Articolo 276 bis del Codice di procedura penale
Articolo 276Articolo 303
Versione
24 aprile 2025
Art. 276-bis. (( (Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri).)) 1. ((Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti che compromettono l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole, salvo il preminente interesse del minore a seguirla in istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie. Nel caso in cui la prole non sia condotta in carcere, il provvedimento e' comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova)) .
Entrata in vigore il 24 aprile 2025
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