Sentenza 8 marzo 2016
Massime • 1
Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la falsa denuncia di smarrimento della patente di guida, recante l'attestazione di ricezione da parte dell'organo di polizia, perché l'attestazione stessa è dichiarativa di attività svolta dal pubblico ufficiale ed ha una indubbia efficacia probatoria, in quanto presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato della patente.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/2016, n. 17381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17381 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2016 |
Testo completo
17 3 8 1 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 390 Carlo Citterio Emilia Anna Giordano -UP 08/03/2016 Ersilia Calvanese - Relatore - R.G.N. 5595/2015 Gaetano De Amicis Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AT NI AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/11/2014 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore, l'avv. Maria Fiorella Bennati, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del 19 febbraio 2010 del Tribunale di Monza che, all'esito di rito abbreviato, aveva dichiarato NI AN AT responsabile dei delitti di cui agli artt. 483 e 336 cod. pen. e che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, G Da quanto emerge dalle sentenze di merito, AT aveva presentato una falsa denuncia di smarrimento della patente di guida (che gli era stata sospesa con provvedimento del giudice di sorveglianza), ottenendo un titolo provvisorio per la guida. Successivamente, durante un controllo stradale, nel quale era emersa la circostanza della sospensione della patente di guida, l'imputato aveva inveito contro gli operanti rivolgendo loro frasi minacciose.
2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando tre motivi di annullamento. In particolare, denuncia la erronea applicazione degli artt. 483 e 336 cod. proc. pen. e vizi della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale. In ordine al primo reato, il ricorrente deduce che la condotta consistente nella falsa denuncia dello smarrimento della patente di guida non integrerebbe la fattispecie penale prevista dall'art. 483 cod. pen. Il ricorrente sostiene inoltre che le frasi pronunciate non integrerebbero il reato di cui all'art. 336 cod. pen., non avendo le stesse alcuna efficacia intimidatrice, rappresentando piuttosto il disprezzo per l'interlocutore. Infine, il ricorrente deduce la prescrizione dei reati alla data del 16 novembre 2014. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. il ricorso è inammissibile, in quanto propone motivi manifestamente infondati.
2. In ordine al primo motivo, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la denuncia di smarrimento della patente di abilitazione alla guida, recante l'attestazione di ricezione dell'organo di polizia, integra il delitto di cui all'art. 483 cod. pen., perché l'attestazione stessa è dichiarativa di attività svolta dal pubblico ufficiale ed ha una indubbia efficacia probatoria, in quanto costituisce il presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato della patente (così Sez. 5, n. 7022 del 02/12/2010 - dep. 23/02/2011, Oliva, Rv. 249832; Sez. 5, n. 13850 del 08/03/2007, De Vincentis, Rv. 236533; Sez. 5, n. 4208 del 06/10/2000, Livrieri, Rv. 217492; Sez. 5, n. 13593 del 20/06/1989, Sanna, Rv. 182251; Sez. 5, n. 9188 del 13/05/1986, Richichi, Rv. 173705; Sez. 5, n. 5585 del 15/02/1982, Curen, Rv. 154100; Sez. 5, n. 2607 del 27/11/1975, dep. 1976, Polelli, Rv. 132571). 2 G Il suddetto principio si attaglia alla fattispecie in esame, posto che dalle evidenze processuali emerge che l'imputato denunziò falsamente di aver smarrito la patente di guida, allo scopo di ottenere il rilascio del duplicato. I diversi e del tutto isolati precedenti evocati dal ricorrente non avevano invero tenuto conto della dirimente circostanza che la denuncia di smarrimento della patente di guida costituisse il necessario presupposto per il rilascio del duplicato, come si è già notato. Val la pena di rilevare in ogni caso che, all'epoca della commissione del fatto (2007), nessuna incertezza giurisprudenziale sussisteva sulla configurabilità del reato, così che lo stesso era sufficientemente chiaro e prevedibile per l'imputato.
3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. Nel caso in esame, l'imputato, diversamente da quanto si assume nel ricorso, ha reagito al controllo subito profferendo frasi nelle quali veniva in modo specifico prospettato un danno ingiusto (segnatamente, l'intervento punitivo di un maresciallo amico, di cui veniva indicato il cognome, della Stazione di appartenenza degli operanti), così da risultare la condotta idonea a turbare il pubblico ufficiale nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali.
4. L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude infine ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata (come nella specie, tenuto conto delle sospensioni e della ritenuta recidiva reiterata ai fini dell'art. 161 cod. pen.) in data successiva alla pronunzia della sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164). Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 1.500 a titolo di sanzione pecuniaria.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500 (millecinquecento) in favore delle cassa delle ammende. Così deciso il 08/03/2016. Il Consigliere estensore, Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA] Ersilia Calvanese Carlo Citterio IL 27 APR can ci e s REMA DIES E ILFUNZIONARIO AUDIZIARIO U O N S Dott.ssa Siljana DI PUCCHIO