Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2026, n. 8103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8103 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
Testo completo
08103-26
In caso di 6th slona del
1.2
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
a norma dell'et 52 digs 196/03 in ca disposto d'ufficio a richiesta di parte injposto dalla legge
Sent. n. sez. 1396/2025
Composta da ALFREDO GUARDIANO
- Presidente-
EI CH
UP - 14/11/2025
IA VA
- Relatore -
R.G.N. 31208/2025
IA NO
EL CA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR QU nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 17/06/2025 del Giudice di Pace di Piacenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Nicola Lettieri, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Gaetano Lecce, che ha chiesto accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice di Pace di Piacenza ha dichiarato AR QU responsabile dei reati di lesioni personali, ai danni di AN LO (prognosi di 20 giorni) e IL LI (prognosi di 5 giorni), e minaccia ai danni del solo LO. Per l'effetto, lo ha condannato alla pena complessiva di € 700,00 di
multa.
2. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denunciano il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, in ordine all'omessa applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto, previsto dall'art. 34 d.lgs. n. 274/2000.
t I
Il ricorrente evidenzia come, a fronte di una espressa richiesta difensiva formulata in via subordinata nel corso della discussione, il Giudice di Pace abbia omesso di fornire qualsivoglia motivazione sul punto. Si sostiene che, diversamente dall'ipotesi di mancata richiesta, laddove la difesa abbia specificamente sollecitato tale valutazione, sorge in capo al giudice un obbligo di motivazione. Nel caso di specie, la sentenza non recherebbe alcuna motivazione, "neppure sintetica ovvero implicita", sulla detta istanza, omettendo, così, la necessaria valutazione sulla concreta offensività della condotta. La difesa sottolinea, inoltre, come gli stessi capi di imputazione (relativi a lesioni lievi e lievissime) avrebbero imposto una riflessione sulla esiguità del danno.
2.2. Con il secondo motivo, si deducono il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena inflitta. Il ricorrente lamenta che, a fronte della richiesta difensiva di applicazione della pena nel minimo edittale, il Giudice abbia inflitto la pena di € 700,00 di multa, senza motivare alcunché sulla concessione o diniego delle attenuanti generiche e sul criterio logico-giuridico seguito per la quantificazione della stessa pena. Non sarebbe chiaro, infatti, quale reato sia stato ritenuto più grave, quale sia la pena base e quali gli aumenti applicati a titolo di continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2. Va accolto il primo motivo di ricorso, relativo alla omessa motivazione sulla richiesta di applicazione della causa di improcedibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 34 d.lgs. 274/2000. Come risulta inequivocabilmente dal verbale dell'udienza di discussione e dalla stessa sentenza impugnata, la difesa dell'imputato aveva concluso, in via subordinata, chiedendo dichiararsi di non doversi procedere "per particolare tenuità del fatto". Tuttavia, nessun cenno è stato reso nella motivazione della sentenza a tale istanza difensiva. Il Giudice di Pace, nel provvedimento impugnato, dopo aver dato atto delle querele ed aver esposto i principi di diritto relativi alle fattispecie contestate, ha fondato l'affermazione di responsabilità sulle risultanze istruttorie (segnatamente, le riprese video). La motivazione sulla condanna si esaurisce, quindi, nella
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seguente affermazione: "La certezza della commissione dei fatti contestati, non può che determinare la condanna dell'imputato". Tale apparato motivazionale risulta palesemente carente nella parte in cui omette radicalmente di prendere in esame la richiesta difensiva di applicazione dell'art. 34 d.lgs. 274/2000. Per la giurisprudenza di questa Corte, l'omessa valutazione, da parte del Giudice di Pace, della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di improcedibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, a fronte di una specifica richiesta difensiva, integra il vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (in tal senso, ad esempio, Sez. 1, n. 12708 del 3/12/2021, dep. 2022, non massimata). Inoltre, la riscontrata lacuna non è colmabile neppure ricercando ragioni di rigetto implicite nel corpo motivazionale (come sarebbe possibile, secondo Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello ed altri, Rv. 256340-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01), in quanto il Giudice di Pace ha omesso ogni riferimento valorizzabile in tal senso.
3. L'accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe l'esame del secondo. Tuttavia, è opportuno chiarire che quest'ultimo risulta fondato in relazione alla radicale assenza di motivazione in ordine ai criteri di determinazione della pena ex art. 133 cod. pen. (non avendo, la difesa dell'imputato, chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche). Infatti, il giudice di merito, nel determinare la pena, deve dare conto dei criteri utilizzati ai sensi dell'art. 133 cod. pen., in ordine all'individuazione della pena base e dell'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma 2, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione di quella finale (tra le tante, Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216-01).
4. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altro magistrato del medesimo Ufficio del Giudice di Pace di Piacenza, il quale dovrà attenersi ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Piacenza, in diversa persona fisica. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.
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Così è deciso, 14/11/2025 Il Consigliere estensore Luciano Cavallone
Il Presidente Alfredo Suardiano
DEPOSITATO IN CANCELLERIA 0.2 MAR 2026 LNCELLIERE ESPERTO RI EL for BU