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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 16/12/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 379/2020
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. 379/2020 r.g. promosso da:
Avv. TR Ivan c.f. rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi C.F._1
dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato nel suo studio in Pontecorvo Via A. Masella n. 27...Attore
contro c.f. ,rappresentato e difeso, dall'avvocato Controparte_1 P.IVA_1
FI AN e ai fini della presente causa elettivamente domiciliato in Cassino, presso l'Avvocatura dell'Ente in via Polledrera s.n.c. …………………………………………….…Convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 11 giugno 2025
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. Ivan TR ha convenuto in giudizio l' di CP_1
Cassino deducendo di aver ricevuto in data 9 gennaio 2018 un avviso di controllo della propria posizione contributiva, relativamente al periodo dal 01/2010 al 12/2010, con richiesta di pagamento della complessiva somma di € 571,82, per contributi non versati alla gestione separata, sanzioni,
interessi di mora e oneri di riscossione, e di aver proposto avverso tale atto, infondato nel merito e pagina 1 di 6 relativo a somme prescritte, impugnazione innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Cassino, con ricorso depositato in data 20.02.2018, iscritto al n. 370/2018 r.g. L'attore ha affermato che, nelle more,
l' di Cassino aveva pubblicato un avviso pubblico per la “formazione di liste di Avvocati CP_1
domiciliatari e/o sostituti di udienza per contenzioso ” ove erano specificati i requisiti: A. CP_1
iscrizione, al momento della domanda, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino;
B.
inesistenza di giudizi in corso contro l' , sia in proprio sia in qualità di difensore di terzi;
C. CP_1
assenza di situazioni di reale conflitto di interessi personale con l' , avuto riguardo anche CP_1
all'associazione professionale, società di professionisti e/o studio legale di cui eventualmente si faccia parte. In data 08.03.2018, constatata l'impossibilità a parteciparvi in pendenza dell'anzidetto ricorso,
l'attore aveva inoltrato una pec all' di Cassino nella quale manifestò la possibilità di chiudere CP_1
bonariamente la controversia abbandonando il ricorso di cui al R.G. 370/2018, evidenziando il “chiaro
fine di partecipare all'avviso per la formazione di liste di Avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza
per contenzioso in esecuzione della Determinazione Presidenziale n. 181 del 6 dicembre 2017” e CP_1
che la pretesa di cui all'avviso impugnato era ormai prescritto ed impediva allo stesso la partecipazione al predetto avviso. L' di Cassino non forniva alcuna risposta all'attore che, nonostante avesse i CP_1
restanti requisiti (iscrizione all'Albo degli Avvocati di Cassino dal 27 febbraio 2009 e non trovarsi in conflitto di interessi), era impossibilitato a partecipare all'avviso non potendo abbandonare il predetto ricorso n. 370/2018 r.g. per non subire le conseguenze pregiudizievoli dell'illegittima iscrizione alla gestione separata dell' . Con sentenza n. 829/2019 del 10.10.2019, passata in giudicato, il CP_1
Tribunale di Cassino – Sezione Lavoro, accoglieva il ricorso, dichiarando l'illegittimità dell'avviso di addebito specificando in motivazione che le somme pretese dall' erano prescritte. Il TR CP_1
ha affermato che l'illegittimo comportamento dell' gli ha comportato un evidente danno non CP_1
potendo partecipare all'Avviso Pubblico per la “formazione di liste di Avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza per contenzioso ” e ha concluso chiedendo: “In via principale:
1. CP_1
Accertare/dichiarare il diritto dell'attore al risarcimento del danno da perdita di chance o a qualsiasi pagina 2 di 6 altro titolo per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, condannare la convenuta di Cassino al CP_1
pagamento della somma accertata nel corso di causa che il Giudice riterrà equo o di giustizia
liquidare anche a mezzo CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2. Vittoria di spese e
competenze di giudizio.
Si è costituito l' eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per carenza di CP_1
interesse ad agire perché l'attore non aveva mai inoltrato alcuna richiesta di partecipazione all'avviso pubblico per la “formazione di liste di Avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza per contenzioso
” per l'anno 2018, neppure per chiedere l'ammissione con riserva;
in via subordinata, rilevava il CP_1
difetto di giurisdizione del Giudice civile in favore del Tribunale Amministrativo. Nel merito, esso ha affermato che la pretesa per contributi afferenti alla gestione d'Ufficio alla gestione separata non era
CP_ affatto illegittima, per l'obbligo dell' di recuperare i contributi e per aver il Tribunale di Cassino
adottato un'interpretazione minoritaria;
con riferimento al silenzio sulla proposta transattiva, ha rilevato che la stessa non poteva considerarsi quale valida proposta mancando il requisito delle reciproche concessioni. L'Ente ha, inoltre, dichiarato che i requisiti di partecipazione dovevano sussistere al momento della pubblicazione del bando sicché anche l'eventuale rinunzia al giudizio non sarebbe stata sufficiente a rimuovere l'ostacolo alla partecipazione. Infine, ha eccepito la mancanza di prova circa l'esistenza di un danno risarcibile ed ha concluso chiedendo: “ Voglia codesto Ill.mo Giudice del
Lavoro, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, per le ragioni esposte ritenere il
proprio difetto di giurisdizione sulla domanda in favore del Giudice amministrativo, ovvero rigettare la
domanda perché inammissibile e/o infondato in fatto che in diritto e carente di prova. Con vittoria
delle spese di lite”.
All'udienza virtuale del 14 ottobre 2021 l'avv. Ivan TR ha eccepito l'inammissibilità della comparsa di costituzione dell' perché priva di valida procura alle liti per esser stata rilasciata da CP_1
(ex presidente dell' rimosso dalla carica il 16.02.2019), mentre l'attuale legale Per_1 CP_1
rappresentante dell'Ente era . Persona_2
pagina 3 di 6 Il Giudice ha concesso i termini ai sensi dell'art. 183, VI comma, c.p.c., e ha istruito la causa con prova documentale.
All'udienza virtuale del 11 giugno 2025 è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Per questo Giudice la domanda attorea deve rigettarsi.
Preliminarmente, deve ritenersi che l' si è validamente costituito. In merito, si rileva che “la CP_1
procura generale alle liti è valida anche dopo la sostituzione o la cessazione dalla carica dell'organo
che l'ha rilasciata, perché è atto dell'ente e non dell'organo stesso” (Cass. n. 1373/2016, conformi
Cass. n. 13434/2002). La sostituzione della persona titolare dell'organo avente il potere di rappresentare in giudizio la persona giuridica non è causa di estinzione dell'efficacia della procura alle liti, la quale continua ad operare a meno che non sia revocata dal nuovo rappresentante legale.
Sempre in via preliminare, deve disattendersi l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore del
Giudice amministrativo perché il presente giudizio non investe il potere discrezionale della Pubblica
Amministrazione nella valutazione comparativa dei candidati ma l'omesso conseguimento da parte dell'attore, per fatto che lo stesso ritiene imputabile all' , del requisito di inesistenza di giudizi in CP_1
corso contro l' e, quindi, una situazione di diritto soggettivo tutelabile innanzi al Giudice CP_1
ordinario.
L'attore ha chiesto il risarcimento dei danni da perdita di chance o per altro titolo, a causa dell'omesso annullamento da parte dell' dell'avviso di accertamento, oggetto del giudizio n. 370/2018 r.g. lav., CP_1
definito con esito favorevole al ricorrente, al quale sarebbe stata così negata la possibilità di partecipare all'avviso pubblico per la formazione delle liste di avvocati domiciliatari o sostituti di udienza: in realtà, l'avv. TR, con nota del 8 marzo 2018, ha chiesto all' di annullare CP_1
l'avviso n. 347 2017 00031726 34 000, già oggetto di impugnazione innanzi al Giudice del Lavoro, per partecipare al Bando “senza, tuttavia, subire l'ingiusto pregiudizio derivante dalle pretese di cui all'avviso n. 347 2017 00031726 34 000 (la cui infondatezza è evidente e lampante dalla pagina 4 di 6 documentazione depositata)”, e pertanto, ne ha chiesto l'annullamento quando l'avviso, a tale data, era ancora sub iudice. L' , pertanto, non può ritenersi responsabile per non aver adempiuto CP_1
all'annullamento del credito portato nell'avviso impugnato, e ciò a fronte dell'interesse del solo professionista a partecipare all'avviso indetto. In tal modo, alcun affidamento si è ingenerato in capo all'avv. TR che dapprima ha proposto ricorso, in data 20 febbraio 2018, avverso l'avviso di accertamento, e poi, pendente il giudizio, ove l'Ente è rimasto contumace, ne ha chiesto l'annullamento, non essendo sorta in capo all' alcuna obbligazione. Inoltre, la mera illegittimità CP_1
dell'atto impugnato (e non annullato a seguito di nota del 8 marzo 2018), accertata con sentenza, non è
di per sé sufficiente per dichiarare la sussistenza di una responsabilità per danni in capo all' , CP_1
dovendosi provare, il nesso causale, la sussistenza del danno e la colpa della Pubblica
Amministrazione. Nella fattispecie deve rilevarsi che difetta la prova non solo della colpa in capo all'Ente convenuto per i motivi innanzi esposti ma anche del nesso causale. In particolare, non sono emersi elementi che dimostrino, neppure in via presuntiva, con quale grado di probabilità, rispetto al numero degli avvocati in competizione iscritti all'Albo del Tribunale di Cassino, l'avv. Ivan
TR a seguito di dichiarazione di disponibilità avrebbe ricevuto incarichi di domiciliazione o di sostituzione presso gli Uffici giudiziari del circondario. Per quanto riguarda specificatamente il nesso causale, questo deve essere valutato secondo il criterio del “più probabile che non”, e richiede che vi sia una probabilità preponderante che la condotta illecita abbia causato la perdita della chance
(Cassazione, ordinanza n. 18568/2024), gravando in capo al danneggiato “ha l'onere di provare, anche
se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni
dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita” (Cass.
31170/2023). Nella fattispecie alcun elemento è stato fornito dall'attore e la stessa sentenza citata n.
829 /2019 ha deciso sulla controversia riconoscendo la prescrizione mentre il resto si atteggia come
“obiter dictum”.
Le altre questioni devono ritenersi assorbite. pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in conformità al D.M. 55/2014, aggiornati al
D.M. 147/2022, con riferimento al valore dichiarato (indeterminato), complessità bassa: possono applicarsi i paramenti minimi per la complessità della questioni affrontate, specie con riguardo alla procura, e la scarsa attività svolta dallo stesso che neppure ha depositato le memorie 183 cpc né CP_1
le comparse conclusionali.
P.Q.M.
- definitivamente pronunciando;
RIGETTA
la domanda attorea.
Condanna l'avv. Ivan TR al pagamento delle spese processuali in favore dell' , che si CP_1
liquidano nella misura di € 3.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
C.p.A. come per legge.
Cassino, 16 dicembre 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. 379/2020 r.g. promosso da:
Avv. TR Ivan c.f. rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi C.F._1
dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato nel suo studio in Pontecorvo Via A. Masella n. 27...Attore
contro c.f. ,rappresentato e difeso, dall'avvocato Controparte_1 P.IVA_1
FI AN e ai fini della presente causa elettivamente domiciliato in Cassino, presso l'Avvocatura dell'Ente in via Polledrera s.n.c. …………………………………………….…Convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 11 giugno 2025
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. Ivan TR ha convenuto in giudizio l' di CP_1
Cassino deducendo di aver ricevuto in data 9 gennaio 2018 un avviso di controllo della propria posizione contributiva, relativamente al periodo dal 01/2010 al 12/2010, con richiesta di pagamento della complessiva somma di € 571,82, per contributi non versati alla gestione separata, sanzioni,
interessi di mora e oneri di riscossione, e di aver proposto avverso tale atto, infondato nel merito e pagina 1 di 6 relativo a somme prescritte, impugnazione innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Cassino, con ricorso depositato in data 20.02.2018, iscritto al n. 370/2018 r.g. L'attore ha affermato che, nelle more,
l' di Cassino aveva pubblicato un avviso pubblico per la “formazione di liste di Avvocati CP_1
domiciliatari e/o sostituti di udienza per contenzioso ” ove erano specificati i requisiti: A. CP_1
iscrizione, al momento della domanda, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino;
B.
inesistenza di giudizi in corso contro l' , sia in proprio sia in qualità di difensore di terzi;
C. CP_1
assenza di situazioni di reale conflitto di interessi personale con l' , avuto riguardo anche CP_1
all'associazione professionale, società di professionisti e/o studio legale di cui eventualmente si faccia parte. In data 08.03.2018, constatata l'impossibilità a parteciparvi in pendenza dell'anzidetto ricorso,
l'attore aveva inoltrato una pec all' di Cassino nella quale manifestò la possibilità di chiudere CP_1
bonariamente la controversia abbandonando il ricorso di cui al R.G. 370/2018, evidenziando il “chiaro
fine di partecipare all'avviso per la formazione di liste di Avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza
per contenzioso in esecuzione della Determinazione Presidenziale n. 181 del 6 dicembre 2017” e CP_1
che la pretesa di cui all'avviso impugnato era ormai prescritto ed impediva allo stesso la partecipazione al predetto avviso. L' di Cassino non forniva alcuna risposta all'attore che, nonostante avesse i CP_1
restanti requisiti (iscrizione all'Albo degli Avvocati di Cassino dal 27 febbraio 2009 e non trovarsi in conflitto di interessi), era impossibilitato a partecipare all'avviso non potendo abbandonare il predetto ricorso n. 370/2018 r.g. per non subire le conseguenze pregiudizievoli dell'illegittima iscrizione alla gestione separata dell' . Con sentenza n. 829/2019 del 10.10.2019, passata in giudicato, il CP_1
Tribunale di Cassino – Sezione Lavoro, accoglieva il ricorso, dichiarando l'illegittimità dell'avviso di addebito specificando in motivazione che le somme pretese dall' erano prescritte. Il TR CP_1
ha affermato che l'illegittimo comportamento dell' gli ha comportato un evidente danno non CP_1
potendo partecipare all'Avviso Pubblico per la “formazione di liste di Avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza per contenzioso ” e ha concluso chiedendo: “In via principale:
1. CP_1
Accertare/dichiarare il diritto dell'attore al risarcimento del danno da perdita di chance o a qualsiasi pagina 2 di 6 altro titolo per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, condannare la convenuta di Cassino al CP_1
pagamento della somma accertata nel corso di causa che il Giudice riterrà equo o di giustizia
liquidare anche a mezzo CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2. Vittoria di spese e
competenze di giudizio.
Si è costituito l' eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per carenza di CP_1
interesse ad agire perché l'attore non aveva mai inoltrato alcuna richiesta di partecipazione all'avviso pubblico per la “formazione di liste di Avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza per contenzioso
” per l'anno 2018, neppure per chiedere l'ammissione con riserva;
in via subordinata, rilevava il CP_1
difetto di giurisdizione del Giudice civile in favore del Tribunale Amministrativo. Nel merito, esso ha affermato che la pretesa per contributi afferenti alla gestione d'Ufficio alla gestione separata non era
CP_ affatto illegittima, per l'obbligo dell' di recuperare i contributi e per aver il Tribunale di Cassino
adottato un'interpretazione minoritaria;
con riferimento al silenzio sulla proposta transattiva, ha rilevato che la stessa non poteva considerarsi quale valida proposta mancando il requisito delle reciproche concessioni. L'Ente ha, inoltre, dichiarato che i requisiti di partecipazione dovevano sussistere al momento della pubblicazione del bando sicché anche l'eventuale rinunzia al giudizio non sarebbe stata sufficiente a rimuovere l'ostacolo alla partecipazione. Infine, ha eccepito la mancanza di prova circa l'esistenza di un danno risarcibile ed ha concluso chiedendo: “ Voglia codesto Ill.mo Giudice del
Lavoro, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, per le ragioni esposte ritenere il
proprio difetto di giurisdizione sulla domanda in favore del Giudice amministrativo, ovvero rigettare la
domanda perché inammissibile e/o infondato in fatto che in diritto e carente di prova. Con vittoria
delle spese di lite”.
All'udienza virtuale del 14 ottobre 2021 l'avv. Ivan TR ha eccepito l'inammissibilità della comparsa di costituzione dell' perché priva di valida procura alle liti per esser stata rilasciata da CP_1
(ex presidente dell' rimosso dalla carica il 16.02.2019), mentre l'attuale legale Per_1 CP_1
rappresentante dell'Ente era . Persona_2
pagina 3 di 6 Il Giudice ha concesso i termini ai sensi dell'art. 183, VI comma, c.p.c., e ha istruito la causa con prova documentale.
All'udienza virtuale del 11 giugno 2025 è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Per questo Giudice la domanda attorea deve rigettarsi.
Preliminarmente, deve ritenersi che l' si è validamente costituito. In merito, si rileva che “la CP_1
procura generale alle liti è valida anche dopo la sostituzione o la cessazione dalla carica dell'organo
che l'ha rilasciata, perché è atto dell'ente e non dell'organo stesso” (Cass. n. 1373/2016, conformi
Cass. n. 13434/2002). La sostituzione della persona titolare dell'organo avente il potere di rappresentare in giudizio la persona giuridica non è causa di estinzione dell'efficacia della procura alle liti, la quale continua ad operare a meno che non sia revocata dal nuovo rappresentante legale.
Sempre in via preliminare, deve disattendersi l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore del
Giudice amministrativo perché il presente giudizio non investe il potere discrezionale della Pubblica
Amministrazione nella valutazione comparativa dei candidati ma l'omesso conseguimento da parte dell'attore, per fatto che lo stesso ritiene imputabile all' , del requisito di inesistenza di giudizi in CP_1
corso contro l' e, quindi, una situazione di diritto soggettivo tutelabile innanzi al Giudice CP_1
ordinario.
L'attore ha chiesto il risarcimento dei danni da perdita di chance o per altro titolo, a causa dell'omesso annullamento da parte dell' dell'avviso di accertamento, oggetto del giudizio n. 370/2018 r.g. lav., CP_1
definito con esito favorevole al ricorrente, al quale sarebbe stata così negata la possibilità di partecipare all'avviso pubblico per la formazione delle liste di avvocati domiciliatari o sostituti di udienza: in realtà, l'avv. TR, con nota del 8 marzo 2018, ha chiesto all' di annullare CP_1
l'avviso n. 347 2017 00031726 34 000, già oggetto di impugnazione innanzi al Giudice del Lavoro, per partecipare al Bando “senza, tuttavia, subire l'ingiusto pregiudizio derivante dalle pretese di cui all'avviso n. 347 2017 00031726 34 000 (la cui infondatezza è evidente e lampante dalla pagina 4 di 6 documentazione depositata)”, e pertanto, ne ha chiesto l'annullamento quando l'avviso, a tale data, era ancora sub iudice. L' , pertanto, non può ritenersi responsabile per non aver adempiuto CP_1
all'annullamento del credito portato nell'avviso impugnato, e ciò a fronte dell'interesse del solo professionista a partecipare all'avviso indetto. In tal modo, alcun affidamento si è ingenerato in capo all'avv. TR che dapprima ha proposto ricorso, in data 20 febbraio 2018, avverso l'avviso di accertamento, e poi, pendente il giudizio, ove l'Ente è rimasto contumace, ne ha chiesto l'annullamento, non essendo sorta in capo all' alcuna obbligazione. Inoltre, la mera illegittimità CP_1
dell'atto impugnato (e non annullato a seguito di nota del 8 marzo 2018), accertata con sentenza, non è
di per sé sufficiente per dichiarare la sussistenza di una responsabilità per danni in capo all' , CP_1
dovendosi provare, il nesso causale, la sussistenza del danno e la colpa della Pubblica
Amministrazione. Nella fattispecie deve rilevarsi che difetta la prova non solo della colpa in capo all'Ente convenuto per i motivi innanzi esposti ma anche del nesso causale. In particolare, non sono emersi elementi che dimostrino, neppure in via presuntiva, con quale grado di probabilità, rispetto al numero degli avvocati in competizione iscritti all'Albo del Tribunale di Cassino, l'avv. Ivan
TR a seguito di dichiarazione di disponibilità avrebbe ricevuto incarichi di domiciliazione o di sostituzione presso gli Uffici giudiziari del circondario. Per quanto riguarda specificatamente il nesso causale, questo deve essere valutato secondo il criterio del “più probabile che non”, e richiede che vi sia una probabilità preponderante che la condotta illecita abbia causato la perdita della chance
(Cassazione, ordinanza n. 18568/2024), gravando in capo al danneggiato “ha l'onere di provare, anche
se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni
dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita” (Cass.
31170/2023). Nella fattispecie alcun elemento è stato fornito dall'attore e la stessa sentenza citata n.
829 /2019 ha deciso sulla controversia riconoscendo la prescrizione mentre il resto si atteggia come
“obiter dictum”.
Le altre questioni devono ritenersi assorbite. pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in conformità al D.M. 55/2014, aggiornati al
D.M. 147/2022, con riferimento al valore dichiarato (indeterminato), complessità bassa: possono applicarsi i paramenti minimi per la complessità della questioni affrontate, specie con riguardo alla procura, e la scarsa attività svolta dallo stesso che neppure ha depositato le memorie 183 cpc né CP_1
le comparse conclusionali.
P.Q.M.
- definitivamente pronunciando;
RIGETTA
la domanda attorea.
Condanna l'avv. Ivan TR al pagamento delle spese processuali in favore dell' , che si CP_1
liquidano nella misura di € 3.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
C.p.A. come per legge.
Cassino, 16 dicembre 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
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