CASS
Sentenza 8 aprile 2026
Sentenza 8 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 12898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12898 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da MA San LI MA NC RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa in data 31/10/2025 dalla Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che si è proceduto con trattazione in camera di consiglio alla presenza delle parti a seguiti di rituale richiesta, ai sensi dell’art. 611, comma 1 bis, cod. proc. pen. udita la relazione svolta dal consigliere RIpaola Borio;
udite le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore generale, Alfredo Pompeo Viola, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie, riportandosi alla memoria scritta depositata;
udite le conclusioni dell’avv. Alessandro Billè, anche in sostituzione dell’avv. Salvatore Scuto, entrambi difensori del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 05/02/2024 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma delle pronunce emesse nei confronti di MA San LI MA NC RI dal Tribunale di Verona il 21 ottobre 2020 e dal Giudice per le indagini preliminari di Verona il 1 aprile 2022, in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. intervenuto tra le parti, assolveva l’imputato in ordine al reato di peculato relativo all’importo di euro 279.799,00 per insussistenza del fatto e, ritenuta la continuazione tra i residui i reati, Penale Sent. Sez. 2 Num. 12898 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 27/03/2026 rideterminava la pena in anni due mesi dieci di reclusione, confermando nel resto le due sentenze di cui sopra anche con riferimento alle pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della incapacità di trattare in perpetuo con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. 2. A seguito di impugnazione interposta dall’imputato, la Corte di Cassazione con sentenza del 09/04/2025 annullava con rinvio per nuovo giudizio la pronuncia di cui sopra limitatamente alle pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’incapacità in perpetuo di contrarre con la Pubblica Amministrazione in quanto illegali ratione temporis e da ricondursi alla temporaneità, con durata da determinare secondo i parametri dell’art. 133 cod. pen. 3. In sede di giudizio di rinvio, la Corte di appello di Venezia con sentenza in data 31/10/2025 determinava in anni cinque la durata della pena accessoria della incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di quella della interdizione dai pubblici uffici. 4. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si deduce l’assenza grafica di motivazione con riferimento alle deduzioni contenute nella memoria difensiva depositata in data 20/10/2025 per il nuovo giudizio di appello celebrato in forma cartolare (allegata al presente ricorso) nonché alla durata delle pene accessorie determinata in misura coincidente con il massimo edittale. Assume la difesa ricorrente che la Corte di appello non ha giustificato in alcun modo il percorso argomentativo posto a base della decisione limitandosi a richiamare, con la più classica delle forme stilistiche, la gravità dei fatti desunta dalla entità delle somme oggetto di appropriazione e dalla intensità del dolo, senza in alcun modo considerare la memoria difensiva, neppure richiamata nel paragrafo “ conclusioni delle parti”, con la quale si evidenziavano - ai fini della valutazione discrezionale in punto di durata delle pene accessorie che deve essere condotta con riferimento ai parametri dell’art. 133 cod. pen.- le condotte risarcitorie attuate dall’imputato, le parziali assoluzioni ed il quantum di pena principale inflitta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.È fondato l’unico motivo proposto. 2. La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (SU, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286); nel caso in cui tale durata sia stabilita in misura 2 superiore alla media edittale, è necessaria una specifica e maggiormente stringente motivazione in ordine a tali parametri codicistici soggettivi ed oggettivi, da valutarsi ed apprezzarsi tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, ancor più ove sussista ampio divario nel trattamento sanzionatorio complessivo tra la sanzione principale e le pene accessorie fissate nel massimo ( Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020-dep. 2021, Maddem, Rv. 280668; Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019-dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788). 3. Tanto premesso, nel caso di specie la Corte territoriale, in sede di giudizio di rinvio, ha determinato la durata delle pene accessorie in misura coincidente al massimo edittale di cinque anni, pur a fronte all’entità della pena principale che era stata rideterminata in anni due mesi dieci di reclusione a seguito di concordato in appello. Su tale statuizione il collegio di merito ha argomentato genericamente richiamando in modo apodittico la gravità dei fatti sotto il duplice profilo- non meglio esplicato e dettagliato- della entità delle somme oggetto di appropriazione e dell’intensità del dolo;
non si è confrontata con gli elementi, ipoteticamente di segno favorevole per l’imputato, che erano stati introdotti nella memoria difensiva ritualmente depositata in data 20/10/2025 per il nuovo giudizio di appello della quale non vi è alcuna menzione in sentenza, neppure nel paragrafo relativo alle “conclusioni delle parti” che riporta esclusivamente le richieste scritte formulate dal Procuratore generale. La motivazione è, in definitiva, affidata ad una formula di stile che non spiega le ragioni dell’esercizio del potere discrezionale nella commisurazione della pena accessoria e non fornisce alcuna giustificazione alla evidente disparità tra il trattamento sanzionatorio principale e quello complementare, e che mina, quindi, la coerenza interna della sentenza sul punto del trattamento sanzionatorio di tipo accessorio. 4. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono, sussiste la dedotta carenza di motivazione quanto alla determinazione della durata delle pene accessorie e sul punto la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia che dovrà colmare la rilevata lacuna argomentativa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Così è deciso, 27/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
preso atto che si è proceduto con trattazione in camera di consiglio alla presenza delle parti a seguiti di rituale richiesta, ai sensi dell’art. 611, comma 1 bis, cod. proc. pen. udita la relazione svolta dal consigliere RIpaola Borio;
udite le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore generale, Alfredo Pompeo Viola, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie, riportandosi alla memoria scritta depositata;
udite le conclusioni dell’avv. Alessandro Billè, anche in sostituzione dell’avv. Salvatore Scuto, entrambi difensori del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 05/02/2024 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma delle pronunce emesse nei confronti di MA San LI MA NC RI dal Tribunale di Verona il 21 ottobre 2020 e dal Giudice per le indagini preliminari di Verona il 1 aprile 2022, in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. intervenuto tra le parti, assolveva l’imputato in ordine al reato di peculato relativo all’importo di euro 279.799,00 per insussistenza del fatto e, ritenuta la continuazione tra i residui i reati, Penale Sent. Sez. 2 Num. 12898 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 27/03/2026 rideterminava la pena in anni due mesi dieci di reclusione, confermando nel resto le due sentenze di cui sopra anche con riferimento alle pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della incapacità di trattare in perpetuo con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. 2. A seguito di impugnazione interposta dall’imputato, la Corte di Cassazione con sentenza del 09/04/2025 annullava con rinvio per nuovo giudizio la pronuncia di cui sopra limitatamente alle pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’incapacità in perpetuo di contrarre con la Pubblica Amministrazione in quanto illegali ratione temporis e da ricondursi alla temporaneità, con durata da determinare secondo i parametri dell’art. 133 cod. pen. 3. In sede di giudizio di rinvio, la Corte di appello di Venezia con sentenza in data 31/10/2025 determinava in anni cinque la durata della pena accessoria della incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di quella della interdizione dai pubblici uffici. 4. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si deduce l’assenza grafica di motivazione con riferimento alle deduzioni contenute nella memoria difensiva depositata in data 20/10/2025 per il nuovo giudizio di appello celebrato in forma cartolare (allegata al presente ricorso) nonché alla durata delle pene accessorie determinata in misura coincidente con il massimo edittale. Assume la difesa ricorrente che la Corte di appello non ha giustificato in alcun modo il percorso argomentativo posto a base della decisione limitandosi a richiamare, con la più classica delle forme stilistiche, la gravità dei fatti desunta dalla entità delle somme oggetto di appropriazione e dalla intensità del dolo, senza in alcun modo considerare la memoria difensiva, neppure richiamata nel paragrafo “ conclusioni delle parti”, con la quale si evidenziavano - ai fini della valutazione discrezionale in punto di durata delle pene accessorie che deve essere condotta con riferimento ai parametri dell’art. 133 cod. pen.- le condotte risarcitorie attuate dall’imputato, le parziali assoluzioni ed il quantum di pena principale inflitta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.È fondato l’unico motivo proposto. 2. La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (SU, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286); nel caso in cui tale durata sia stabilita in misura 2 superiore alla media edittale, è necessaria una specifica e maggiormente stringente motivazione in ordine a tali parametri codicistici soggettivi ed oggettivi, da valutarsi ed apprezzarsi tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, ancor più ove sussista ampio divario nel trattamento sanzionatorio complessivo tra la sanzione principale e le pene accessorie fissate nel massimo ( Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020-dep. 2021, Maddem, Rv. 280668; Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019-dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788). 3. Tanto premesso, nel caso di specie la Corte territoriale, in sede di giudizio di rinvio, ha determinato la durata delle pene accessorie in misura coincidente al massimo edittale di cinque anni, pur a fronte all’entità della pena principale che era stata rideterminata in anni due mesi dieci di reclusione a seguito di concordato in appello. Su tale statuizione il collegio di merito ha argomentato genericamente richiamando in modo apodittico la gravità dei fatti sotto il duplice profilo- non meglio esplicato e dettagliato- della entità delle somme oggetto di appropriazione e dell’intensità del dolo;
non si è confrontata con gli elementi, ipoteticamente di segno favorevole per l’imputato, che erano stati introdotti nella memoria difensiva ritualmente depositata in data 20/10/2025 per il nuovo giudizio di appello della quale non vi è alcuna menzione in sentenza, neppure nel paragrafo relativo alle “conclusioni delle parti” che riporta esclusivamente le richieste scritte formulate dal Procuratore generale. La motivazione è, in definitiva, affidata ad una formula di stile che non spiega le ragioni dell’esercizio del potere discrezionale nella commisurazione della pena accessoria e non fornisce alcuna giustificazione alla evidente disparità tra il trattamento sanzionatorio principale e quello complementare, e che mina, quindi, la coerenza interna della sentenza sul punto del trattamento sanzionatorio di tipo accessorio. 4. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono, sussiste la dedotta carenza di motivazione quanto alla determinazione della durata delle pene accessorie e sul punto la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia che dovrà colmare la rilevata lacuna argomentativa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Così è deciso, 27/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3