TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/10/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 28900/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice Relatore dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 28900/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BIANCHI ALESSADRO che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. MORERA MARIACRISTINA, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note di trattazione scritta del 29/09/2025.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2
SE SA NN (TO) il 25/01/2014.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SE SA
NN (TO) (atto n. 1parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 20/12/2016. Per_1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 02/05/2023.
Con ricorso depositato il 10/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Spese di lite come da accordo tra le parti, integralmente a carico del sig. . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SE SA NN (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minorenne venga collocata stabilmente e prevalentemente presso Per_1
l'abitazione materna, sita in Luserna San Giovanni alla Via 1° Maggio, n. 60 ove già risiede con la madre. DISPONE che la figlia minore venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_1 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la minore ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con possibilità per il Signor di vedere e tenere Pt_1 con sé secondo le seguenti modalità: Per_1
◦ vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alterni dalle ore 14:00 circa del sabato, quando il padre preleverà la figlia dall'abitazione materna e sino alle ore 21:00 della domenica sera, quando il padre la riaccompagnerà dalla mamma dopo averle dato cena;
◦ vedere e tenere con sé la figlia nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18:30 quando il padre preleverà la figlia dall'abitazione materna e sino alle ore 21:00, quando il padre la riaccompagnerà dalla mamma dopo averle dato cena.
DISPONE che durante le vacanze estive il padre tenga con sé la figlia per un periodo di 15 giorni consecutivi, ovvero per due periodi di sette giorni cadauno non consecutivi con conseguente sospensione del calendario sopra determinato.
DISPONE che entrambi i coniugi dovranno vicendevolmente comunicarsi i periodi di vacanza da trascorrere con la figlia e relativi luoghi di villeggiatura possibilmente entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.
DISPONE che nelle vacanze Natalizie nelle giornate del 24 e 25 dicembre la bambina stia con i genitori ad anni alterni. Il padre – negli anni di sua competenza – preleverà la figlia Per_1 dall'abitazione materna nella mattina del 24 dicembre (oppure – ove possibile - nella sera del 23 dicembre) e la riaccompagnerà dalla madre nel primo pomeriggio del 25 dicembre.
◦ 31 dicembre (alternato con il 1° gennaio)
◦ 1° gennaio (alternato con il 31 dicembre)
◦ 6 gennaio (ad anni alterni)
DISPONE la possibilità per il padre di vedere e tenere con sé la figlia in tutte le altre festività e/o ponti scolastici (Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre, feste di carnevale, compleanno) ad anni alterni con la madre.
DISPONE che il padre – entro il giorno 15 di ogni mese (ovvero a seconda della data di pagamento dello stipendio) e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia versi alla Per_1 madre la somma mensile netta di €. 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese medico sanitarie Per_1 non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, oltre al 50% delle spese scolastiche e di quelle extra scolastiche (sportive e/o ricreative) previamente concordate ovvero necessitate e documentate richiamandosi il Protocollo sottoscritto a Torino il 15/3/2016 tra magistrati e Avvocati.
DÀ ATTO che la signora è attualmente occupata con contratto “part time” a tempo Pt_2 indeterminato e, pertanto, nulla verrà più corrisposto in favore della Signora a titolo di Pt_2 mantenimento da parte del Signor . Pt_1
DÀ ATTO che l'assegno unico universale in favore dei figli verrà percepito interamente ed esclusivamente dalla sola Signora e, pertanto, le parti si obbligano ed impegnano a Parte_2 sottoscrivere ogni modulistica all'uopo necessaria.
DÀ ATTO che con la sottoscrizione del presente atto i sig.ri e dichiarano Parte_2 Parte_1 di aver definito ogni loro rapporto patrimoniale e con l'esecuzione di quanto qui previsto di non aver più nulla a pretendere.
Spese di lite come da accordo tra le parti, integralmente a carico del sig. . Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/10/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice Relatore dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 28900/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BIANCHI ALESSADRO che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. MORERA MARIACRISTINA, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note di trattazione scritta del 29/09/2025.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2
SE SA NN (TO) il 25/01/2014.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SE SA
NN (TO) (atto n. 1parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 20/12/2016. Per_1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 02/05/2023.
Con ricorso depositato il 10/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Spese di lite come da accordo tra le parti, integralmente a carico del sig. . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SE SA NN (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minorenne venga collocata stabilmente e prevalentemente presso Per_1
l'abitazione materna, sita in Luserna San Giovanni alla Via 1° Maggio, n. 60 ove già risiede con la madre. DISPONE che la figlia minore venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_1 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la minore ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con possibilità per il Signor di vedere e tenere Pt_1 con sé secondo le seguenti modalità: Per_1
◦ vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alterni dalle ore 14:00 circa del sabato, quando il padre preleverà la figlia dall'abitazione materna e sino alle ore 21:00 della domenica sera, quando il padre la riaccompagnerà dalla mamma dopo averle dato cena;
◦ vedere e tenere con sé la figlia nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18:30 quando il padre preleverà la figlia dall'abitazione materna e sino alle ore 21:00, quando il padre la riaccompagnerà dalla mamma dopo averle dato cena.
DISPONE che durante le vacanze estive il padre tenga con sé la figlia per un periodo di 15 giorni consecutivi, ovvero per due periodi di sette giorni cadauno non consecutivi con conseguente sospensione del calendario sopra determinato.
DISPONE che entrambi i coniugi dovranno vicendevolmente comunicarsi i periodi di vacanza da trascorrere con la figlia e relativi luoghi di villeggiatura possibilmente entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.
DISPONE che nelle vacanze Natalizie nelle giornate del 24 e 25 dicembre la bambina stia con i genitori ad anni alterni. Il padre – negli anni di sua competenza – preleverà la figlia Per_1 dall'abitazione materna nella mattina del 24 dicembre (oppure – ove possibile - nella sera del 23 dicembre) e la riaccompagnerà dalla madre nel primo pomeriggio del 25 dicembre.
◦ 31 dicembre (alternato con il 1° gennaio)
◦ 1° gennaio (alternato con il 31 dicembre)
◦ 6 gennaio (ad anni alterni)
DISPONE la possibilità per il padre di vedere e tenere con sé la figlia in tutte le altre festività e/o ponti scolastici (Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre, feste di carnevale, compleanno) ad anni alterni con la madre.
DISPONE che il padre – entro il giorno 15 di ogni mese (ovvero a seconda della data di pagamento dello stipendio) e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia versi alla Per_1 madre la somma mensile netta di €. 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese medico sanitarie Per_1 non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, oltre al 50% delle spese scolastiche e di quelle extra scolastiche (sportive e/o ricreative) previamente concordate ovvero necessitate e documentate richiamandosi il Protocollo sottoscritto a Torino il 15/3/2016 tra magistrati e Avvocati.
DÀ ATTO che la signora è attualmente occupata con contratto “part time” a tempo Pt_2 indeterminato e, pertanto, nulla verrà più corrisposto in favore della Signora a titolo di Pt_2 mantenimento da parte del Signor . Pt_1
DÀ ATTO che l'assegno unico universale in favore dei figli verrà percepito interamente ed esclusivamente dalla sola Signora e, pertanto, le parti si obbligano ed impegnano a Parte_2 sottoscrivere ogni modulistica all'uopo necessaria.
DÀ ATTO che con la sottoscrizione del presente atto i sig.ri e dichiarano Parte_2 Parte_1 di aver definito ogni loro rapporto patrimoniale e con l'esecuzione di quanto qui previsto di non aver più nulla a pretendere.
Spese di lite come da accordo tra le parti, integralmente a carico del sig. . Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/10/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.