Sentenza 25 novembre 2016
Massime • 1
Ai fini della tempestività della presentazione dell'impugnazione, non assume rilievo il periodo di tempo che intercorre tra il deposito, ai sensi dell'art. 582, comma secondo, cod. proc. pen., dell'atto di impugnazione presso la cancelleria del giudice del luogo ove si trova l'impugnante ed il suo arrivo presso quella del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2016, n. 54277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54277 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2016 |
Testo completo
54277 / 16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Sent. n. 3131 -- Presidente GIOVANNI DIOTALLEVI P.U. 25/11/2016- MARCO MARIA ALMA - Consigliere STEFANO FILIPPINI R.G.N. 28583/2015 - Consigliere SERGIO BELTRANI - Consigliere Rel. Consigliere GIUSEPPINA A. R. PACILLI SENTENZA A MOTIVAZIONE ha pronunciato la seguente SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: REGUI ABDELILAH n. a Casablanca (Marocco) il 18.6.1965, avverso la sentenza n. 71/2015 della Corte d'Appello di Potenza del 19.2.2015; Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nella pubblica udienza del 25.11.2016 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di M. Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza di secondo grado per il reato prescritto e trasmissione degli atti per il capo a); RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 19 febbraio 2015, la Corte d'Appello di Potenza ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato, in atti generalizzato, avverso la sentenza emessa in data 16 gennaio 2014 dal Tribunale di Lagonegro, che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia perché ritenuto colpevole dei reati di cui all'art. 648 c.p. e all'art. 474 c.p. in relazione a 212 accessori per abbigliamento, aventi marchi e segni distintivi contraffatti. Avverso detta sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto inammissibile, perché tardivo, l'appello, che, al contrario, era stato depositato nella cancelleria del giudice di pace di Cariati ex art. 582 co. 2 c.p.p. in data 11.2.2014 e, dunque, nel termine di 15 giorni dalla notifica (avvenuta il 31.1.2014) all'imputato contumace dell'estratto della sentenza di primo grado, depositata con lettura contestuale del dispositivo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Dall'annotazione, apposta dal cancelliere dell'ufficio del giudice di pace di Cariati sull'atto di appello, presentato avverso la sentenza del Tribunale di Lagonegro dall'imputato, risulta che il menzionato atto di impugnazione è stato depositato, ai sensi dell'art. 582 co. 2 c.p.p., l'11 febbraio 2014 mentre il termine per proporre l'appello scadeva il 15 febbraio 2014, come affermato dalla stessa sentenza impugnata, secondo cui, essendo stata pronunciata la sentenza di primo grado con motivazione contestuale, il termine per appellare ex art. 585 c.1 lett. a) c.p.p. è di quindici giorni, decorrente dalla data (31.1.2014) della notificazione all'imputato contumace dell'avviso di cui all'art. 548 c. 3 c.p.p.
Considerato che
questa Corte ha avuto modo di affermare che, al fine della tempestività della presentazione del gravame, non assume rilievo il periodo di tempo che intercorre tra deposito dell'impugnazione presso la cancelleria del giudice ove si trova l'impugnante e il suo arrivo presso quella del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (S.U., n. 11 del 18.6.1991, Rv 187922; Sez. II, n. 50170 dell'11.11.2015, Rv 265465), ne discende che, nel caso in esame, in cui l'appello è stato presentato nella cancelleria del giudice di pace del luogo in cui si trovava l'imputato, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, erroneamente è stata dichiarata la tardività dell'appello, di contro tempestivamente presentato l'11 febbraio 2014 a fronte della scadenza fissata per il successivo 15 febbraio. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio con la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Salerno per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Salerno per il giudizio. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 25 novembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Diotallevi Giuseppina Anna Rosaria Pacilli дінара QR. Packli DEPOSITATO IN CANCELLERIA SEGONDA SEZIONE PENALE 21 DIC. 2016 IL CANCELLIER DICA Claudia Planli T R O O C N S