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Sentenza 29 agosto 2023
Sentenza 29 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/08/2023, n. 36075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36075 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RR IZ, nato il [...] avverso il decreto del 20/10/2022 del Tribunale di sorveglianza di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36075 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 20/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 20 ottobre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Firenze dichiarava inammissibile l'istanza di concessione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, che erano state presentate da IZ RR, sull'assunto che tali domande non erano corredate dall'indicazione del domicilio del condannato, prescritta dall'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. 2. Avverso questo decreto, IZ RR, a mezzo dell'avv. Carlo Lombardi, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., conseguente al fatto che il Tribunale di sorveglianza di Firenze aveva respinto le istanze di concessione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare per la mancata indicazione del domicilio dell'istante, senza tenere conto che lo stesso era noto processualmente, risultando menzionato sia nel corpo dell'istanza originaria sia nella nomina difensiva versata in atti. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento del decreto impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da IZ RR è infondato. 2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui, nel presente procedimento, l'istanza presentata da IZ RR non risultava conforme alla previsione dell'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., dovendosi distinguere, ai fini della concessione dei benefici penitenziari controversi, la condizione di reperibilità d el condannato e l'indicazione del domicilio suo eletto, l'assenza della quale non consente il riconoscimento delle misure alternative. Né potrebbe essere diversamente, atteso che l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. non possiede una valenza esclusivamente formale, ma si collega alla necessità di una verifica sulla condizione anagrafica del condannato non detenuto, che, essendo collegata alla funzione rieducativa propria delle misure alternative alla detenzione, rilevante ex art. 27, terzo comma, Cost., non può assumere connotazioni meramente cartolari. 2 La necessità di una verifica concreta ed effettiva della condizione anagrafica di IZ RR, dunque, rende destituite di fondamento le censure difensive relative al fatto che il domicilio eletto dell'istante era noto processualmente, trascurando di considerare quale sia la funzione svolta dall'art. 677, comma 2- bis, cod. proc. pen. in relazione ai benefici penitenziari, di volta in volta, richiesti dal condannato. Non può, invero, non ribadirsi che la prescritta indicazione domiciliare è coessenziale agli obiettivi rieducativi perseguiti dalle misure alternative alla detenzione, essendo funzionale a valutare l'idoneità del percorso trattamentale attivato dal condannato, che deve essere sorretto da un comportamento diligente sin dall'originaria richiesta, non riscontrabile nel caso in esame. Tali conclusioni, del resto, sono imposte dalla formulazione dell'art. 677, comma 2- bis, cod. proc. pen., che recita: «Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare cgni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 161». L'assolvimento di tale onere comunicativo, quindi, comporta l'indicazione o l'elezione del domicilio — che il condannato non detenuto deve effettuare al momento della presentazione dell'istanza di concessione della misura alternativa alla detenzione — e dell'eventuale mutamento, così come prescritto dall'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., che deve essere valutato tenuto conto delle circostanze del caso concreto, attraverso il vaglio delle modalità con cui l'istante assolve a tale obbligo nel contesto del beneficio penitenziario richiesto (tra le altre, Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407 - 01; Sez. 1, n. 20968 del 20/03/2004, Di Zenzo, Rv. 228367 - 01). Occorre, pertanto, ribadire che la necessità di individuare con certezza il domicilio dell'istante, ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis„ cod. proc. pen., risponde all'esigenza, connaturata alle finalità rieducative perseguite dalle misure alternative alla detenzione, che impongono, nella prospettiva risocializzante prefigurata dall'art. 27, terzo comma, Cost., di monitorare la «condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01). 3 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da IZ RR deve essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 giugno 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36075 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 20/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 20 ottobre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Firenze dichiarava inammissibile l'istanza di concessione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, che erano state presentate da IZ RR, sull'assunto che tali domande non erano corredate dall'indicazione del domicilio del condannato, prescritta dall'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. 2. Avverso questo decreto, IZ RR, a mezzo dell'avv. Carlo Lombardi, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., conseguente al fatto che il Tribunale di sorveglianza di Firenze aveva respinto le istanze di concessione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare per la mancata indicazione del domicilio dell'istante, senza tenere conto che lo stesso era noto processualmente, risultando menzionato sia nel corpo dell'istanza originaria sia nella nomina difensiva versata in atti. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento del decreto impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da IZ RR è infondato. 2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui, nel presente procedimento, l'istanza presentata da IZ RR non risultava conforme alla previsione dell'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., dovendosi distinguere, ai fini della concessione dei benefici penitenziari controversi, la condizione di reperibilità d el condannato e l'indicazione del domicilio suo eletto, l'assenza della quale non consente il riconoscimento delle misure alternative. Né potrebbe essere diversamente, atteso che l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. non possiede una valenza esclusivamente formale, ma si collega alla necessità di una verifica sulla condizione anagrafica del condannato non detenuto, che, essendo collegata alla funzione rieducativa propria delle misure alternative alla detenzione, rilevante ex art. 27, terzo comma, Cost., non può assumere connotazioni meramente cartolari. 2 La necessità di una verifica concreta ed effettiva della condizione anagrafica di IZ RR, dunque, rende destituite di fondamento le censure difensive relative al fatto che il domicilio eletto dell'istante era noto processualmente, trascurando di considerare quale sia la funzione svolta dall'art. 677, comma 2- bis, cod. proc. pen. in relazione ai benefici penitenziari, di volta in volta, richiesti dal condannato. Non può, invero, non ribadirsi che la prescritta indicazione domiciliare è coessenziale agli obiettivi rieducativi perseguiti dalle misure alternative alla detenzione, essendo funzionale a valutare l'idoneità del percorso trattamentale attivato dal condannato, che deve essere sorretto da un comportamento diligente sin dall'originaria richiesta, non riscontrabile nel caso in esame. Tali conclusioni, del resto, sono imposte dalla formulazione dell'art. 677, comma 2- bis, cod. proc. pen., che recita: «Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare cgni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 161». L'assolvimento di tale onere comunicativo, quindi, comporta l'indicazione o l'elezione del domicilio — che il condannato non detenuto deve effettuare al momento della presentazione dell'istanza di concessione della misura alternativa alla detenzione — e dell'eventuale mutamento, così come prescritto dall'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., che deve essere valutato tenuto conto delle circostanze del caso concreto, attraverso il vaglio delle modalità con cui l'istante assolve a tale obbligo nel contesto del beneficio penitenziario richiesto (tra le altre, Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407 - 01; Sez. 1, n. 20968 del 20/03/2004, Di Zenzo, Rv. 228367 - 01). Occorre, pertanto, ribadire che la necessità di individuare con certezza il domicilio dell'istante, ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis„ cod. proc. pen., risponde all'esigenza, connaturata alle finalità rieducative perseguite dalle misure alternative alla detenzione, che impongono, nella prospettiva risocializzante prefigurata dall'art. 27, terzo comma, Cost., di monitorare la «condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01). 3 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da IZ RR deve essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 giugno 2023.