Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 13/01/2026, n. 153
CGT2
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Definizione agevolata dei carichi

    La Corte ha accertato che l'appellante ha fornito prova dell'accoglimento della domanda di definizione agevolata, come previsto dalla normativa, e pertanto ha dichiarato l'estinzione del processo.

  • Altro
    Spese di lite

    Le spese di lite restano a carico delle parti da cui esse sono state anticipate, in quanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue ad un'ipotesi legale di definizione della controversia.

  • Altro
    Rigetto dell'appello

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo a seguito della definizione agevolata dei carichi fiscali pendenti, pertanto la richiesta di rigetto dell'appello non è stata esaminata nel merito.

  • Altro
    Spese di lite

    Le spese di lite restano a carico delle parti da cui esse sono state anticipate, in quanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue ad un'ipotesi legale di definizione della controversia.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 13/01/2026, n. 153
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 153
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo