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Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/03/2023, n. 11529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11529 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VE LA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 di. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. SI OR, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e dell'Avv, NU BI per la ricorrente che ha insistito per raccoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 11529 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 01/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 5/4/2022, pronunciando sull'appello proposto dall'odierna ricorrente PA ER, ha confermato la sen- tenza con cui la stessa era stata condannata dal Tribunale di Vercelli, in composi- zione monocratica, all'esito di giudizio ordinario, il 20/2/2017, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 400 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali in quanto rico- nosciuta colpevole dei reati di cui: a) agli artt. 624 bis, 625 n. 4, 61 n. 2 e 5 c.p., perché, al fine di trame profitto per sé e/o per altri, si impossessava della carta bancomat n. 6762101823383089 Banca San Paolo - ag. di Casale M.to di titolarità di AS Caterina, sottraendola a quest'ultima che la deteneva all'interno del proprio portafoglio riposto nell'arma- dietto della camera del reparto di traumatologia dell'ospedale di Casale M.to presso il quale AS era ricoverata, ivi introducendosi;
con l'aggravante di aver commesso il fatto con destrezza, profittando della assenza/disattenzione di BA- SI (peraltro ricoverata per essere sottoposta ad operazione chirurgica); con l'aggravante dell'aver approfittato di circostanze di tempo, luogo e/o persona, tali da ostacolare la pubblica/privata difesa, profittando della assenza/disattenzione di AS (peraltro ricoverata per essere sottoposta ad operazione chirurgica); con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire il fatto sub B); In Casale M.to (AL), il 19/03/2013 b) agli artt.81 cpv. c.p., 55 Co. 9 D. Lgs. n. 231/2011, perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, al fine di trame profitto per sé e/o per altri, indebitamente, non essendo autorizzata, utilizzava la carta ban- comat di cui al capo A), effettuando n. 3 operazioni di prelievo da sportelli ATM e n. 3 operazioni di pagamento per un importo complessivo di euro 846,50; In Casale M.to ed altrove, tra il 19/03/20 13 ed il 20/03/2013 Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, PA ER, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo la ricorrente lamenta manifesta illogicità e carenza di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità assumendo che i giudici di primo e secondo grado avrebbero disatteso la regola di giudizio dell'oltre ogni ra- gionevole dubbio laddove hanno ritenuto che i fatti di cui ad entrambi i capi di imputazione fossero stati commessi dalla medesima persona, nonostante l'insuffi- cienza di prove in tal senso. Non vi sarebbe assolutamente prova che l'odierna ricorrente sia stata vista quel giorno all'interno o nei pressi dell'ospedale di Casale Monferrato e che, dun- que, il furto del bancomat sia alla stessa ascrivibile. Si sarebbe approdati ad una sentenza di condanna sulla scorta di valutazioni approssimative della circostanza che una donna, a bordo di un'autovettura, peraltro intestata ad una terza persona, sia stata dagli operanti (irritualmente senza alcuna garanzia) riconosciuta come persona somigliante a ER PA. Con un secondo motivo si contesta sotto il profilo della violazione della norma incriminatrice (art. 624bis cod. pen.) la qualificazione giuridica del reato di cui al capo a) laddove i giudici di merito avrebbero omesso di considerare la cir- costanza dirimente che la carta bancomat della persona offesa è stata sottratta all'interno di una stanza di ospedale e che quest'ultima non è una privata dimora. Viene richiamato il dictum della pronuncia a Sezioni Unite numero 31345/2017 e, soprattutto, Sez. 4 n. 53200/2018 che ha escluso che la stanza di degenza di un ospedale possa essere qualificato luogo di privata dimora. Con il terzo motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché contraddittorietà, manifesta illogicità e carenza di motivazione quanto alla ritenuta aggravante della destrezza. Si richiama a sostegno della tesi difensiva la pronuncia a Sezioni Unite n. 34090/2017 e si sostiene che nel caso in esame mancherebbe quel "qualcosa in più" rispetto al mero approfittamento dell'allontanamento della persona offesa che giustificherebbe il riconoscimento dell'aggravante. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta inosservanza ed erronea applica- zione dell'articolo 61 n. 5 cod. pen relativo all'aggravante della cosiddetta minorata difesa. Si richiama il dictum della sentenza a Sezioni Unite numero 40275/2021 sostenendo che non mi sarebbe stato operato un buon governo non avendo alcun senso parlare di minorata difesa di una persona assente. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, sotto il duplice profilo della viola- zione di legge e del vizio motivazionale, che, sebbene non si sia esclusa l'incom- patibilità in astratto tra l'istituto della continuazione e l'aggravante del nesso te- leologico si impone al giudice una "specifica verifica in relazione alle concrete ca- ratteristiche della fattispecie" (Sez. 1 n. 16881/2018), la stessa non sarebbe stata operata nel caso in esame. Con il sesto motivo di ricorso si evidenzia che una volta riqualificato il reato in furto semplice lo stesso risultava estinto per prescrizione, fatto che i giudici di merito hanno omesso di dichiarare. 3 Con il settimo motivo di ricorso si deduce inosservanza dell'art. 191 cod. proc. pen. in relazione all'art. 213 cod. proc. pen. ovvero l'inutilizzabilità dell'in- dividuazione che discenderebbe all'erronea applicazione della normativa in tema di ricognizione. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Le parti hanno concluso come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, quanto al secondo motivo - in ordine ad una pretesa riqualifica- zione del reato ex art. 624 bis in furto semplice, non potendosi considerare la struttura ospedaliera un luogo di privata dimora-, al quarto motivo - riguardante la non configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa ex art. 61 n. 5 c.p.- e al quinto motivo di ricorso -attinente alla violazione di legge in rela- zione all'art. 61 n. 2 c.p. per avere ritenuto la sussistenza di tale aggravante del cd. nesso teleologico nonostante l'assorbente sussistenza della continuazione tra i reati di cui ai capi A e B, con lesione del divieto del ne bis in idem. cod. proc. pen. gli stessi sono inammissibili in quanto (come si evince dalle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata e soprattutto dall'atto di appello del 15/6/2017 a firma dell'Avv. NU BI) non dedotti in sede di appello, ex art. 606 co. 3 cod. proc. pen. Va peraltro rilevato, quanto al quarto motivo, che il difensore, lamenta che la Corte territoriale si sarebbe pronunciata favorevolmente sulla sussistenza della stessa in base alla mera "assenza" della vittima dalla stanza, il che non solo è frutto di una deduzione difensiva (non risultando che la Corte si sia specificamente pronunciata sulla questione), ma in ogni caso non incongruo rispetto al presuppo- sto della sussistenza di una condizione oggettiva di vulnerabilità attinente alla per- sona offesa (ossa il suo allontanamento dalla stanza per subire un intervento chi- rurgico) che avrebbe eliso la sua possibilità di vigilanza. Inoltre, con motivazione immune da censure di legittimità la Corte territoriale ha ritenuto del tutto destituita di fondamento risulta la tesi difensiva, che in sede di gravame del merito aveva ritenuto potesse ritenersi il reato di furto pluriaggra- vato assorbito nel reato contestato al capo b), confutandola alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui l'eterogeneità delle con- dotte in esame sotto l'aspetto fenomenico esclude che possa configurarsi l'assor- bimento, dovendosi piuttosto ritenere il concorso (cfr. Sez.
4. n. 13492 dei 21i01/2020, Rv. 279002 secondo cui il delitto di furto in abitazione avente ad oggetto una carta bancomat concorre con quello di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, in ragione dell'eterogeneità delle condotte sotto l'aspetto 4 fenomenico, verificandosi la seconda quando la prima è ormai esaurita e non tro- vando, l'uso indebito, un presupposto necessario ed indefettibile nell'impossessa- mento illegittimo. 2. Quanto al primo motivo, con cui la Difesa assume vizio di legge e man- canza e contraddittorietà della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di furto e di indebito utilizzo della carta di credito, lo stesso è inam- missibile in quanto tende a sollecitare a questa Corte una rivalutazione del fatto non consentita in questa sede di legittimità. Peraltro, gli stessi si sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gra- vame del merito. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. La ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. Le censure proposte appaiono generiche e non mettono in evidenza alcuna lacuna in grado di inficiare e compromettere la tenuta logica e la coerenza del ragionamento probatorio del provvedimento impugnato, in cui si dà conto in ma- niera precisa del dubbio avanzato dalla difesa (ossia che la persona offesa possa avere smarrito altrimenti la carta bancomat, anziché sottrattale dall'imputata), confutandolo, in una ricostruzione della scansione degli avvenimenti logicamente fondante il predetto giudizio di responsabilità. Nel provvedimento impugnato si evidenzia, invero, come rimanga sul piano del tutto congetturale l'ipotesi difensiva, in quanto contraddetta dalla persona of- fesa che, con un giudizio di attendibilità non sminuito neppure dalla Difesa, af- ferma il certo possesso del bancomat da parte sua durante la degenza in ospedale. Analogamente, si compie in sentenza un adeguato percorso in tema di va- lutazione delle prove con riferimento al riconoscimento operato dalla polizia giudi- ziaria sui fotogrammi della videosorveglianza di due aree di servizio ove l'imputata avrebbe utilizzato in più occasioni il bancomat, in quanto considerato quale prova 5 atipica ex art. 189 cod. proc. pen. utile per la formazione del libero convincimento unitamente alle altre risultanze processuali. 3. Manifestamente infondato è il settimo motivo, in tema di valutazione delle prove, con cui la difesa eccepisce una pretesa inutilizzabilità dei riconosci- menti fotografici così effettuati dagli operanti (ossia comparando i predetti foto- grammi con la foto segnaletica della ER), ma tale doglianza perde di valore in prospettiva dei consolidati principi affermati da questa Corte di legittimità sulla idoneità probatoria dei riconoscimenti operati con le suddette modalità, che la me- desima Corte applica correttamente (cfr. la condivisibile Sez. 2 n. 42041 del 27/6/2019, Rv. 277013, secondo cui il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presentì sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di me- rito"), e alla luce di un percorso motivazionale da parte dei giudici del gravame del merito completo e maturato sulla base di plurime circostanze di fatto probanti l'identificazione della ER come l'autrice degli indebiti prelievi (tra cui la ri- conducibilità della vettura Peugeot su cui sono stati effettuati i rifornimenti di car- burante come di proprietà del convivente della ER e la titolarità in capo a quest'ultima della polizza assicurativa). Priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto si palesa la motivazione della Corte territoriale laddove rileva che nel caso di specie, una volta risaliti all'i- dentità degli utilizzatori della vettura rifornita alla stazione di servizio ERG con pagamento mediante il bancomat provento di furto, la P.G. ha provveduto ad estrapolare da tutti i fumati a disposizione i fotogrammi che riprendevano la donna bionda ed a confrontarli con il cartellino fotosegnaletico della ER, riscon- trando che si trattava della stessa persona, essendo perfettamente coincidenti non solo il taglio ed il colore dei capelli, ma anche i tratti del volto, così come riscontrato anche dai giudici di appello che evidenziano di avere avuto modo di esaminare il materiale fotografico acquisito agli atti, materiale che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, è di ottima qualità e non presenta 'sgranature'. La sentenza impugnata opera un buon governo della costante giurispru- denza di legittimità (cfr. la richiamata Sez. 5, n. 6456 dei 1/10/2015, dep. 2016, Rv. 266023), il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di P. G. e non regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto e, come tale, è utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice. 6 4. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso attinente alla sussistenza della circostanza aggravante della destrezza ex art. 625 co. 1 n. 4 cod. pen., la cui applicazione è stata riconosciuta correttamente nella fattispecie facendo buon governo dei principi ermeneutici in materia (Sez. 5 n. 48915 del 1/10/2018, Rv. 274018: "In tema di furto, la circostanza aggravante della de- strezza sussiste nel caso in cui, ove la parte offesa sia momentaneamente di- stratta, l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o av- vedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del de- tentore sulla res"). Ritiene il Collegio territoriale che, sul punto, la Difesa muova solamente una lettura diversa delle condotte attribuite alla prevenuta (l'essersi introdotta nella stanza della paziente approfittando del suo allontanamento per un inter- vento, l'avere manomesso l'armadietto senza lasciare tracce), per escluderne, con valutazione di merito, le caratteristiche di offensività tipiche della suddetta aggra- vante (ossia la presenza di astuzia, abilità, avvedutezza e idoneità a eludere la sorveglianza della persona offesa), sostenendo peraltro l'insussistenza di dette condizioni in quanto la persona offesa si sarebbe allontanata dalla stanza non a causa dell'opera elusiva della ER, ma per altre ragioni. Una simile ricostruzione per i giudici di appello trascura, tuttavia, non solo come le modalità comportamentali della ER abbiano eluso comunque il con- trollo da parte del personale presente in corsia, ma come, ai fini della configura- bilità dell'aggravante della destrezza, sia in realtà sufficiente che l'agente approfitti di una situazione favorevole, tale da consentirgli di eludere la vigilanza della per- sona offesa adottando accorgimenti idonei a non destare la sua attenzione (Sez. 5 n. 16276 del 16/03/2010, Rv. 247262 (art. 625, co. 1, n. 4, cod. pen.) non essendo richiesto l'uso di una eccezionale abilità I giudici di merito danno atto che nel caso di specie, l'attività predatoria risulta essere stata compiuta sgattaiolandoi/ senza farsi notare dal personale infer- mieristico nella camera di degenza della persona offesa, che, in quei frangenti, era stata portata in camera operatoria per subire un intervento, prendendo di mira a colpo sicuro l'armadietto dove i pazienti depositano i propri effetti personali e dove era custodita la borsa della Basile, armadietto che, con collaudata abilità, è stato aperto senza lasciare tracce, evenienza quest'ultima che non deve stupire, tenuto conto che i sistemi di chiusura di tali scomparti non sono particolarmente sofisticati e non presentano, quindi, alcuna difficoltà ad essere manomessi da chi, come la ER, vanti un'esperienza pluridecennale nella commissione di reati contro il patrimonio (cfr. certificato del casellario, composto di ben 15 pagine). 7 Le considerazioni suesposte mettono in evidenza la manifesta infondatezza anche del sesto motivo di ricorso, volto a denunciare la prescrizione del reato in quanto furto semplice. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 1 marzo 2023 Il Co igliere es nsore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 di. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. SI OR, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e dell'Avv, NU BI per la ricorrente che ha insistito per raccoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 11529 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 01/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 5/4/2022, pronunciando sull'appello proposto dall'odierna ricorrente PA ER, ha confermato la sen- tenza con cui la stessa era stata condannata dal Tribunale di Vercelli, in composi- zione monocratica, all'esito di giudizio ordinario, il 20/2/2017, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 400 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali in quanto rico- nosciuta colpevole dei reati di cui: a) agli artt. 624 bis, 625 n. 4, 61 n. 2 e 5 c.p., perché, al fine di trame profitto per sé e/o per altri, si impossessava della carta bancomat n. 6762101823383089 Banca San Paolo - ag. di Casale M.to di titolarità di AS Caterina, sottraendola a quest'ultima che la deteneva all'interno del proprio portafoglio riposto nell'arma- dietto della camera del reparto di traumatologia dell'ospedale di Casale M.to presso il quale AS era ricoverata, ivi introducendosi;
con l'aggravante di aver commesso il fatto con destrezza, profittando della assenza/disattenzione di BA- SI (peraltro ricoverata per essere sottoposta ad operazione chirurgica); con l'aggravante dell'aver approfittato di circostanze di tempo, luogo e/o persona, tali da ostacolare la pubblica/privata difesa, profittando della assenza/disattenzione di AS (peraltro ricoverata per essere sottoposta ad operazione chirurgica); con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire il fatto sub B); In Casale M.to (AL), il 19/03/2013 b) agli artt.81 cpv. c.p., 55 Co. 9 D. Lgs. n. 231/2011, perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, al fine di trame profitto per sé e/o per altri, indebitamente, non essendo autorizzata, utilizzava la carta ban- comat di cui al capo A), effettuando n. 3 operazioni di prelievo da sportelli ATM e n. 3 operazioni di pagamento per un importo complessivo di euro 846,50; In Casale M.to ed altrove, tra il 19/03/20 13 ed il 20/03/2013 Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, PA ER, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo la ricorrente lamenta manifesta illogicità e carenza di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità assumendo che i giudici di primo e secondo grado avrebbero disatteso la regola di giudizio dell'oltre ogni ra- gionevole dubbio laddove hanno ritenuto che i fatti di cui ad entrambi i capi di imputazione fossero stati commessi dalla medesima persona, nonostante l'insuffi- cienza di prove in tal senso. Non vi sarebbe assolutamente prova che l'odierna ricorrente sia stata vista quel giorno all'interno o nei pressi dell'ospedale di Casale Monferrato e che, dun- que, il furto del bancomat sia alla stessa ascrivibile. Si sarebbe approdati ad una sentenza di condanna sulla scorta di valutazioni approssimative della circostanza che una donna, a bordo di un'autovettura, peraltro intestata ad una terza persona, sia stata dagli operanti (irritualmente senza alcuna garanzia) riconosciuta come persona somigliante a ER PA. Con un secondo motivo si contesta sotto il profilo della violazione della norma incriminatrice (art. 624bis cod. pen.) la qualificazione giuridica del reato di cui al capo a) laddove i giudici di merito avrebbero omesso di considerare la cir- costanza dirimente che la carta bancomat della persona offesa è stata sottratta all'interno di una stanza di ospedale e che quest'ultima non è una privata dimora. Viene richiamato il dictum della pronuncia a Sezioni Unite numero 31345/2017 e, soprattutto, Sez. 4 n. 53200/2018 che ha escluso che la stanza di degenza di un ospedale possa essere qualificato luogo di privata dimora. Con il terzo motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché contraddittorietà, manifesta illogicità e carenza di motivazione quanto alla ritenuta aggravante della destrezza. Si richiama a sostegno della tesi difensiva la pronuncia a Sezioni Unite n. 34090/2017 e si sostiene che nel caso in esame mancherebbe quel "qualcosa in più" rispetto al mero approfittamento dell'allontanamento della persona offesa che giustificherebbe il riconoscimento dell'aggravante. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta inosservanza ed erronea applica- zione dell'articolo 61 n. 5 cod. pen relativo all'aggravante della cosiddetta minorata difesa. Si richiama il dictum della sentenza a Sezioni Unite numero 40275/2021 sostenendo che non mi sarebbe stato operato un buon governo non avendo alcun senso parlare di minorata difesa di una persona assente. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, sotto il duplice profilo della viola- zione di legge e del vizio motivazionale, che, sebbene non si sia esclusa l'incom- patibilità in astratto tra l'istituto della continuazione e l'aggravante del nesso te- leologico si impone al giudice una "specifica verifica in relazione alle concrete ca- ratteristiche della fattispecie" (Sez. 1 n. 16881/2018), la stessa non sarebbe stata operata nel caso in esame. Con il sesto motivo di ricorso si evidenzia che una volta riqualificato il reato in furto semplice lo stesso risultava estinto per prescrizione, fatto che i giudici di merito hanno omesso di dichiarare. 3 Con il settimo motivo di ricorso si deduce inosservanza dell'art. 191 cod. proc. pen. in relazione all'art. 213 cod. proc. pen. ovvero l'inutilizzabilità dell'in- dividuazione che discenderebbe all'erronea applicazione della normativa in tema di ricognizione. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Le parti hanno concluso come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, quanto al secondo motivo - in ordine ad una pretesa riqualifica- zione del reato ex art. 624 bis in furto semplice, non potendosi considerare la struttura ospedaliera un luogo di privata dimora-, al quarto motivo - riguardante la non configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa ex art. 61 n. 5 c.p.- e al quinto motivo di ricorso -attinente alla violazione di legge in rela- zione all'art. 61 n. 2 c.p. per avere ritenuto la sussistenza di tale aggravante del cd. nesso teleologico nonostante l'assorbente sussistenza della continuazione tra i reati di cui ai capi A e B, con lesione del divieto del ne bis in idem. cod. proc. pen. gli stessi sono inammissibili in quanto (come si evince dalle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata e soprattutto dall'atto di appello del 15/6/2017 a firma dell'Avv. NU BI) non dedotti in sede di appello, ex art. 606 co. 3 cod. proc. pen. Va peraltro rilevato, quanto al quarto motivo, che il difensore, lamenta che la Corte territoriale si sarebbe pronunciata favorevolmente sulla sussistenza della stessa in base alla mera "assenza" della vittima dalla stanza, il che non solo è frutto di una deduzione difensiva (non risultando che la Corte si sia specificamente pronunciata sulla questione), ma in ogni caso non incongruo rispetto al presuppo- sto della sussistenza di una condizione oggettiva di vulnerabilità attinente alla per- sona offesa (ossa il suo allontanamento dalla stanza per subire un intervento chi- rurgico) che avrebbe eliso la sua possibilità di vigilanza. Inoltre, con motivazione immune da censure di legittimità la Corte territoriale ha ritenuto del tutto destituita di fondamento risulta la tesi difensiva, che in sede di gravame del merito aveva ritenuto potesse ritenersi il reato di furto pluriaggra- vato assorbito nel reato contestato al capo b), confutandola alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui l'eterogeneità delle con- dotte in esame sotto l'aspetto fenomenico esclude che possa configurarsi l'assor- bimento, dovendosi piuttosto ritenere il concorso (cfr. Sez.
4. n. 13492 dei 21i01/2020, Rv. 279002 secondo cui il delitto di furto in abitazione avente ad oggetto una carta bancomat concorre con quello di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, in ragione dell'eterogeneità delle condotte sotto l'aspetto 4 fenomenico, verificandosi la seconda quando la prima è ormai esaurita e non tro- vando, l'uso indebito, un presupposto necessario ed indefettibile nell'impossessa- mento illegittimo. 2. Quanto al primo motivo, con cui la Difesa assume vizio di legge e man- canza e contraddittorietà della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di furto e di indebito utilizzo della carta di credito, lo stesso è inam- missibile in quanto tende a sollecitare a questa Corte una rivalutazione del fatto non consentita in questa sede di legittimità. Peraltro, gli stessi si sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gra- vame del merito. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. La ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. Le censure proposte appaiono generiche e non mettono in evidenza alcuna lacuna in grado di inficiare e compromettere la tenuta logica e la coerenza del ragionamento probatorio del provvedimento impugnato, in cui si dà conto in ma- niera precisa del dubbio avanzato dalla difesa (ossia che la persona offesa possa avere smarrito altrimenti la carta bancomat, anziché sottrattale dall'imputata), confutandolo, in una ricostruzione della scansione degli avvenimenti logicamente fondante il predetto giudizio di responsabilità. Nel provvedimento impugnato si evidenzia, invero, come rimanga sul piano del tutto congetturale l'ipotesi difensiva, in quanto contraddetta dalla persona of- fesa che, con un giudizio di attendibilità non sminuito neppure dalla Difesa, af- ferma il certo possesso del bancomat da parte sua durante la degenza in ospedale. Analogamente, si compie in sentenza un adeguato percorso in tema di va- lutazione delle prove con riferimento al riconoscimento operato dalla polizia giudi- ziaria sui fotogrammi della videosorveglianza di due aree di servizio ove l'imputata avrebbe utilizzato in più occasioni il bancomat, in quanto considerato quale prova 5 atipica ex art. 189 cod. proc. pen. utile per la formazione del libero convincimento unitamente alle altre risultanze processuali. 3. Manifestamente infondato è il settimo motivo, in tema di valutazione delle prove, con cui la difesa eccepisce una pretesa inutilizzabilità dei riconosci- menti fotografici così effettuati dagli operanti (ossia comparando i predetti foto- grammi con la foto segnaletica della ER), ma tale doglianza perde di valore in prospettiva dei consolidati principi affermati da questa Corte di legittimità sulla idoneità probatoria dei riconoscimenti operati con le suddette modalità, che la me- desima Corte applica correttamente (cfr. la condivisibile Sez. 2 n. 42041 del 27/6/2019, Rv. 277013, secondo cui il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presentì sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di me- rito"), e alla luce di un percorso motivazionale da parte dei giudici del gravame del merito completo e maturato sulla base di plurime circostanze di fatto probanti l'identificazione della ER come l'autrice degli indebiti prelievi (tra cui la ri- conducibilità della vettura Peugeot su cui sono stati effettuati i rifornimenti di car- burante come di proprietà del convivente della ER e la titolarità in capo a quest'ultima della polizza assicurativa). Priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto si palesa la motivazione della Corte territoriale laddove rileva che nel caso di specie, una volta risaliti all'i- dentità degli utilizzatori della vettura rifornita alla stazione di servizio ERG con pagamento mediante il bancomat provento di furto, la P.G. ha provveduto ad estrapolare da tutti i fumati a disposizione i fotogrammi che riprendevano la donna bionda ed a confrontarli con il cartellino fotosegnaletico della ER, riscon- trando che si trattava della stessa persona, essendo perfettamente coincidenti non solo il taglio ed il colore dei capelli, ma anche i tratti del volto, così come riscontrato anche dai giudici di appello che evidenziano di avere avuto modo di esaminare il materiale fotografico acquisito agli atti, materiale che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, è di ottima qualità e non presenta 'sgranature'. La sentenza impugnata opera un buon governo della costante giurispru- denza di legittimità (cfr. la richiamata Sez. 5, n. 6456 dei 1/10/2015, dep. 2016, Rv. 266023), il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di P. G. e non regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto e, come tale, è utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice. 6 4. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso attinente alla sussistenza della circostanza aggravante della destrezza ex art. 625 co. 1 n. 4 cod. pen., la cui applicazione è stata riconosciuta correttamente nella fattispecie facendo buon governo dei principi ermeneutici in materia (Sez. 5 n. 48915 del 1/10/2018, Rv. 274018: "In tema di furto, la circostanza aggravante della de- strezza sussiste nel caso in cui, ove la parte offesa sia momentaneamente di- stratta, l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o av- vedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del de- tentore sulla res"). Ritiene il Collegio territoriale che, sul punto, la Difesa muova solamente una lettura diversa delle condotte attribuite alla prevenuta (l'essersi introdotta nella stanza della paziente approfittando del suo allontanamento per un inter- vento, l'avere manomesso l'armadietto senza lasciare tracce), per escluderne, con valutazione di merito, le caratteristiche di offensività tipiche della suddetta aggra- vante (ossia la presenza di astuzia, abilità, avvedutezza e idoneità a eludere la sorveglianza della persona offesa), sostenendo peraltro l'insussistenza di dette condizioni in quanto la persona offesa si sarebbe allontanata dalla stanza non a causa dell'opera elusiva della ER, ma per altre ragioni. Una simile ricostruzione per i giudici di appello trascura, tuttavia, non solo come le modalità comportamentali della ER abbiano eluso comunque il con- trollo da parte del personale presente in corsia, ma come, ai fini della configura- bilità dell'aggravante della destrezza, sia in realtà sufficiente che l'agente approfitti di una situazione favorevole, tale da consentirgli di eludere la vigilanza della per- sona offesa adottando accorgimenti idonei a non destare la sua attenzione (Sez. 5 n. 16276 del 16/03/2010, Rv. 247262 (art. 625, co. 1, n. 4, cod. pen.) non essendo richiesto l'uso di una eccezionale abilità I giudici di merito danno atto che nel caso di specie, l'attività predatoria risulta essere stata compiuta sgattaiolandoi/ senza farsi notare dal personale infer- mieristico nella camera di degenza della persona offesa, che, in quei frangenti, era stata portata in camera operatoria per subire un intervento, prendendo di mira a colpo sicuro l'armadietto dove i pazienti depositano i propri effetti personali e dove era custodita la borsa della Basile, armadietto che, con collaudata abilità, è stato aperto senza lasciare tracce, evenienza quest'ultima che non deve stupire, tenuto conto che i sistemi di chiusura di tali scomparti non sono particolarmente sofisticati e non presentano, quindi, alcuna difficoltà ad essere manomessi da chi, come la ER, vanti un'esperienza pluridecennale nella commissione di reati contro il patrimonio (cfr. certificato del casellario, composto di ben 15 pagine). 7 Le considerazioni suesposte mettono in evidenza la manifesta infondatezza anche del sesto motivo di ricorso, volto a denunciare la prescrizione del reato in quanto furto semplice. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 1 marzo 2023 Il Co igliere es nsore Il Presidente