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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lodi, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lodi |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LODI Sezione 2, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore
09:10 in composizione monocratica:
SCALISE ANGELA, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15/2023 depositato il 31/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lodi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lodi
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13520229000671127000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 impugnava l'intimazione n. 13520229000671127 notificata il 05/07/2022, per € 5.226,29, fondata sull'avviso di accertamento n.
TNDTNDM000107, relativo all'anno 2010, deducendo: difetto di motivazione, decadenza, mancata notifica dell'avviso di accertamento e prescrizione del credito.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva contestando le eccezioni e sostenendo che l'avviso di accertamento risultava regolarmente notificato. L'Agenzia delle Entrate – DP di Lodi è intervenuta volontariamente ex art. 14 D.Lgs. 546/1992, confermando la validità degli atti impositivi.
Con memoria difensiva il contribuente ribadiva, in particolare, che non vi era dell'avvenuta ricezione della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., sicché la notifica deve considerarsi nulla.
All'udienza del 29 settembre 2025, dopo la discussione, veniva assunta la causa in riserva.
In data 27 ottobre 2025 la causa veniva decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Va osservato che l'intimazione n. 13520229000671127 si fonda sull'avviso di accertamento n.
TNDTNDM000107, che l'Ufficio afferma notificato il 03/12/2015.
Tuttavia risulta dalla documentazione che la notifica è stata eseguita ex art. 140 c.p.c. con deposito presso la Casa comunale, senza che sia stata data prova della ricezione della raccomandata informativa da parte del contribuente.
Ai sensi della costante giurisprudenza della Suprema Corte (tra cui l'ordinanza. n. 8910/2025), la notifica ex art. 140 c.p.c. è valida solo se completata in tutti i suoi adempimenti, inclusa la ricezione della raccomandata informativa.
Pertanto, deve ritenersi che l'avviso di accertamento non sia stato validamente notificato e non possa costituire titolo per l'intimazione impugnata. Poiché l'atto presupposto non risulta regolarmente notificato,
l'intimazione di pagamento oggetto del ricorso è viziata ab origine e deve essere annullata.
Pertanto il ricorso va accolto e va annullata l'intimazione di pagamento impugnata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle entrate riscossione e l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lodi al pagamento in solido delle spese di lite che si liquidano equitativamente in complessivi € 1.000,00 oltre oneri di legge.
Lodi, 27 ottobre 2025 Il Presidente Relatore
NG AL
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LODI Sezione 2, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore
09:10 in composizione monocratica:
SCALISE ANGELA, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15/2023 depositato il 31/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lodi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lodi
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13520229000671127000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 impugnava l'intimazione n. 13520229000671127 notificata il 05/07/2022, per € 5.226,29, fondata sull'avviso di accertamento n.
TNDTNDM000107, relativo all'anno 2010, deducendo: difetto di motivazione, decadenza, mancata notifica dell'avviso di accertamento e prescrizione del credito.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva contestando le eccezioni e sostenendo che l'avviso di accertamento risultava regolarmente notificato. L'Agenzia delle Entrate – DP di Lodi è intervenuta volontariamente ex art. 14 D.Lgs. 546/1992, confermando la validità degli atti impositivi.
Con memoria difensiva il contribuente ribadiva, in particolare, che non vi era dell'avvenuta ricezione della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., sicché la notifica deve considerarsi nulla.
All'udienza del 29 settembre 2025, dopo la discussione, veniva assunta la causa in riserva.
In data 27 ottobre 2025 la causa veniva decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Va osservato che l'intimazione n. 13520229000671127 si fonda sull'avviso di accertamento n.
TNDTNDM000107, che l'Ufficio afferma notificato il 03/12/2015.
Tuttavia risulta dalla documentazione che la notifica è stata eseguita ex art. 140 c.p.c. con deposito presso la Casa comunale, senza che sia stata data prova della ricezione della raccomandata informativa da parte del contribuente.
Ai sensi della costante giurisprudenza della Suprema Corte (tra cui l'ordinanza. n. 8910/2025), la notifica ex art. 140 c.p.c. è valida solo se completata in tutti i suoi adempimenti, inclusa la ricezione della raccomandata informativa.
Pertanto, deve ritenersi che l'avviso di accertamento non sia stato validamente notificato e non possa costituire titolo per l'intimazione impugnata. Poiché l'atto presupposto non risulta regolarmente notificato,
l'intimazione di pagamento oggetto del ricorso è viziata ab origine e deve essere annullata.
Pertanto il ricorso va accolto e va annullata l'intimazione di pagamento impugnata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle entrate riscossione e l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lodi al pagamento in solido delle spese di lite che si liquidano equitativamente in complessivi € 1.000,00 oltre oneri di legge.
Lodi, 27 ottobre 2025 Il Presidente Relatore
NG AL