Sentenza 4 aprile 2000
Massime • 1
Il difensore di soggetto ammesso al patrocinio dei non abbienti, ove non sia stato nominato anche per la fase esecutiva, non ha diritto alla liquidazione del compenso per attività defensionale espletata in detta fase. Ciò avuto riguardo tanto al principio generale secondo cui il procedimento esecutivo è autonomo rispetto a quello di cognizione, quanto alle specifiche disposizioni contenute nella legge 30 luglio 1990 n.217 la quale, all'art.1, comma 3, afferma che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato giova per tutti i "gradi" del procedimento (tra i quali non può farsi rientrare la fase esecutiva) e all'art.15, considerando separatamente l'ipotesi che la medesima ammissione abbia luogo nella fase dell'esecuzione e determinando la competenza del giudice di detta fase a ricevere la relativa istanza, ulteriormente sancisce l'autonomia dei procedimenti esecutivi rispetto a quelli di cognizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2000, n. 2557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2557 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO Presidente del 04/04/2000
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2. Dott. MOCALI PIERO " N. 2557
3. Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO " rel. est. N. 39809/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LANTINO LIVIO N. IL 24.09.1963
difensore di CO CC TO n. il 12.4.1963
avverso ordinanza del 29.06.1999 CORTE APPELLO di BOLOGNA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO lette/sentite le conclusioni del P.G. per ann. C. T.
La Corte
- vista l'ordinanza in epigrafe, che ha rigettato il ricorso proposto dall'avv. Livio Lantino avverso precedente ordinanza riettrice di istanza di liquidazione di onorari e spese presentata in base alla legge sul patrocinio dei non abbienti in relazione ad opera professionale prestata in prcedimento incidentale conclusosi con la condanna del patrocinato al pagamento di spese di conservazione e custodia di cose sequestrate;
- rilevato che a fondamento del rigetto del ricorso la corte territoriale ha addotto il rigetto di specifica richiesta di ammissione al patrocinio e l'inoperatività del decreto di ammissione emesso per il giudizio principale.
- visto il ricorso del difensore interessato che, denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, eccepisce l'operatività dell'ammissione per tutti i gradi del procedimento, ivi inclusi i procedimenti incidentali ed esecutivi, e confuta che, nella specie, possa comunque parlarsi di procedimento incidentale, riferendosi la richiesta di liquidazione all'impugnazione proposta, innanzi alla Corte di appello avverso l'ordinanza pretorile di condanna al pagamento di spesi di "recupero e sosta" di un veicolo sequestrato emesso in data 11.11.1988, a circa 4 anni di distanza dall'adozione di sentenza di applicazione della pena, ex artt. 444 ss. c.p.p.;
- ritenuta l'infondatezza del ricorso, attenendo l'attività difensiva per cui si invoca la liquidazione di compensi nell'ambito di un procedimento di esecuzione, come tale ben distinto dal giudizio di cognizione in relazione al quale il CO aveva chiesto ed ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente necessità di una nuova istanza ex art. 2 l. n. 217/1990 da parte dell'interessato (per l'autonomia del procedimento di esecuzione rispetto a quello cognizione, costantemente affermata da questa corte proprio con riferimento alla non identificabilità del difensore per la fase dell'esecuzione con quello nominato per il processo di cognizione - v. recentemente Cass., sez. I, 6.5.1998, Pesce, Ced. Cass, rv. 211033 -, depongono, agli specifici fini qui considerati, le previsioni degli artt. 1, co. 3, 15 l. n. 217/1990:
la prima stabilendo che nei procedimenti penali l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato giova per tutti i gradi del procedimento, chiaramente, ne esclude l'efficacia alla fase esecutiva, che non costituisce in grado del procedimento medesimo, mentre la seconda, considerando separatamente l'ammissione al patrocinio nella fase dell'esecuzione e determinando la competenza del giudice dell'esecuzione a ricevere l'istanza di cui al precedente art. 2, ulteriormente sancisce l'autonomia dei procedimenti esecutivi rispetto a quelli di cognizione).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2000