Versione
7 ottobre 2016
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Versione
31 ottobre 2019
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Art. 202
(Casi di revocazione)
1. Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione quando:
a) sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
b) la sentenza e' effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato;
c) si e' giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
d) dopo la sentenza siano stati rinvenuti uno o piu' documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
e) per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego ovvero errore di calcolo;
f) la sentenza e' l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa ; l'errore di fatto ricorre quando la decisione e' fondata sulla supposizione di un fatto la cui verita' e' incontrastabilmente esclusa, oppure quando e' supposta l'inesistenza di un fatto la cui verita' e' positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costitui' un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
g) la sentenza e' contraria ad altra precedente avente tra le parti autorita' di cosa giudicata purche' la stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.
2. Il pubblico ministero puo', altresi', impugnare per revocazione la sentenza pronunciata senza che egli sia stato sentito, ovvero, quando la sentenza e' l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.
3. Le sentenze per le quali e' scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi (( di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) )) purche' la scoperta del dolo o della falsita', o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza ((che accerta il dolo del giudice o la riconosciuta omissione o il doppio impiego di somme o l'errore di calcolo)) siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.
4. Se i fatti menzionati al comma 3 avvengono durante il corso del termine per l'appello, il medesimo termine inizia nuovamente a decorrere dal giorno dell'avvenimento.
Commentari • 19
- 1. Sentenze definitive contrastanti: quid iuris?Cristina Manfredi Gigliotti · https://www.diritto.it/ · 19 dicembre 2023 · 6.500275
[…] infatti al 2014 e al 2015), sicché si tratta di un fatto (in tesi) estintivo della pretesa creditoria successivo alla formazione del titolo azionato rispetto al quale, peraltro, non poteva essere fatto valere il rimedio impugnativo della revocazione ex art. 202 del Codice di Giustizia Contabile (d.lgs. n. 174 del 26 agosto 2016) non rientrando la fattispecie tra le ipotesi descritte nella appena citata disposizione…Purtuttavia, nel caso di specie, appare evidente l'esistenza di un contrasto di giudicati tra la sentenza della Corte dei Conti che ha condannato gli odierni reclamanti al risarcimento dei danni a favore del comune di XX, […]
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Giurisprudenza • 134
- 1. Corte dei Conti, sez. di Appello per la Sicilia, sentenza 24/07/2026, n. 32Provvedimento: […] L'articolo 202 del codice di giustizia contabile elenca tassativamente i motivi di revocazione, mentre il comma 2 dell'articolo 203, stabilisce che il ricorso “deve contenere la precisa elencazione dei motivi richiesti dalla legge per la sua ammissibilità”.Leggi di più...
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