CASS
Sentenza 21 maggio 2026
Sentenza 21 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 21/05/2026, n. 18344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18344 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 18344 Anno 2026 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 28/04/2026 t 0 FATTO E DIRITTO Con dichiarazione datata 22.4.2026 la ricorrente ha rinunciato, ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen., all'impugnazione proposta avverso la sentenza in epigrafe indicata. Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la rituale rinuncia all'impugnazione. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2026
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 18344 Anno 2026 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 28/04/2026 t 0 FATTO E DIRITTO Con dichiarazione datata 22.4.2026 la ricorrente ha rinunciato, ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen., all'impugnazione proposta avverso la sentenza in epigrafe indicata. Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la rituale rinuncia all'impugnazione. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2026