Sentenza 9 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2001, n. 10990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10990 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN1 0990/01 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 1662/99 - Cron.23610 Dott. RI PUTATURO DONATI VISCIDO-Consigliere Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. CAPITANIO Rel. Consigliere Dott. Natale Ud. 20/04/01 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere ha pronunciato la seguente 256 SENTENZA in sul ricorso proposto da: r te INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in op persona del legale rappresentante pro tempore, C elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO IO, DE ANGELIS CARLO, POTI IO, giusta delega in atti;
B - ricorrente
contro
DE NZ IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II n. 33, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta2001 1890 delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 1358/98 del Tribunale di GENOVA, depositata il 21/05/98 R.G.N. 5255/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato VALENTE per delega DE ANGELIS;
udito l'Avvocato LI MARZI per delega BOER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 23 ottobre 1990 RI De LO conveniva in giudizio davanti al Pretore di Genova l'INPS, chiedendo che venisse riconosciuto il suo diritto all'assegno ordinario di invalidità in conseguenza del complesso morboso da cui era affetto. Il Pretore, dopo aver disposta consulenza tecnica, con sentenza in data 6/12 luglio 1996, i rigettava la domanda. r Con sentenza in data 7 maggio 1998, il Tribunale e t consulenza tecnica, in di Genova, disposta nuova op pretorile, appellata riforma della sentenza P riconosceva al De LO il dall'assicurato, diritto all'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 1° aprile 1997 con gli interessi dalla scadenza dei singoli ratei sino al saldo. L'INPS ricorre per cassazione con unico motivo. Resiste l'assicurato con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE l'Istituto Con l'unico motivo di ricorso ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 222 del 1984 in relazione agli artt. 112, 113 e 421 c.p.c. e all'art. 2697 c.c. nonché omessa motivazione su 3 un punto decisivo della controversia, deduce che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi, dopo che il aveva respinto la domanda,Pretore sulla insufficienza del requisito contributivo, eccepita in primo grado con la memoria di costituzione e, comunque, rilevabile d'ufficio con onere della prova circa la sua sussistenza incombente sull'assicurato. La doglianza non può essere accolta. Con il controricorso il De LO ha dedotto che davanti al Pretore aveva depositato all'udienza del 27 ottobre 1994 certificati comprovanti la sussistenza del requisito contributivo e che all'udienza del 23 gennaio 1996 il procuratore dell'INPS aveva dato atto della sussistenza di tale requisito. In realtà anche all'odierna udienza di discussione il procuratore dell'INPS ha dichiarato, (1) facendo verbalizzare la relativa dichiarazione, così acquiescenza ex art. 329, primo comma, c.p.c. al denunziato vizio della sentenza impugnata di omessa motivazione in ordine alla sussistenza del requisito contributivo, contestato, invece, con la presente impugnazione, peraltro senza pari (1) aggiungari olopo dichiarazione", le parole: The"olichiarazione" contestazione di quello sanitario. , les m ovet aveva 'INPSin corso di carson de l'assegno di invacionita al De LO, prestando Moto le Cositario Stando così le cose, evidente appare l'infondatezza del proposto ricorso, che, perciò, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso condanna l'INPS e alle spese in lire 21.000 oltre lire 3.000.000 (tre milioni) per onorari. Così deciso in Roma il 20 aprile 2001. il Presidente: Vinceuse Trezza IL CANCELLIERE Motle Motle CapitanisII Cons. estensore: Depositata in Cancelleria -9 AGO. 2001 Oggi, A DL CA G M O E S IL CANCELLIERE R I P C I I U S N V I 9 L 9 O 9 5 I H S S E 1 E 1 N L 8 E - 2 8 H V T . V Z I 9 8 I 8 C 5