato quella di primo grado con cui NZ AN era stato condannato alla pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione ed Euro 400,00, di multa per detenzione illegale e cessione a DI MARCANTONIO Remo, una pistola Beretta cal. 7,65 con matricola abrasa, munita di caricatore contenente 7 proiettili, che il NZ aveva, a sua volta, ricevuto da DE IS Antonello. Il difensore ha proposto ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione, sull'assunto che la fattispecie di detenzione illegale di un'arma implica che l'arma stessa sia stata detenuta per un apprezzabile lasso di tempo e che tale presupposto non ricorreva nel caso di specie, essendosi il ZO, secondo la prospettazione accusatoria, subito disfatto dell'arma dopo averla ricevuta dal DE IS.
Il ricorrente denuncia, altresì, carenza assoluta di motivazione in ordine all'accusa di cessione della pistola, non potendosi, comunque, ravvisare tale ipotesi di reato in caso di semplice consegna o dazione o "passaggio di mano in mano" di un'arma, e deduce che la responsabilità dell'imputato è stata affermata travisando la deposizione degli agenti che avevano operato il sequestro della pistola rinvenuta in possesso del DI MARCANTONIO, i quali non avevano mai riferito di aver intravisto all'interno del sacchetto bianco consegnato dal DE IS al NZ l'arma in questione ma avevano parlato semplicemente di un "oggetto allungato". Il ricorso è solo parzialmente fondato.
Non sussiste, in primo luogo, alcun travisamento delle deposizioni rese dagli agenti operanti, non risultando in alcun modo a costoro attribuita la dichiarazione di aver visto la pistola all'interno del sacchetto ed essendo stato, invece, chiarito che i verbalizzanti desunsero la natura dell'oggetto contenuto nell'involucro, oltre che da notizie di fonte confidenziale, dalle intuibili dimensioni dello stesso e dalla circospezione con cui il DE IS lo aveva prelevato, dissotterrandolo.
La prova del reale contenuto dell'involucro è, poi, stata incensurabilmente desunta, con insindacabile e congrua ricostruzione fattuale, dalla accertata serie dei trasferimenti dell'oggetto, nel medesimo sacchetto di plastica bianco, dal DE IS al NZ e da questi al DI MARCANTONIO.
Infondata è anche la doglianza attinente al capo relativo alla cessione dell'arma, che non richiede il compimento di un formale atto giuridico di trasferimento del bene ma concerne ogni ipotesi di materiale traslazione dello stesso mediante attribuzione della sua disponibilità di fatto ad un terzo da parte dell'originario possessore, a prescindere dalla natura, del tutto irrilevante, del rapporto giuridico sottostante (ipotesi integrata anche ricostruendo la fattispecie come concorso del ZO nella cessione dell'arma dal De NG al destinatario finale).
Il ricorso è, invece, fondato quanto alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi di detenzione dell'arma, contestata - conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia - sia in riferimento alla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7, che al L. n. 110 del 1975, art. 23, comma 3. La ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito indica, invero, realisticamente il ZO come un semplice mediatore o tramite nel passaggio della pistola dal DE IS al DI MARCANTONIO, avendone il prevenuto avuto il precario possesso solo per i pochi istanti intercorsi tra la sua ricezione ed il trasferimento al Di Marcantonio medesimo, nelle cui mani l'arma veniva rinvenuta e sequestrata.
Fanno, dunque, difetto gli estremi di una situazione di fatto radicatasi in capo al ZO tale da rendere configurabile una stabile relazione del soggetto con la cosa in cui si sostanzia il concetto di detenzione, che per sua natura implica un minimo di permanenza del rapporto materiale tra detentore e cosa detenuta ed un minimo apprezzabile di stabilità ed autonoma disponibilità del bene da parte del soggetto.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio limitatamente alle ipotesi relative alla detenzione dell'arma, di cui va affermata l'insussistenza con conseguente eliminazione dei relativo aumenti di pena, complessivamente pari ad un mese di reclusione ed Euro 50,00, di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi relativi alla detenzione dell'arma, perché il fatto non sussiste ed elimina i relativi aumenti di pena, restando la sanzione per il residuo reato di cessione determinata in anni 2 mesi 1 di reclusione ed Euro 350,00, di multa. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2008