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Sentenza 22 febbraio 2023
Sentenza 22 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2023, n. 7817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7817 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ON AN nato a [...] il [...] GA LO nato a [...] il [...] SI NA nato a [...] il [...] ON LO LA nato a [...] il [...] DI AR AN nato a [...] il [...] MA AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 7817 Anno 2023 Presidente: ZAZA AR Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 08/11/2022 FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bari, in riforma della sentenza con cui il tribunale di Foggia, in data 15.9.2016, aveva condannato NA PA OL, NA NT, GA ME, SI AT, Di CA ES e ON ES, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore delle costituite parti civili IA AU, IA CH e Di Candia CH, in relazione al reato ex artt. 110, 610, c.p., in rubrica loro ascritto, dichiarava non doversi procedere nei confronti dei suddetti imputati per estinzione del reato per decorso del relativo termine massimo di prescrizione, confermando la statuizioni civili poste a loro carico. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione tutti gli imputati in precedenza indicati, con un unico atto di impugnazione, fondato su motivi ad essi comuni, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di utilizzazione del contenuto della querela a fini probatori e di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale, con particolare riferimento: 1) alle dichiarazioni rese dalle parti civili all'udienza del 17.12.2015, dalle quali risulta che costoro, con una ricognizione in dibattimento condotta in aperta violazione dell'art. 212, c.p.p., erano state in grado di riconoscere uno solo degli imputati, peraltro tutti presenti;
2) alla circostanza, dedotta dalla difesa, che, ove considerata dalla corte di appello, avrebbe configurato un'esimente giustificativa, alla luce della quale l'incidente trovava causa "nel fatto che le c.d. parti lese" (membri dell'equipaggio del motopeschereccio Santa RI US) "stessero traendo una rete a strascico sul palangaro (una lunghissima lenza di posta) disteso con tutti i suoi segnali con una notte di lavoro dagli imputati" (componenti del motopeschereccio Ariete primo) "con la conseguente perdita del pescato e dell'attrezzo", nonché alla circostanza che il "verbale di accertamento dell'Ufficio Circondariale Marittimo contenesse numerosi omissis e mancasse anche dell'elencazione dei membri dell'equipaggio della motovedetta intervenuta dopo il fatto", circostanze, tutte, che avrebbero imposto l'accoglimento dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ex art. 603, c.p.p. 2.2. Con requisitoria scritta del 15.10.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con memoria pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore degli imputati ribadisce le proprie doglianze, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Con conclusioni scritte pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore delle costituite parti civili, chiede che i ricorsi degli imputati siano dichiarati inammissibili, con condanna di questi ultimi al pagamento delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, come da relativa nota allegata. 3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, per le seguenti ragioni. Innanzitutto, perché i motivi di impugnazione sono redatti in guisa tale da integrare la violazione dell'art. 581, lett. d), c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati in forma specifica, a pena di inammissibilità, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, come ribadito dal disposto dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., determina l'inammissibilità dell'impugnazione stessa, quando i motivi, come quelli in esame, sono articolati in maniera del tutto generica. Questa strutturale genericità dei ricorsi, è accompagnata da una specifica genericità in relazione ad alcuni dei motivi dedotti. E invero, da un lato, nell'eccepire l'utilizzazione del contenuto della querela, i ricorrenti omettono di considerare che, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, 2 nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr. Cass., Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218; Cass., Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303; Cass., Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829). Siffatto onere non risulta affatto adempiuto dai prevenuti, a fronte di un articolato percorso motivazionale, in cui assumono valore decisivo le dichiarazioni delle persone offese Dall'altro, come chiarito, dall'orientamento da tempo dominante in sede di legittimità, stante l'eccezionalità dell'istituto processuale contemplato nell'art. 603 c.p.p., il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale può essere censurato in sede di legittimità solo quando risulti dimostrata l'esistenza, nel tessuto motivazionale che sorregge la decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità ricavabili dal testo del medesimo provvedimento (come previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 23/05/2013, n. 45647, Cass., sez. II, 19.4.2017, n. 40855, rv. 271163). Lacune e manifeste illogicità che, nel caso in esame non appaiono configurabili e che i ricorrenti non hanno specificamente indicato, presentandosi, in realtà le loro doglianze come censure che propongono una diversa lettura dei fatti e del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del 3 procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, posto che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000), nonché alla rifusione in favore delle parti civili delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio, che si liquidano in 4000,00 euro, oltre accessori di legge
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro quattromila, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma 1'8.11.2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 7817 Anno 2023 Presidente: ZAZA AR Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 08/11/2022 FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bari, in riforma della sentenza con cui il tribunale di Foggia, in data 15.9.2016, aveva condannato NA PA OL, NA NT, GA ME, SI AT, Di CA ES e ON ES, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore delle costituite parti civili IA AU, IA CH e Di Candia CH, in relazione al reato ex artt. 110, 610, c.p., in rubrica loro ascritto, dichiarava non doversi procedere nei confronti dei suddetti imputati per estinzione del reato per decorso del relativo termine massimo di prescrizione, confermando la statuizioni civili poste a loro carico. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione tutti gli imputati in precedenza indicati, con un unico atto di impugnazione, fondato su motivi ad essi comuni, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di utilizzazione del contenuto della querela a fini probatori e di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale, con particolare riferimento: 1) alle dichiarazioni rese dalle parti civili all'udienza del 17.12.2015, dalle quali risulta che costoro, con una ricognizione in dibattimento condotta in aperta violazione dell'art. 212, c.p.p., erano state in grado di riconoscere uno solo degli imputati, peraltro tutti presenti;
2) alla circostanza, dedotta dalla difesa, che, ove considerata dalla corte di appello, avrebbe configurato un'esimente giustificativa, alla luce della quale l'incidente trovava causa "nel fatto che le c.d. parti lese" (membri dell'equipaggio del motopeschereccio Santa RI US) "stessero traendo una rete a strascico sul palangaro (una lunghissima lenza di posta) disteso con tutti i suoi segnali con una notte di lavoro dagli imputati" (componenti del motopeschereccio Ariete primo) "con la conseguente perdita del pescato e dell'attrezzo", nonché alla circostanza che il "verbale di accertamento dell'Ufficio Circondariale Marittimo contenesse numerosi omissis e mancasse anche dell'elencazione dei membri dell'equipaggio della motovedetta intervenuta dopo il fatto", circostanze, tutte, che avrebbero imposto l'accoglimento dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ex art. 603, c.p.p. 2.2. Con requisitoria scritta del 15.10.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con memoria pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore degli imputati ribadisce le proprie doglianze, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Con conclusioni scritte pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore delle costituite parti civili, chiede che i ricorsi degli imputati siano dichiarati inammissibili, con condanna di questi ultimi al pagamento delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, come da relativa nota allegata. 3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, per le seguenti ragioni. Innanzitutto, perché i motivi di impugnazione sono redatti in guisa tale da integrare la violazione dell'art. 581, lett. d), c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati in forma specifica, a pena di inammissibilità, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, come ribadito dal disposto dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., determina l'inammissibilità dell'impugnazione stessa, quando i motivi, come quelli in esame, sono articolati in maniera del tutto generica. Questa strutturale genericità dei ricorsi, è accompagnata da una specifica genericità in relazione ad alcuni dei motivi dedotti. E invero, da un lato, nell'eccepire l'utilizzazione del contenuto della querela, i ricorrenti omettono di considerare che, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, 2 nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr. Cass., Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218; Cass., Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303; Cass., Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829). Siffatto onere non risulta affatto adempiuto dai prevenuti, a fronte di un articolato percorso motivazionale, in cui assumono valore decisivo le dichiarazioni delle persone offese Dall'altro, come chiarito, dall'orientamento da tempo dominante in sede di legittimità, stante l'eccezionalità dell'istituto processuale contemplato nell'art. 603 c.p.p., il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale può essere censurato in sede di legittimità solo quando risulti dimostrata l'esistenza, nel tessuto motivazionale che sorregge la decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità ricavabili dal testo del medesimo provvedimento (come previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 23/05/2013, n. 45647, Cass., sez. II, 19.4.2017, n. 40855, rv. 271163). Lacune e manifeste illogicità che, nel caso in esame non appaiono configurabili e che i ricorrenti non hanno specificamente indicato, presentandosi, in realtà le loro doglianze come censure che propongono una diversa lettura dei fatti e del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del 3 procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, posto che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000), nonché alla rifusione in favore delle parti civili delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio, che si liquidano in 4000,00 euro, oltre accessori di legge
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro quattromila, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma 1'8.11.2022.