Versione
7 ottobre 2016
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31 ottobre 2019
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Art. 9
( ((Sezioni)) giurisdizionali regionali )
1. Sono organi di giurisdizione contabile di primo grado le sezioni giurisdizionali regionali, con sede nel capoluogo di regione, con competenza estesa al territorio regionale. Nella regione Trentino-Alto Adige sono organi di giurisdizione contabile di primo grado la sezione giurisdizionale con sede in Trento e la sezione giurisdizionale con sede in Bolzano, con competenza estesa al rispettivo territorio provinciale.
2. Le sezioni giurisdizionali regionali e le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano decidono con l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In caso di assenza o impedimento del presidente ((titolare e di quello aggiunto)) il collegio e' presieduto dal magistrato con maggiore anzianita' nel ruolo. ((Nei giudizi)) pensionistici e negli altri casi espressamente previsti, la Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio ((...)) ((1))
3. Le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano restano disciplinate dallo statuto speciale ((per il Trentino-Alto Adige)) e dalle relative norme di attuazione nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera a)) che "le parole «del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «di ruolo» ".
Commentari • 39
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Giurisprudenza • 425
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 06/09/2018, n. 110Provvedimento: […] Per l'ottemperanza si è indicato il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, fissando (agli effetti dell'art. 9 delle disposizioni d'attuazione del codice della giustizia contabile) l'udienza del giorno 20 marzo 2018 per la trattazione e la definizione del giudizio, salvi gli ulteriori incombenti istruttori che si fossero resi necessari in esito alle informazioni rese dall'PS, concedendo altresì il termine di venti giorni prima dell'udienza per il deposito di eventuali brevi note difensive, concentrate sui soli aspetti di novità emersi in esito all'adempimento istruttorio, senza reiterazione di difese già svolte e senza introduzione di questioni nuove non rilevabili d'ufficio;Leggi di più...
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