Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00296/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00558/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 558 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Mario Callà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Ferdinando, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza emessa dal comune di San Ferdinando di rimozione opere abusive e ripristino stato dei luoghi n.-OMISSIS-, notificata alla ricorrente in data 2.8.2022, e di ogni altro atto o provvedimento connesso, prodromico, conseguente e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio della causa in decisione senza discussione depositata dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 aprile 2026 la dott.ssa SE LE OT;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 29 ottobre 2022 e depositato il successivo 22 novembre, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza di rimozione opere abusive ivi indicate (locale a piano terra, adibito a ricovero mezzi delle dimensioni esterne di circa m. 5,00 x 6,00 per una altezza di circa m. 2,50), ricadenti sul foglio di mappa -OMISSIS-, asseritamente costruite in assenza di permesso di costruire e realizzate in violazione degli artt. 10 e 31 del d.p.r. n. 380 del 2001, nonché alla disciplina di cui alla materia di edilizia sismica, a seguito di sopralluogo su segnalazione pervenuta da terzo.
Avverso tale provvedimento, la ricorrente - intestataria da visura catastale dell’immobile - ha dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione di legge ed eccesso di potere , in quanto l’amministrazione avrebbe impartito, peraltro dopo aver serbato un protratto immobilismo, ordini privi di riscontro giuridico anche in relazione alla natura degli atti autorizzativi mancanti, non esplicitamente specificati; inoltre, non avrebbe considerato la possibilità di procedere all’applicazione di una sanzione ex art. 34 d.p.r. n. 380 del 2001 in luogo della demolizione e non avrebbe tenuto in considerazione che l’immobile è stato realizzato in data anteriore al 1942 e che, pertanto, ai sensi della normativa allora vigente, non necessitava di alcun titolo abilitativo, allegando a tal uopo perizia giurata;
II) Violazione ed errata applicazione del D.P.R. 380/2001, eccesso di potere, difetto di istruttoria , in quanto l’ordinanza di demolizione risulterebbe viziata da eccesso di potere per aver la P.A. erroneamente indicato nella particella catastale 1408, anziché nella par.lla 1570, le opere realizzate abusivamente e per non aver altresì individuato il relativo subalterno.
III) Violazione ed errata applicazione del D.P.R. 380/2001, eccesso di potere, violazione dei principi generali del diritto in tema di atto e di procedimento amministrativo, violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria , poiché l’ordinanza di rimozione non è stata notificata alla ricorrente, residente in [...], ma al sig. -OMISSIS-, fratello non convivente della sig.ra -OMISSIS-, e, pertanto, anche sotto tale profilo, l’ordinanza impugnata sarebbe da considerarsi insanabilmente illegittima.
IV) Eccesso di potere - difetto di motivazione .
2. Il Comune intimato non si è costituito.
3. Alla pubblica udienza straordinaria dell’1 aprile 2026, tenutasi da remoto, il Collegio ha preso atto della nota di passaggio in decisione di parte ricorrente e il ricorso è stato posto in decisione.
4. Il ricorso è infondato e pertanto va respinto.
5. Premessa la natura dovuta e vincolata del potere/dovere dell’amministrazione di garantire il ripristino dell’ordine urbanistico-edilizio violato, la giurisprudenza è univoca nell’imporre al proprietario, ovvero al responsabile dell'abuso, e ancora al detentore dell’immobile, l’onere rigoroso di dimostrare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla c.d. legge ponte n. 761 del 1967, che con l'art. 10, novellando l'art. 31, l. n. 1150 del 1942, ha esteso l'obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano. Ciò nella misura in cui “ solo il privato può fornire, in quanto ordinariamente ne dispone, inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto, mentre l'amministrazione non può, di solito, materialmente accertare quale fosse la situazione all'interno dell'intero suo territorio ” (così Consiglio di Stato sez. II, 26 gennaio 2024, n. 858).
La prova in merito deve, quindi, essere rigorosa e fondarsi su documentazione certa e univoca e, comunque, su elementi oggettivi concernenti la collocazione dei manufatti tanto nello spazio, quanto nel tempo, quali l’esistenza di ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie, mappe catastali, laddove la prova per testimoni è del tutto residuale, in quanto non suscettibile di essere verificata (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 15/06/2023, n. 509; Cons. Stato, sez. VI, 3 gennaio 2022, n. 4; Cons. Stato, Sez. VI, 20 aprile 2020, n. 2524).
Ebbene, ritiene il Collegio che la perizia prodotta dalla parte ricorrente non sia idonea alle finalità probanti ai fini di causa e che pertanto il primo motivo di ricorso debba essere respinto.
Difatti, il tecnico di parte si è limitato a dichiarare che i manufatti per cui è causa sono stati edificati in data anteriore al 1967 “ e stando a quanto dichiarato dalle ditte proprietarie e alle notizie raccolte in merito, detti immobili sono stati edificati in data antecedente all’anno 1942, nel rispetto della normativa urbanistica allora vigente e che successivamente non sono state apportate modifiche che necessitano di concessione o licenza edilizia ”; ha aggiunto il tecnico che presso l’ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria non è stata riscontrata l’esistenza di planimetrie catastali attestanti l’epoca di costruzione degli immobili e che presso l’ufficio tecnico comunale non è stata riscontrata l’esistenza di alcuna pratica al riguardo.
Il tecnico, inoltre, ha proceduto a una “ ricognizione generale delle opere per il rilevamento di eventuali segni di dissesto, per il rilievo delle caratteristiche geometriche delle strutture ”, concludendo per l’esito favorevole e certificando “ l’idoneità statica sismica ”.
Lo stesso ha, infine, attestato che “ i fabbricati di cui trattasi, per tipologia strutturale e per il tipo di materiali impiegati, sono databili in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge 1150/42 che per prima ha imposto l’obbligo di munirsi di un’autorizzazione per l’esecuzione di opere edili ”.
Il complessivo tenore della perizia in esame, tuttavia, non soddisfa l’onere probatorio, incombente sulla ricorrente, circa la pretesa antecedenza dell’immobile de quo al 1942, ovvero al 1967, limitandosi a una ricognizione di quanto rappresentato dai proprietari e a un generico riferimento alla tipologia della struttura e ai materiali impiegati (privo di adeguata specificità e verificabilità), sicché non vengono introdotti elementi per cui, nel caso di specie, il Comune intimato non avrebbe dovuto esercitare i poteri sanzionatori, a fronte delle ragioni indicate nel provvedimento impugnato (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 22 aprile 2024, n. 307).
5.1. In merito alla contestazione sulla protratta inerzia dell’Amministrazione, la relativa censura è infondata in base al consolidato orientamento secondo cui “ il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell'opera abusiva non è idoneo a radicare in capo al privato interessato alcun legittimo affidamento in ordine alla conservazione di una situazione di fatto illecita, per cui, anche in tal caso, l’ordine di demolizione assume carattere doveroso e vincolato e la sua emanazione non richiede alcuna motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso” ( ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 febbraio 2021, n. 1352).
5.2. Quanto alla pretesa applicabilità della sanzione, al posto della demolizione, ex art. 34 del D.P.R. n. 380/2001, va specificato che la norma si riferisce a interventi eseguiti in parziale difformità del permesso di costruire e non è applicabile al caso di specie poiché per l’intervento eseguito sull’unità immobiliare interessata dall’abuso non risultano rilasciati permessi di costruire (Cons. St., sez. VI, n. 9241/2024).
Ad ogni modo, non sono stati indicati, tanto meno provati, nel ricorso i presupposti per procedere in tal senso e l’eventuale applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria deve essere vagliata in fase esecutiva, ove ne ricorrano i presupposti (cfr. Cons. Stato, sez. II, 12 settembre 2019, n. 6147; T.A.R. Catania, sez. I, 3 febbraio 2025, n. 361; T.A.R. Palermo, sez. II, 26 febbraio 2020, n. 439).
6. Va aggiunto, con riferimento agli ulteriori motivi dedotti, che:
- l'omessa notifica degli atti sanzionatori in materia edilizia a tutti i comproprietari non incide sulla legittimità del provvedimento, ma ne determina l'inefficacia limitatamente ai soggetti per i quali è mancata la notifica, i quali potranno impugnare il provvedimento sanzionatorio facendo valere le proprie ragioni entro il termine decorrente dalla piena conoscenza dell'ingiunzione (T.A.R. Milano sez. II, 9 aprile 2025, n. 1254); nel caso de quo , la questione relativa alla notifica, prospettata dalla ricorrente, è comunque superata dalla sua costituzione nel presente giudizio e dalle difese in esso spiegate;
- l'ordinanza di demolizione di manufatto abusivo può ritenersi dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive (morfologica, costruttiva, dimensionale, oltre che ubicativa, mediante puntuale indicazione degli estremi di localizzazione geografica) e l'individuazione delle violazioni accertate (Cons. St., sez. IV, 13 ottobre 2025, n. 8006), elementi sussistenti nel caso di specie;
- l'errore nell'indicazione della particella catastale non inficia l'ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo nel caso in cui il ricorrente sia in grado di identificarne univocamente l'oggetto e di individuarne la lesività, trattandosi di una mera irregolarità, come del resto avvenuto nel caso in questione in cui la ricorrente si è difesa con riferimento alla corretta particella (cfr. T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 21 gennaio 2010, n. 23).
7. Conclusivamente, il ricorso è infondato e va rigettato.
8. Nulla si dispone sulle spese in ragione della mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE LE OT, Presidente, Estensore
Arturo Levato, Consigliere
Giovanni Caputi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SE LE OT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.