Sentenza 9 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di determinazione dell'indennità di occupazione, al fine di determinare l'estensione dell'area da occupare è necessario fare riferimento alla originaria delibera di occupazione d'urgenza, a nulla rilevando eventuali discordanze derivanti da atti di consistenza e di immissione in possesso successive a tale delibera, mentre la eventuale discordanza di quest'ultima rispetto alla maggiore consistenza poi effettivamente occupata non rileva ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione, ma (dovendosi l'occupazione ulteriore ritenere priva di titolo) può giustificare una richiesta di risarcimento del danno, estranea al giudizio di determinazione dell'indennità e da avanzare, quindi, in separata sede.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/01/2004, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN DI CI SE & C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso l'avvocato GIANMARCO GREZ, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO DANI, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI COMACCHIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A SECCHI 4, rappresentato e difeso dall'avvocato ENZO OTTOLENGHI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1387/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 29/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2003 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente l'Avvocato DANI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con delibera n. 1324 in data 9.2.1986 la G.C. del Comune di Comacchio disponeva l'occupazione d'urgenza di un'area sita in territorio comunale di proprietà della s.a.s. NO di EL PP e C., determinando l'indennità di occupazione in complessive L. 62.360.000, calcolata in riferimento ad un'estensione di mq.
8.140. Avverso la stima dell'indennità di occupazione proponeva opposizione, avanti alla Corte di appello di Bologna, la s.a.s. NO evidenziando in particolare che il terreno occupato aveva un'estensione di mq. 20.170.
Si costituiva in giudizio il Comune che non contestava di essere debitore della s.a.s opponente della somma indicata ma ribadiva che l'estensione del terreno era di mq. 8140.
Con sentenza non definitiva in data 26.5.1998 la Corte di appello di Bologna accertava che il piano particellare allegato alla delibera di occupazione d'urgenza n. 1324 del 9.12.1986 aveva ad oggetto un terreno esteso mq.
8.140 e che il valore di tale terreno era di L. 25.000 al mq..
Rilevava la Corte territoriale che il terreno indicato dai mappali 888 e 861 aveva un'estensione di mq.
7.985 al quale doveva aggiungersi un terreno di mq. 155 relativo al mappale 889 foglio 69, interposto fra i due mappali su indicati.
Con sentenza definitiva in data 29.12.1999 la Corte di appello determinava in complessive L. 31.913.000 l'indennità di occupazione dovuta alla s.a.s. NO.
Per la cassazione delle sentenze della Corte di appello propone ricorso, fondato su quattro motivi, la s.a.s NO di CI PP e C..
Resiste con controricorso il Comune di Comacchio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di Cassazione la s.a.s NO di CI PP e C. lamenta omessa ed insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, nonché violazione e falsa applicazione dall'art. 3 L.
3.1.1978 n. 1. Rileva la società ricorrente che la Corte di appello non ha fornito alcuna motivazione in ordine all'estensione del terreno occupato;
in particolare non ha spiegato perché l'area fosse di mq. 8.140, come sostenuto dal comune, e non di mq. 20.460, come sostenuto da essa ricorrente, nonostante che in tutti gli atti notificati alla s.a.s. NO, successivamente alla delibera 1324/1986, l'estensione del terreno fosse sempre indicata nella misura di mq. 20.460. La Corte territoriale non ha considerato che il Comune, con la delibera n. 1357/1988, avente natura di ratifica della delibera n. 1324/1986 ha riconosciuto di avere disposto l'occupazione d'urgenza di un'area di mq. 20.460.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Invero la Corte di appello ha rilevato, con accertamento in fatto, che la G.M. del Comune di Comacchio, con delibera n. 1324/1986 , ha disposto l'occupazione d'urgenza di un'area di mq. 8.140, supportando il proprio convincimento con l'indicazione dei mappali allegati al piano particellare, facente parte integrante della delibera. Si tratta, come appare evidente, di un accertamento in fatto suffragato da idonea motivazione, fondata su richiami documentali, che non può essere oggetto di una revisiona in sede di legittimità e del quale si deve necessariamente tenere conto ai fini del decidere.
Sulla base di tale accertamento in fatto la Corte territoriale ha poi precisato in diritto che la successiva deliberazione n. 1527/1988, pur avendo la finalità di perfezionare l'occupazione nei confronti dell'effettivo proprietario del terreno, diverso da quello risultante dal catasto, non rivestiva natura di autonomo atto autorizzativo, sicché al fine di determinare l'estensione dell'area da occupare era pur sempre necessario fare riferimento alla prima delibera d'occupazione d'urgenza, a nulla rilevando eventuali discordanze derivanti da atti di consistenza e di immissione in possesso successivi alla prima ed unica delibera di occupazione d'urgenza che solo aveva il potere di comprimere il diritto dominicale. L'esposta considerazione in diritto è esatta e va confermata posto che l'indennità per occupazione legittima, unico oggetto del presente giudizio, va determinata con riferimento al provvedimento che autorizza l'occupazione d'urgenza del terreno, anche se discordante rispetto all'effettiva consistenza occupata. Infatti l' eventuale occupazione di un'area di maggiore consistenza, rispetto al provvedimento legittimante l'occupazione d'urgenza, dovendosi ritenere priva di titolo, può giustificare una richiesta di danno, non rientrante nel presente giudizio, e non già di determinazione dell'indennità per occupazione legittima. Rettamente pertanto la Corte territoriale ha limitato il suo esame all'estensione di mq.
8.140 e su tale estensione ha calcolato l'indennità di occupazione legittima. (vedi Cass. civ. sez. 1^ 15.7.1996 n. 6406). Il primo motivo va quindi respinto.
Con il secondo motivo la società ricorrente censura l'impugnata sentenza per omessa o insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello deciso anche in relazione al valore venale del terreno.
Assume la s.a.s. NO che oggetto dell'opposizione, da essa proposta, era costituito esclusivamente dall'estensione dell'area occupata , avendo le parti, in relazione ai criteri di calcolo dell'indennità, raggiunto un accordo che non consentiva alcuna revisione dei criteri medesimi ma solo l'applicazione dei criteri stessi all'estensione accertata dalla Corte di appello. La rigida e doverosa applicazione di tale principio avrebbe escluso l'applicazione dell'art. 5 bis L. 359/1992 ed evitato ad essa ricorrente la falcidia della propria indennità.
Il motivo e infondato e va pertanto disatteso.
Al riguardo si osserva che dopo la determinazione dell'indennità di occupazione in sede amministrativa, ma prima dell'inizio del presente giudizio e entrato in vigore l'art. 5 bis D.L.
1.7.1992 che al comma 6^ stabiliva che "le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
L'indicato d.l. poi convertito nella L. 359/1992 non poteva non essere applicato dal giudice di merito posto che l'entità dell'indennità dovuta non era stata ancora determinata in via definitiva, sussistendo vertenza fra le parti in ordine all'estensione dell'area occupata, vertenza che necessariamente incideva sull'entità dell'indennità, a prescindere dai valori posti a fondamento del calcolo dell' indennità stessa.
Non è quindi ravvisabile alcun vizio di ultrapetizione avendo la Corte di appello applicato alla vertenza sottoposta al sua esame i criteri di calcolo previsti dalla legge entrata in vigore successivamente alla definizione dell'indennità di occupazione in sede amministrativa.
Nè d'altra parte può applicarsi nella specie il principio del divieto di "reformatio in peius" dell'indennità posto che tale specifica censura non risulta sia stata proposta e se proposta sarebbe comunque in contrasto con lo ius superveniens. Anche il secondo motivo va quindi respinto.
Con il terzo motivo la s.a.s. ricorrente deduco omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 167, 184 c.p.c., 5 bis L. 359/1992 e 11 e 14 delle disposizioni della legge in generale.
Rileva la ricorrente che il comune opposto ha , in sede di merito, richiesto l'applicazione dell'art. 5 bis L. 359/1992 con domanda riconvenzionale tardivamente proposta sicché la Corte d'appello non ne avrebbe dovuto tenere conto, considerato anche che le parti avevano raggiunto un accordo in ordine ai valori applicabili e che essa opponente non aveva accettato il contraddittorio sul punto. Il motivo è inammissibile e va pertanto respinto.
Invero la Corte territoriale ha applicato l'art. 5 bis L. 359/1992 non in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal Comune ma d'ufficio, sul presupposto della valenza generale della norma. Pertanto il motivo va dichiarato inammissibile in quanto non trova rispondenza nell'impugnata decisione.
Con il quarto motivo infine la ricorrente impugna la sentenza di merito per omessa e insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 5 bis L. 359/1992, 64, 71, 72 comma 4^, 24 L. n. 2359/1865, della L. n. 1/1978 e degli artt. 11 e 14 disp. sulla legge in generale, assumendo che nella specie non avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 5 bis L. 359/1992 posto che all'occupazione temporanea dell'area non è seguita la perdita della proprietà del terreno ma la sua restituzione.
Di conseguenza l'indennità di occupazione legittima doveva essere calcolata in riferimento al valore venale del fondo, senza le decurtazioni previste dall'art. 5 bis.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Invero le SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza 26.1.2001 n. 28, mutando una precedente giurisprudenza anche delle stesse SS.UU., ( vedi Cass. civ. SS. UU. 14.7.2000 n. 499; Cass. civ. SS.UU.
5.2.1999 n. 26 ), hanno stabilito che "l'indennità di occupazione legittima dev'essere determinata assumendo come base di calcolo la somma che spetterebbe a titolo di indennità di espropriazione anche nei casi in cui al termine del periodo di occupazione l'area venga restituita al suo proprietario in quanto la privazione del godimento del suolo trova pur sempre la sua giustificazione nella dichiarazione di pubblica utilità di un'opera e, conseguentemente, permane il collegamento fra l'occupazione del suolo e l'intervento di pubblica utilità che giustifica la liquidazione dell'indennità di occupazione con riferimento al medesimo valore dell'immobile assunto a base per la determinazione dell'indennità di espropriazione." A tale ultima giurisprudenza si ritiene di dover dare continuità sicché anche il quarto motivo va respinto.
Il ricorso va pertanto interamente disatteso.
Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
respinge il ricorso, spese compensate.
Così deciso in Roma,nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 2 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004