CASS
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2025, n. 21257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21257 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE SE DE ZO Sent. n. sez. 1930/2025 CC - 29/05/2025 - Relatore - AR GR NC ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
1. Con ordinanza del 04/06/2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha Penale Sent. Sez. 1 Num. 21257 Anno 2025 Presidente: DE ZO SE Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 29/05/2025 2 applicato nei confronti di NU ZI la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato del reato di tentato omicidio, aggravato dai futili motivi (condotta consistita nell’inflizione di reiterati colpi, sferrati con un corpo contundente in regione vitale e proseguita nonostante l’intervento di persona del suo stesso nucleo familiare, ai cui tentativi di calmarlo ZI replicava di voler uccidere la vittima), posto in essere nei confronti di TO PE (il provvedimento restrittivo è stato confermato dal Tribunale del riesame con ordinanza del 27/06/2024; il relativo ricorso è stato rigettato dalla Corte di cassazione).
1.1. Con ordinanza del 03/10/2024, il Tribunale del riesame di Palermo – provvedendo ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. sull’appello proposto dall’indagato – ha confermato il provvedimento del 09/09/2024, a mezzo del quale il Giudice per le indagini preliminari di Palermo aveva disatteso l’istanza volta alla sostituzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, anche con l'applicazione del dispositivo di controllo a distanza (il ricorso in sede di legittimità, avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame del 03/10/2024, è stato rigettato da questa Corte con sentenza del 12/12/2024).
1.2. Con istanza del 23/12/2024, la difesa ha nuovamente domandato la sostituzione della misura carceraria con quella - meno afflittiva - degli arresti domiciliari, ma il Giudice per le indagini preliminari - con ordinanza del 24/12/2024 - ha nuovamente disatteso tale richiesta.
1.3. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato l’appello ex art. 310 cod. proc. pen., che era stato proposto - avverso tale provvedimento reiettivo del Giudice delle indagini preliminari - nell’interesse dell’indagato.
2. Ricorre per cassazione NU ZI, a mezzo dell’avv. Aristide Galliano, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 274, 275 e 299 cod. proc. pen. Le critiche contenute nell’atto di impugnazione attengono all’omessa valutazione della proposta di risarcimento patita;
tale proposta sarebbe da considerare – in ipotesi difensiva – quale elemento evocativo di resipiscenza e di acquisita consapevolezza della gravità dell’addebito; deporrebbero in tal senso, del resto, anche il lungo periodo di tempo trascorso in stato di restrizione carceraria, oltre che la buona condotta manifestata, significativa dell’attenuarsi del pericolo di recidiva.
3. Il Procuratore generale - a mezzo di requisitoria scritta - ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
a fronte della rinuncia al ricorso, manifestata da ZI, ha chiesto dichiarare la inammissibilità dell’impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. NU ZI, infatti, ha rinunciato al ricorso, con atto datato 22/05/2025 e tempestivamente trasmesso a questa Corte il 26/05/2025, avendo ottenuto – in data 09/05/2025 - la sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari. L’atto di rinuncia risulta personalmente sottoscritto dall’interessato, con firma autenticata dal difensore. Avendo l’interessato medio tempore ottenuto - in forza di nuova istanza - l’invocata misura meno afflittiva, egli non ha un ulteriore interesse al prosieguo del presente procedimento. La suddetta rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del procedimento, ai sensi dell’art. 591, lett. d), cod. proc. pen.; non segue la condanna alle spese processuali, né l’irrogazione di alcuna sanzione pecuniaria, in ragione del fatto che la carenza di 3 interesse è sopravvenuta rispetto alla presentazione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, 29 maggio 2025.
1. Con ordinanza del 04/06/2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha Penale Sent. Sez. 1 Num. 21257 Anno 2025 Presidente: DE ZO SE Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 29/05/2025 2 applicato nei confronti di NU ZI la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato del reato di tentato omicidio, aggravato dai futili motivi (condotta consistita nell’inflizione di reiterati colpi, sferrati con un corpo contundente in regione vitale e proseguita nonostante l’intervento di persona del suo stesso nucleo familiare, ai cui tentativi di calmarlo ZI replicava di voler uccidere la vittima), posto in essere nei confronti di TO PE (il provvedimento restrittivo è stato confermato dal Tribunale del riesame con ordinanza del 27/06/2024; il relativo ricorso è stato rigettato dalla Corte di cassazione).
1.1. Con ordinanza del 03/10/2024, il Tribunale del riesame di Palermo – provvedendo ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. sull’appello proposto dall’indagato – ha confermato il provvedimento del 09/09/2024, a mezzo del quale il Giudice per le indagini preliminari di Palermo aveva disatteso l’istanza volta alla sostituzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, anche con l'applicazione del dispositivo di controllo a distanza (il ricorso in sede di legittimità, avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame del 03/10/2024, è stato rigettato da questa Corte con sentenza del 12/12/2024).
1.2. Con istanza del 23/12/2024, la difesa ha nuovamente domandato la sostituzione della misura carceraria con quella - meno afflittiva - degli arresti domiciliari, ma il Giudice per le indagini preliminari - con ordinanza del 24/12/2024 - ha nuovamente disatteso tale richiesta.
1.3. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato l’appello ex art. 310 cod. proc. pen., che era stato proposto - avverso tale provvedimento reiettivo del Giudice delle indagini preliminari - nell’interesse dell’indagato.
2. Ricorre per cassazione NU ZI, a mezzo dell’avv. Aristide Galliano, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 274, 275 e 299 cod. proc. pen. Le critiche contenute nell’atto di impugnazione attengono all’omessa valutazione della proposta di risarcimento patita;
tale proposta sarebbe da considerare – in ipotesi difensiva – quale elemento evocativo di resipiscenza e di acquisita consapevolezza della gravità dell’addebito; deporrebbero in tal senso, del resto, anche il lungo periodo di tempo trascorso in stato di restrizione carceraria, oltre che la buona condotta manifestata, significativa dell’attenuarsi del pericolo di recidiva.
3. Il Procuratore generale - a mezzo di requisitoria scritta - ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
a fronte della rinuncia al ricorso, manifestata da ZI, ha chiesto dichiarare la inammissibilità dell’impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. NU ZI, infatti, ha rinunciato al ricorso, con atto datato 22/05/2025 e tempestivamente trasmesso a questa Corte il 26/05/2025, avendo ottenuto – in data 09/05/2025 - la sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari. L’atto di rinuncia risulta personalmente sottoscritto dall’interessato, con firma autenticata dal difensore. Avendo l’interessato medio tempore ottenuto - in forza di nuova istanza - l’invocata misura meno afflittiva, egli non ha un ulteriore interesse al prosieguo del presente procedimento. La suddetta rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del procedimento, ai sensi dell’art. 591, lett. d), cod. proc. pen.; non segue la condanna alle spese processuali, né l’irrogazione di alcuna sanzione pecuniaria, in ragione del fatto che la carenza di 3 interesse è sopravvenuta rispetto alla presentazione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, 29 maggio 2025.