Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/11/2025, n. 38252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38252 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
38 252-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione dal presents provvedimento omettere le generalità e 51 ? મુળું,
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a richiesta di parte Imposto dalla legge
composta da
RC IL AN OS TI RO
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ha pronunciato la seguente
- Presidente-
-Relatore -
SENTENZA
Sent. n. sez. 1036/2025 UP - 23/09/2025
R.G.N. 20763/2025
sul ricorso proposto da
NO ES IA, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 07/10/2024 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TI RO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. ES IA NO, attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli indicata in epigrafe, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 570, primo e secondo comma, cod. pen., per essersi disinteressato del proprio figlio minore ed avergli fatto mancare i mezzi di sussistenza, non corrispondendogli quanto stabilito dal giudice civile.
L'impugnazione è sorretta da tre motivi:
I) l'improcedibilità per intervenuto decorso del termine massimo di durata del giudizio di appello, a norma dell'art. 344-bis, cod. proc. pen., e della disciplina transitoria di cui all'art. 2, commi 4 e 5, legge n. 134 del 2021; II) l'assenza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, avanzata con motivi aggiunti d'appello ritualmente depositati, sussistendone in astratto le condizioni e non potendo costituire elemento ostativo come invece ritenuto dalla Corte d'appello - l'imminente scadenza del termine d'improcedibilità; III) la manifesta illogicità della motivazione con la quale è stata respinta la richiesta di sospensione condizionale della pena, sulla base di un ravvisato pericolo di reiterazione in realtà non configurabile, poiché il figlio persona offesa è ormai maggiorenne ed il giudizio negativo sulla personalità dell'imputato è sostanzialmente immotivato.
2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, in tema di improcedibilità per superamento del termine di durata del processo d'appello, è inammissibile, per manifesta infondatezza. A norma dell'art. 2, legge n. 134 del 2021, per i procedimenti - come quello in esame - nei quali, alla data di entrata in vigore (19 ottobre 2021), erano già pervenuti al giudice dell'appello gli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 590, cod. proc. pen., i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 4); e, per le impugnazioni proposte entro il 31 dicembre 2024, il termine per la definizione del giudizio di appello è di tre anni, non di due (comma 5). Nello specifico, dunque, il termine d'improcedibilità scadeva il 19 ottobre 2024, mentre la sentenza è del 7 ottobre precedente.
2. Merita di essere accolto, invece, il secondo motivo. Una motivazione espressa del rigetto della richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, in effetti, in sentenza non c'è, mentre sarebbe stata necessaria (vds. Sez. 6, n. 8215 del 11/02/2025, [...], Rv. 287610, secondo cui la richiesta di pene sostitutive di pene detentive brevi può essere avanzata, per la prima volta, anche in appello, posto che nessuna
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disposizione lo vieta, sicché è ricorribile per cassazione la decisione d'appello che non abbia provveduto su tale richiesta). Vi è, tuttavia, un richiamo all'ordinanza, resa in corso di causa, con la quale la Corte d'appello ha respinto la richiesta di rinvio dell'udienza, avanzata dalla difesa al fine di dare avvio al relativo subprocedimento. Una motivazione sul punto, dunque, benché implicita, nella pronuncia impugnata si rinviene.
Essa, però, non è affatto pertinente.
Hanno ritenuto quel giudici, infatti, che la richiesta difensiva fosse <<generica, non documentata ed inopportuna», considerata l'imminente scadenza del termine d'improcedibilità. Va, però, rilevato che nessuna disposizione di rito impone che la richiesta dell'imputato di applicazione di una pena sostitutiva debba essere circostanziata e documentata, potendo la relativa iniziativa addirittura partire dal giudice, al quale spetta altresì, ove la ritenga necessaria per la sua decisione, compiere l'eventuale istruttoria (art. 545-bis, cod. proc. pen.). Men che mai, poi, la richiesta dell'imputato dev'essere "opportuna", spettando semmai al giudice verificare e decidere se l'applicazione della pena sostitutiva sia coerente con le esigenze di sicurezza pubblica, da un lato, e di prevenzione speciale e reinserimento sociale del reo, dall'altro. Si rende necessaria, dunque, sul punto una motivazione supplementare, dovendo perciò la sentenza essere annullata per questa parte.
3. Un supplemento di motivazione si rende necessario anche per il diniego della sospensione condizionale della pena, nei limiti in cui tale aspetto conservi rilevanza all'esito della decisione sul punto precedente. La sentenza impugnata si limita ad affermare che il prolungato inadempimento dei doveri da parte dell'imputato escluderebbe una prognosi di non reiterazione di ulteriori reati. Trascura, invece, che l'imputato è incensurato, che il reato da lui commesso è inevitabilmente legato alle dinamiche familiari e che la situazione familiare nell'ambito della quale è maturata la sua condotta è, nel frattempo, significativamente mutata, essendo il figlio diventato maggiorenne (potendo così esser anche venuto meno, in ipotesi, l'obbligo per i genitori di provvedere al suo mantenimento). Anche su questo punto, dunque, la sentenza impugnata dev'essere annullata con rinvio, dovendo il giudice di merito misurarsi con tali aspetti.
P.Q.M.
3
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della disciplina delle sanzioni sostitutive e della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.
Il Consigliere estensore TI RO Arrofer
Il Presidente
RC IL
Si dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 25 NOV 2025 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Do IN ME
Il Presidente