Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 6845
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Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inconciliabilità dei fatti stabiliti a fondamento della sentenza ex art. 444 c.p.p. con quelli accertati nella sentenza di assoluzione

    La Corte di appello ha ritenuto che l'inconciliabilità dei fatti possa riguardare anche l'elemento psicologico del reato, qualora la prova di esso sia fondata su elementi di fatto la cui sussistenza, ritenuta nella sentenza di condanna, sia stata esclusa da una successiva pronuncia assolutoria nei confronti di altri soggetti. La motivazione della Corte di appello è stata giudicata erronea e lacunosa per aver escluso automaticamente la revisione basandosi sulla formula assolutoria 'il fatto non costituisce reato' senza approfondire l'inconciliabilità dei fatti.

  • Rigettato
    Inconciliabilità dei fatti stabiliti a fondamento della sentenza ex art. 444 c.p.p. con quelli accertati nella sentenza di assoluzione

    La Corte di appello ha respinto l'istanza di revisione per le residue imputazioni, ritenendo che l'assoluzione dei coimputati con la formula 'perché il fatto non costituisce reato' attenga all'elemento psicologico e non implichi inconciliabilità dei fatti storici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 6845
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6845
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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