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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 13/01/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 153/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 3, riunita in udienza il
10/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice a seguito di discussione in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio svoltasi ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza
- sull'appello n. 2847/2019 depositato il 12/10/2019 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari - Via Amendola 164/a elettivamente domiciliato presso Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 542/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari sez. 11 e pubblicata il
15/03/2019
atti impositivi:
- avviso di accertamento n. TVF010704735 irpef-addizionale regionale 2013
- avviso di accertamento n. TVF010704735 irpef-addizionale comunale 2013 - avviso di accertamento n. TVF010704735 irpef-redditi impresa (regime ordinario) 2013
- avviso di accertamento n. TVF010704735 iva-operazioni imponibili 2013
- avviso di accertamento n. TVF010704735 iva-altro 2013
- avviso di accertamento n. TVF010704735 irap 2013
Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello, riforma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellata al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio;
Appellata: rigetto dell'appello, conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
Svolgimento del processo
Ricorrente_1, come in atti generalizzato, rappresentato e difeso (d'ora in avanti, per brevità, il contribuente), con ricorso notificato in data 12.10.2019, poi iscritto a ruolo in data 14.10.2019 e depositato in data 15.10.2019 nella Segreteria di questa Corte (all'epoca denominata Commissione
Tributaria Regionale), proponeva appello avverso la sentenza n. 542/11/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio.
La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva, per ragioni di sintesi, si rimanda) aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento n. TVF010704732/2017, emesso nei suoi confronti in data 21.12.2017 dalla Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate e notificato in data 3.1.2018.
A mezzo di tale atto impositivo, relativo all'anno di imposta 2013, era individuata, ai sensi degli artt. 39 comma 2 lett. d), 41 bis d.p.r. n. 600/73, 5 bis e 25 d. lgs. n. 446/97, 54 comma 5 d.p.r. n. 633/72, maggior materia imponibile ai fini dell'i.r.p.e.f., dell'i.r.a.p. e dell'i.v.a..
In particolare, l'ufficio assoggettava il contribuente ad un'attività di accertamento di tipo induttivo puro ed osservava che esso era stato sottoposto ad un'attività di verifica effettuata da suoi funzionari e documentata dal p.v.c. consegnato in data 29.12.2015; che nel corso di tale attività istruttoria era emerso che il contribuente non aveva conservato il dettaglio delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali;
che tale circostanza consentiva il ricorso alla ricordata metodica accertativa;
che pertanto, sulla scorta delle fatture di acquisto, delle risultanze del bilancio e delle ulteriori scritture contabili e delle dichiarazioni rilasciate nel corso della verifica (e grazie all'utilizzo delle metodologie di controllo ideate per le attività commerciali identiche a quelle svolte dal Ricorrente_1), i funzionari incaricati della verifica avevano ricostruito l'entità dei maggiori ricavi che il contribuente aveva occultato e non aveva riportato nella dichiarazione fiscale inerente all'anno di imposta preso in esame.
Erano liquidati un maggior reddito di impresa, un maggior valore della produzione ed un maggior volume di affari pari ad € 25.393,00.
Pertanto, erano richiesti in pagamento € 6.558,00 a titolo di maggior i.r.p.e.f. (oltre ad € 355,00 a titolo di maggior addizionale regionale e ad € 189,00 a titolo di maggior addizionale comunale), € 1.224,00 a titolo di maggior i.r.a.p. ed € 4.589,00 a titolo di maggior i.v.a., al netto degli interessi legali medio tempore maturati con la decorrenza stabilita dall'art. 20 d.p.r. n. 602/73 e delle sanzioni pecuniarie al contempo inflitte.
La Commissione Provinciale rigettava il ricorso ed affermava che l'atto impositivo impugnato era immune dai vizi eccepiti dal contribuente e che la pretesa creditoria vantata dall'ufficio impositore era fondata.
Il contribuente chiedeva la riforma della sentenza di primo grado impugnandola per mezzo dei motivi oggetto dell'atto di appello innanzi richiamato;
egli lamentava l'infondatezza dei rilievi sollevati dall'ufficio impositore, l'assenza di motivazione dell'atto impositivo, la violazione degli artt. 2697
c.c., 56 comma 2 d.p.r. n. 633/72 e 42 d.p.r. n. 600/73.
L'ufficio impositore si costituiva in giudizio a mezzo di controdeduzioni, mediante le quali chiedeva il rigetto del gravame. In data 25.11.2024 si svolgeva l'udienza in camera di consiglio fissata allo scopo di decidere in merito all'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'avviso di accertamento;
questa Corte, con ordinanza n.
2186/24, la respingeva e rinviava la discussione del processo all'udienza del 14.4.2025. A tale udienza la trattazione era ulteriormente rinviata all'udienza del 10.11.2025 giacché l'appellante dichiarava di essere stato ammesso alla definizione agevolata dei carichi di ruolo e pertanto era concesso termine all'appellato per controdedurre circa la fondatezza di tale richiesta. In data 10.11.2025 si svolgeva la discussione e questa Corte, previo differimento della camera di consiglio ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 (ricorrevano i motivi di tale rinvio alla luce del consistente carico del ruolo di udienza e della necessità di approfondire le questioni sottese alla decisione della lite), in data 1.12.2025 deliberava la decisione. Motivi della decisione La motivazione della sentenza viene redatta in conformità alle previsioni contenute nell'art. 118 commi 1 e 2 att. c.p.c..
Come anticipato, con produzione effettuata in data 8.4.2025 in allegato alla propria istanza di rinvio il difensore dell'appellante versava in atti documentazione da cui risulta che il proprio assistito aveva proposto ai sensi dell'art. 1 commi 231 e ss. L. n. 197/22 istanza di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo nei suoi confronti in pendenza del presente processo: tali carichi erano incorporati nelle cartelle di pagamento nn. 61418015064773003 e 61419016283509004, emesse al fine di minacciare la riscossione coattiva della pretesa creditoria sancita dall'avviso di accertamento impugnato.
Egli, infatti, riferiva che l'Agenzia delle Entrate Riscossione con comunicazione n. AT –
01490202300370637000 del 26.7.2023 lo informava che la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi (convenzionalmente denominata “rottamazione quater”) formulata ai sensi dell'art. 1 commi 231 – 252 L. n. 197/22 in data 17.2.2023 (prot. W-2023021702023869) era stata accolta;
produceva inoltre documentazione da cui si evince che tale domanda ricomprendeva le cartelle di pagamento in precedenza citate e che il contribuente era stato altresì ammesso al pagamento rateale dell'importo risultante dall'applicazione dell'istituto deflattivo.
L'Agenzia delle Entrate (tanto all'udienza del 14.4.2025 quanto all'udienza del 10.11.2025) non muoveva al riguardo alcuna contestazione.
La Corte osserva pertanto che deve dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 1 comma 236
L. n. 197/22 che implica che una simile pronuncia (con sentenza dal valore e dagli effetti meramente processuali) consegua all'atto della produzione della prova dell'accoglimento della domanda di definizione agevolata (ad opera del concessionario del servizio di riscossione) e del pagamento delle rate della debitoria oggetto di agevolazione maturate fino al momento della domanda di estinzione.
Infatti, l'art. 1 comma 236 L. n. 197/22 stabilisce che “Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”. Peraltro, la Suprema Corte di Cassazione ha di recente affermato che “in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta” (Cass. Civ. Sez. Trib. ord. n. 24428/24).
Ancora, l'art. 12 bis comma 1 d.l. n. 84/2025, conv. in L. n. 108/25, ha stabilito con norma di interpretazione autentica che “Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma
235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata”.
Nel caso di specie l'appellante ha fornito la prova dell'accoglimento della domanda di definizione agevolata. Sussistono quindi tutti i requisiti perché si addivenga alla dichiarazione di estinzione del presente processo.
Le spese di lite del presente giudizio restano a carico delle parti da cui esse sono state anticipate ai sensi dell'art. 46 comma 3 d. lgs. n. 546/92; infatti, la declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue ad una ipotesi legale di definizione della controversia (cfr. anche sent. Corte
Cost. sent. n. 274/05).
p.q.m.
la Corte di giustizia tributaria di 2° gr. della Puglia/3° Sezione così decide: dichiara estinto il presente processo ai sensi dell'art. 1 comma 236 L. n. 197/22; nulla per le spese.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 1.12.2025.
Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 3, riunita in udienza il
10/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice a seguito di discussione in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio svoltasi ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza
- sull'appello n. 2847/2019 depositato il 12/10/2019 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari - Via Amendola 164/a elettivamente domiciliato presso Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 542/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari sez. 11 e pubblicata il
15/03/2019
atti impositivi:
- avviso di accertamento n. TVF010704735 irpef-addizionale regionale 2013
- avviso di accertamento n. TVF010704735 irpef-addizionale comunale 2013 - avviso di accertamento n. TVF010704735 irpef-redditi impresa (regime ordinario) 2013
- avviso di accertamento n. TVF010704735 iva-operazioni imponibili 2013
- avviso di accertamento n. TVF010704735 iva-altro 2013
- avviso di accertamento n. TVF010704735 irap 2013
Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello, riforma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellata al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio;
Appellata: rigetto dell'appello, conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
Svolgimento del processo
Ricorrente_1, come in atti generalizzato, rappresentato e difeso (d'ora in avanti, per brevità, il contribuente), con ricorso notificato in data 12.10.2019, poi iscritto a ruolo in data 14.10.2019 e depositato in data 15.10.2019 nella Segreteria di questa Corte (all'epoca denominata Commissione
Tributaria Regionale), proponeva appello avverso la sentenza n. 542/11/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio.
La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva, per ragioni di sintesi, si rimanda) aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento n. TVF010704732/2017, emesso nei suoi confronti in data 21.12.2017 dalla Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate e notificato in data 3.1.2018.
A mezzo di tale atto impositivo, relativo all'anno di imposta 2013, era individuata, ai sensi degli artt. 39 comma 2 lett. d), 41 bis d.p.r. n. 600/73, 5 bis e 25 d. lgs. n. 446/97, 54 comma 5 d.p.r. n. 633/72, maggior materia imponibile ai fini dell'i.r.p.e.f., dell'i.r.a.p. e dell'i.v.a..
In particolare, l'ufficio assoggettava il contribuente ad un'attività di accertamento di tipo induttivo puro ed osservava che esso era stato sottoposto ad un'attività di verifica effettuata da suoi funzionari e documentata dal p.v.c. consegnato in data 29.12.2015; che nel corso di tale attività istruttoria era emerso che il contribuente non aveva conservato il dettaglio delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali;
che tale circostanza consentiva il ricorso alla ricordata metodica accertativa;
che pertanto, sulla scorta delle fatture di acquisto, delle risultanze del bilancio e delle ulteriori scritture contabili e delle dichiarazioni rilasciate nel corso della verifica (e grazie all'utilizzo delle metodologie di controllo ideate per le attività commerciali identiche a quelle svolte dal Ricorrente_1), i funzionari incaricati della verifica avevano ricostruito l'entità dei maggiori ricavi che il contribuente aveva occultato e non aveva riportato nella dichiarazione fiscale inerente all'anno di imposta preso in esame.
Erano liquidati un maggior reddito di impresa, un maggior valore della produzione ed un maggior volume di affari pari ad € 25.393,00.
Pertanto, erano richiesti in pagamento € 6.558,00 a titolo di maggior i.r.p.e.f. (oltre ad € 355,00 a titolo di maggior addizionale regionale e ad € 189,00 a titolo di maggior addizionale comunale), € 1.224,00 a titolo di maggior i.r.a.p. ed € 4.589,00 a titolo di maggior i.v.a., al netto degli interessi legali medio tempore maturati con la decorrenza stabilita dall'art. 20 d.p.r. n. 602/73 e delle sanzioni pecuniarie al contempo inflitte.
La Commissione Provinciale rigettava il ricorso ed affermava che l'atto impositivo impugnato era immune dai vizi eccepiti dal contribuente e che la pretesa creditoria vantata dall'ufficio impositore era fondata.
Il contribuente chiedeva la riforma della sentenza di primo grado impugnandola per mezzo dei motivi oggetto dell'atto di appello innanzi richiamato;
egli lamentava l'infondatezza dei rilievi sollevati dall'ufficio impositore, l'assenza di motivazione dell'atto impositivo, la violazione degli artt. 2697
c.c., 56 comma 2 d.p.r. n. 633/72 e 42 d.p.r. n. 600/73.
L'ufficio impositore si costituiva in giudizio a mezzo di controdeduzioni, mediante le quali chiedeva il rigetto del gravame. In data 25.11.2024 si svolgeva l'udienza in camera di consiglio fissata allo scopo di decidere in merito all'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'avviso di accertamento;
questa Corte, con ordinanza n.
2186/24, la respingeva e rinviava la discussione del processo all'udienza del 14.4.2025. A tale udienza la trattazione era ulteriormente rinviata all'udienza del 10.11.2025 giacché l'appellante dichiarava di essere stato ammesso alla definizione agevolata dei carichi di ruolo e pertanto era concesso termine all'appellato per controdedurre circa la fondatezza di tale richiesta. In data 10.11.2025 si svolgeva la discussione e questa Corte, previo differimento della camera di consiglio ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 (ricorrevano i motivi di tale rinvio alla luce del consistente carico del ruolo di udienza e della necessità di approfondire le questioni sottese alla decisione della lite), in data 1.12.2025 deliberava la decisione. Motivi della decisione La motivazione della sentenza viene redatta in conformità alle previsioni contenute nell'art. 118 commi 1 e 2 att. c.p.c..
Come anticipato, con produzione effettuata in data 8.4.2025 in allegato alla propria istanza di rinvio il difensore dell'appellante versava in atti documentazione da cui risulta che il proprio assistito aveva proposto ai sensi dell'art. 1 commi 231 e ss. L. n. 197/22 istanza di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo nei suoi confronti in pendenza del presente processo: tali carichi erano incorporati nelle cartelle di pagamento nn. 61418015064773003 e 61419016283509004, emesse al fine di minacciare la riscossione coattiva della pretesa creditoria sancita dall'avviso di accertamento impugnato.
Egli, infatti, riferiva che l'Agenzia delle Entrate Riscossione con comunicazione n. AT –
01490202300370637000 del 26.7.2023 lo informava che la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi (convenzionalmente denominata “rottamazione quater”) formulata ai sensi dell'art. 1 commi 231 – 252 L. n. 197/22 in data 17.2.2023 (prot. W-2023021702023869) era stata accolta;
produceva inoltre documentazione da cui si evince che tale domanda ricomprendeva le cartelle di pagamento in precedenza citate e che il contribuente era stato altresì ammesso al pagamento rateale dell'importo risultante dall'applicazione dell'istituto deflattivo.
L'Agenzia delle Entrate (tanto all'udienza del 14.4.2025 quanto all'udienza del 10.11.2025) non muoveva al riguardo alcuna contestazione.
La Corte osserva pertanto che deve dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 1 comma 236
L. n. 197/22 che implica che una simile pronuncia (con sentenza dal valore e dagli effetti meramente processuali) consegua all'atto della produzione della prova dell'accoglimento della domanda di definizione agevolata (ad opera del concessionario del servizio di riscossione) e del pagamento delle rate della debitoria oggetto di agevolazione maturate fino al momento della domanda di estinzione.
Infatti, l'art. 1 comma 236 L. n. 197/22 stabilisce che “Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”. Peraltro, la Suprema Corte di Cassazione ha di recente affermato che “in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta” (Cass. Civ. Sez. Trib. ord. n. 24428/24).
Ancora, l'art. 12 bis comma 1 d.l. n. 84/2025, conv. in L. n. 108/25, ha stabilito con norma di interpretazione autentica che “Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma
235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata”.
Nel caso di specie l'appellante ha fornito la prova dell'accoglimento della domanda di definizione agevolata. Sussistono quindi tutti i requisiti perché si addivenga alla dichiarazione di estinzione del presente processo.
Le spese di lite del presente giudizio restano a carico delle parti da cui esse sono state anticipate ai sensi dell'art. 46 comma 3 d. lgs. n. 546/92; infatti, la declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue ad una ipotesi legale di definizione della controversia (cfr. anche sent. Corte
Cost. sent. n. 274/05).
p.q.m.
la Corte di giustizia tributaria di 2° gr. della Puglia/3° Sezione così decide: dichiara estinto il presente processo ai sensi dell'art. 1 comma 236 L. n. 197/22; nulla per le spese.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 1.12.2025.
Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso