Sentenza 27 gennaio 2009
Massime • 1
La condanna a pena non sospesa per reato commesso entro il quinquennio dal passaggio in giudicato di precedente sentenza di condanna a pena sospesa impone al giudice dell'esecuzione la revoca del beneficio, a nulla rilevando la circostanza che il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti stabiliti per la reiterazione del beneficio, poiché la valutazione di meritevolezza a tal fine necessaria compete al solo giudice della cognizione
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2009, n. 8465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8465 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/01/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 332
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 034260/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di LA SPEZIA;
nei confronti di:
1) OV NN N. IL 05/04/1982;
avverso ORDINANZA del 27/02/2008 TRIBUNALE di LA SPEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GALASSO Aurelio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. OSSERVA
Con ordinanza in data 27/2/08 il Tribunale monocratico della Spezia, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta del locale Procuratore della Repubblica di revocare, ai sensi dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1, la sospensione condizionale della pena di 4 mesi di reclusione concessa a SA NA con sentenza 19/12/01 del Tribunale medesimo, irrevocabile dal 19/2/02. Il giudice dell'esecuzione ha dato atto che nel quinquennio, il 20/11/03, la SA aveva commesso un delitto di favoreggiamento reale per il quale era stata condannata a 4 mesi di reclusione con sentenza 12/2/07 del locale Tribunale, irrevocabile dal 9/5/07, ma ha ritenuto che la revoca non potesse operare non essendo stati superati i limiti di cui all'art. 164 c.p., u.c., disposizione fatta salva dall'art. 168 c.p., comma 1. Avverso tale pronuncia il locale Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce violazione di legge.
La censura è fondata.
La disposizione di cui alla seconda parte dell'art. 164 c.p.. u.c., - secondo cui il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può reiterare il beneficio della sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 - può invero trovare applicazione solo nella fase di cognizione a condizione che l'imputato venga, sulla base di prognosi favorevole riservata al giudice di tale fase, ritenuto meritevole di fruire ulteriormente del beneficio.
Il che nel caso di specie non è avvenuto, poiché dalla sentenza, in atti, emessa il 12/2/07 dal Tribunale della Spezia risulta che alla SA, contrariamente a quanto per errore si afferma nel provvedimento impugnato, non è stata concessa la sospensione condizionale della pena.
Sussistono dunque gli estremi della causa di revoca cui il P.M. aveva fatto riferimento nella sua richiesta, e il giudice dell'esecuzione non poteva pertanto esimersi dal pronunciare in conformità, poiché l'art. 168 c.p., comma 1, n. 1, fa discendere obbligatoriamente tale conseguenza dalla commissione da parte del condannato, entro il termine stabilito dalla legge (nel caso di specie cinque anni dal 19/2/92, data in cui la sentenza che ha concesso il beneficio è divenuta irrevocabile), di un delitto per il quale venga inflitta una pena detentiva, non importa di quale entità, condizione che, come si è detto, nel caso di specie si è verificata avendo la SA commesso in data 20/11/03 il favoreggiamento reale per cui ha riportato condanna con la sentenza del 12/2/07. Ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l), l'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio e, non comportando il provvedimento alcuna valutazione di merito, va disposta in questa sede la revoca della sospensione condizionale in questione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e revoca la sospensione condizionale della pena concessa a SA NA con sentenza 19/12/01 del Tribunale della Spezia. Si comunichi al P.M. presso il Tribunale della Spezia.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 aprile 2009