Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2016, n. 37232
CASS
Sentenza 11 maggio 2016

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Massime1

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, previsto dall'art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463 del 1983, (modificato dall'art. 3, comma sesto, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha introdotto la soglia di punibilità di euro 10.000 annui), si configura come una fattispecie connotata da una progressione criminosa nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilità, ovvero, con la data del 16 gennaio dell'anno successivo (In motivazione la Corte ha precisato che al fine di determinare il superamento o meno del limite di legge di 10.000 euro, occorre considerare tutte le omissioni verificatesi nel medesimo anno, comprese quelle estinte per prescrizione).

Commentari4

  • 1Verifica delle omesse ritenute previdenziali "per competenza"Accesso limitato
    Francesco Diana · https://www.eutekne.info/

  • 2Omesse ritenute previdenziali con momento consumativo da verificareAccesso limitato
    Francesco Diana · https://www.eutekne.info/

  • 3Soglia di omesse ritenute previdenziali in base al principio di competenzaAccesso limitato
    Rebecca Amato · https://www.eutekne.info/

  • 4Previdenza e assistenza, contributi, omesso versamento, nuova soglia di punibilità annua, determinazione dell'ammontare delle ritenute omesse, criteriAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2016, n. 37232
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37232
Data del deposito : 11 maggio 2016

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