Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2000, n. 2557
CASS
Sentenza 4 aprile 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il difensore di soggetto ammesso al patrocinio dei non abbienti, ove non sia stato nominato anche per la fase esecutiva, non ha diritto alla liquidazione del compenso per attività defensionale espletata in detta fase. Ciò avuto riguardo tanto al principio generale secondo cui il procedimento esecutivo è autonomo rispetto a quello di cognizione, quanto alle specifiche disposizioni contenute nella legge 30 luglio 1990 n.217 la quale, all'art.1, comma 3, afferma che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato giova per tutti i "gradi" del procedimento (tra i quali non può farsi rientrare la fase esecutiva) e all'art.15, considerando separatamente l'ipotesi che la medesima ammissione abbia luogo nella fase dell'esecuzione e determinando la competenza del giudice di detta fase a ricevere la relativa istanza, ulteriormente sancisce l'autonomia dei procedimenti esecutivi rispetto a quelli di cognizione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2000, n. 2557
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2557
    Data del deposito : 4 aprile 2000

    Testo completo