Sentenza 18 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/07/2001, n. 9751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9751 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2001 |
Testo completo
L G E E e , N s 1 o O 8 I r Z 9 p 1 A a - R 1 T m 1 S e I - t G 4 s i E REPUBBLICA ITALIANA 2 s R l . a A L D e 3 h 0 1 E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 2 c T ASSAZIONE975 1 i . f i N T E d S R LA CORTE SUPSUP E o E A m Oggetto 1 RIDUZIONE SEZIONE PRIMA CÍVILE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 14498/99Dott. Pasq uale REALE Presidente Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Consigliere .22354 Cron.Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO PLENTEDA Rel. Consigliere Rep. Dott. Donato Ud. 10/04/2001Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SEN TENZA dal Sig. per diritti L.. 300 sul ricorso proposto da: MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE, in persona de 1-8 LUG 2001 IL CANCELLIERE Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente ک ھ چ
contro
PLATI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MARCO POLO 43, presso l'avvocato STELIO SERRA, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Edoardo Di Tarsia Belmonte di Bergamo rep. n. 2001 13601 del 22.7.1999; 1020
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 309/98 del Pretore di BERGAMO, depositata il 12/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato Giannuzzi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato Serra, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Pretore di Bergamo il 12.11.1998 respinse la op- posizione proposta da AT RL avverso la ordinanza ingiunzione emessa dal Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali in data 26.5.1997, per violazio- ne dell'art. 63, III° comma L. 428/1990. Ha ritenuto il pretore sussistenti gli elementi di colpevolezza;
ha però applicato la sanzione ridotta prevista dall'art. 63 IV° comma, in quanto l'opponente aveva effettuato il versamento dovuto nei trenta giorni "dalla data della contestazione". Ha proposto ricorso per cassazione con unico moti- illustrato da memoria, il Ministero per le politi- VO, 2 che agricole;
non ha presentato difese PL RL. Motivi della decisione Con l'unico motivo il ricorrente denunzia la vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 63 comma IV° L. 428/1990, rilevando che la sanzione ridotta è prevista dalla legge per la ipotesi che il versamento dovuto sia effettuato entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine prescritto, mentre il AT aveva completato il pagamento di quanto dovuto ben oltre tale data, essa scadendo il 31.1.1992 ed il versamento es- sendo stato eseguito 1'11.3.1992. Il ricorso è inammissibile. Denunzia il ricorrente la violazione dell'art. 63 I V comma L. 428/1990, rilevando che l'inadempimento ° dell'obbligazione a carico di AT RL era stato compiuto in due momenti distinti: il primo, per la gran parte, nel termine di legge, il secondo, per un importo minimo, oltre quel termine, non solo, ma anche oltre il हु trentesimo giorno dalla scadenza, considerato dalla norma citata comunque utile alla riduzione di "quattro volte" la sanzione amministrativa pecuniaria, che il terzo comma prevede nella mistura "non inferiore a L. 10.000.000 e non superiore a L. 200.000.000". Per tale aspetto la sentenza impugnata meriterebbe la dedotta censura, in quanto avrebbe applicato la ri- 3 duzione, pur in difetto delle condizioni giustificati- ve. L'assunto non può essere condiviso, proprio perché muove da premesse in punto di fatto diverse da quella è dal pretore accertate e considerate, sulle quali non consentito il controllo al giudice di legittimità. Rileva la sentenza impugnata che è "applicabile quanto disposto dal comma IV° dell'art. 63 L. 428/1990, in quanto il ricorrente ha effettuato il residuo versa- mento dovuto entro il trentesimo giorno dalla data di contestazione". Tale affermazione consegue ad un accer- tamento che non corrisponde a quanto l'Amministrazione ricorrente prospetta, che cioè il pagamento del saldo sia avvenuto 1'11.3.1992, mentre avrebbe dovuto essere eseguito nei trenta giorni dalla scadenza del 31.1.1992, perché potesse applicarsi il beneficio della riduzione predetta. Evidente è il riferimento del pre- tore alla data del termine di tolleranza successivo a quello primario di scadenza, sebbene sia stato espresso in modo improprio, con la frase "entro il trentesimo giorno dalla data di contestazione". Posto, infatti, che la contestazione è avvenuta nel luglio 1997 - come la stessa ricorrente dichiara - e cioè oltre cinque anni dopo la infrazione, la espres- sione predetta intende chiaramente significare che il 4 residuo versamento fu effettuato nel trentesimo giorno dalla data della contestata infrazione, essendo certo che il pagamento precedette e non seguì la notificazio- ne della ordinanza ingiunzione, con cui la violazione fu contestata. Pertanto difetta il presupposto di ammissibilità del mezzo di gravame esperito, essendo semmai la sen- tenza censurabile con altri rimedi apprestati dall'or- dinamento. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile;
compen- sa le spese processuali. Roma 10.4.2001 Il Consigliere estensore Il Presidente ก Pasquale ReaRationThon Donato Plenteda жбу CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL FUNZIONARD CANCELLERIA (De Blumine ferrone) Prima Sarique Cl Depositas in Cancelleria 18/7/2001 IL FUNZION 5