Sentenza 8 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/02/2002, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2002 |
Testo completo
C.C. 63192 6 8 E 9 1 N / 5 O 4 I . / Z 6 N EPUBBLICA ITALIANA 2 A . A . R I 017 75 /02 R B T . R S P . I L NOME DEL POPOLO ITALIA. A L G T A E L E R U D R TE A I O A T S T A R N N I T 7 E E S 3 R S SEZIONE TRIBUTARIA 1 E E A T № A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M R.G.N.2120/99 Presidente Dott. Michele CANTILLO Consigliere Dott. Enrico PAPA Consigliere Cron. 4424 Dott. Massimo ODDO Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Ud. 05/10/2001 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi Processo SE N TENZA Comunicazione sentenza primo sul ricorso proposto da: grado direttamente alla parte e non ZASSO BRUNO, residente ad Agordo (BL), rappresentato e al procuratore domiciliatario. Mancata deduzione difeso, giusto mandato in calce al ricorso, dall'Avv. relativa nullità nel giudizio di Luciano Licini di Feltre, elettivamente domiciliato in appello. Impossibilità Roma, presso lo Studio dell'Avv. Claudio Macioci, in farla valere nel giudizio di cassazione. via Pierluigi da Palestrina, 48 ricorrente contro cofer AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici E L E I N O dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta I V I Z A . S C . 2 S 9 e difende per legge, A 9 E C 2 1 I N D 9 3 controricorrente 1 O A 6 I M E P R P . U M S N A E T C R O C per la Cassazione della sentenza n. 83/32/97 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia in data 13/11/1997, depositata il 11/12/1997; udito per 1'Amministrazione l'avv. Criscuoli della Avvocatura Generale dello Stato;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Nardi Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio Imposte Dirette di Belluno, con avviso di accertamento n. 5921000899, notificato il 27-04-1992, accertava a carico di SO NO, relativamente all'anno 1989, una maggiore imposta di L. 10.092.000 а titolo di IRPEF, e di L.
6.476.000 a titolo di ILOR, e irrogava le relative sanzioni, ivi inclusa quella per la non corretta tenuta della contabilità. L'avviso traeva origine, e faceva riferimento ad una verifica effettuata da Agenti della Guardia di Finanza di Agordo, dalla quale si evinceva, che la ditta, di cui il contribuente era titolare, non aveva delle ore lavorate dai dipendenti, che contabilizzato determinato maggiori ricavi per complessive L. avevano 2 40.780.000, che aveva imputato scorrettamente una quota di ammortamento di impianto telefonico per L. 151.000, e che aveva annotato in esercizio non di competenza la spesa di L. 1.428.000, relativa a pasti consumati. Il contribuente impugnava l'accertamento con riferimento ai primi due rilievi, che riteneva infondati. L'adita Commissione Tributaria di Primo Grado di Belluno, con decisione n. 435/05/93 del 15-04- 1993, accoglieva in parte il ricorso, riconoscendo la deducibilità dei costi ammortizzati per L. 151.000. L'appello del contribuente veniva dichiarato inammissibile, perché proposto fuori termine, dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, giusta sentenza in epigrafe indicata. Con ricorso notificato il 19-01-1999, SO NO ha chiesto la Cassazione della decisione di appello con un سپال Finanziaria resiste, con mezzo. L'Amministrazione controricorso notificato il 26-02-1999, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE motivo il ricorrente censura Con l'unico decisione per violazione e falsa l'impugnata processuale ed, inapplicazione della legge particolare, degli artt. 22 e 32 bis del DPR 26-10-1972 n. 636. 3 Deduce che erroneamente il giudice ha dichiarato 1'inammissibilità dell'appello, per essere stato del prescritto termine proposto in violazione decadenziale di sessanta giorni dalla comunicazione del dispositivo, dovendo ritenersi tale ultima circostanza assolutamente inidonea a costituire il dies а quo per il calcolo del predetto termine. All'uopo evidenzia di aver proceduto, nel corso del giudizio di primo grado, a nominare un difensore domiciliatario, e, pertanto, la comunicazione del valida ai fini dispositivo della sentenza, per essere del decorso del termine per appellare, doveva essere effettuata nel domicilio eletto. Tale deduzione, in via di principio condivisibile, non coglie nel segno. Rileva, infatti, il Collegio che l'inidoneità ed سسال invalidità della comunicazione ricevuta, agli effetti dell'inizio di decorrenza del termine breve per impugnare, avrebbe dovuto essere fatta valere nel corso del giudizio di appello, laddove, come risulta dalla sentenza in esame, la questione non è stata sollevata, e non può essere rilevata ed introdotta, per la prima volta con il ricorso di legittimità (Cass. 18-09-1986 n. 5676). Ciò in considerazione della struttura del giudizio di cassazione, caratterizzato dalla natura di 4 mera legittimità del sindacato demandato alla Corte, da svolgersi nel previo ambito di quanto dibattuto nelle pregresse fasi di merito, e in relazioni a questioni che possono essere proposte in ogni grado del giudizio. Ciò stante, in applicazione di affermati e condivisi principi, secondo cui devono ritenersi affetti da nullità, e non da inesistenza, le notificazioni delle decisioni di primo grado, laddove risultano effettuate in un luogo, od a persona diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre un qualche riferimento con il destinatario, che non siano stati ritualmente dedotti nel successivo giudizio di appello, conclusosi con sentenza di E N O inammissibilità, non possono più essere dedotti, I Z 6 A 8 5 9 R mediante impugnazione di tale decisione con il ricorso 1 . T / N A S 4 I I / G 6 R B 2 di legittimità, il ricorso va rigettato. E A . R L R T . L P A U . A Sussistono giusti motivi per compensare le spese. B D D . I B L E R E A T T T D A I
P.Q.M.
N I 1 E S R 3 S N E 1 E E S T . La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. I N A A M Così deciso in Roma il 05 ottobre 2001. 牛CORTE Il Presidente L A S S Dott. Michele A C Il Consigliere Relatore Estensore Amaldo CasanoСлонь IL CANCELLIERE C1 мовлений Dott DEPOSITATO IN CANCELLERIA -8 FEB. 2002 Oggi CANCELLIERE C1 Amalgo Casanаль