Sentenza 6 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2001, n. 10838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10838 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL P 38/01 1 0 838 REPUBBLICA ITALIANA. LA CORTE SUP EMA DICASSAZIONE Oggetto Procure SEZIONE TERZA CIVILE facial Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo Presidente GIULIANO R.G.N. 6411/98 23458 Dott. Ugo Consigliere Cron. FAVARA Rep. 3692 Consigliere SABATINI Dott. Francesco Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere Ud. 01/06/01 Rel. Consigliere Dott. Antonio SEGRETO ha pronunciato la seguente SE NTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti 3000 06 AGO. 2001 TELESTERION A. G., con sede in Chiasso, in persona della Sig.ra TE LL, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA NAVONA 49, presso lo studio SELLER dell'avvocato CLAUDIO PALANDRI, difesa dall'avvocato PIETRO LORENZONI, giusta delega in atti;
00104450 - ricorrente
contro
AGENZIA UNIPOL DI RONGA FEDERICO, con sede in Busto Arsizio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA presso lo studio dell'avvocato ROMOLOFERRATELLA 41, 2001 ANDREINI, che la difende anche disgiuntamente 221 all'avvocato DIEGO CORNACCHIA, giusta delega in atti;
-1
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 1203/97 del Tribunale di BUSTO ARSIZIO, emessa il 17/10/97 e depositata il 24/10/97 (R.G. 4/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/06/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo La ON A.G., con sede in Chiasso, conveniva davanti al Pretore di Busto Arsizio l'impresa "agenzia Unipol di Ronga Federico" per sentirla condannare al pagamento della somma di £. 4.915.196, dovutale quale corrispettivo per canoni di locazione dall'1.12.1992 al 14.10.1993, non avendo potuto utilizzare l'appartamento restituitole dalla locataria, perché sottoposto ad accertamento giudiziale. Non si costituiva la convenuta. Il pretore, con sentenza del 14.3.1996, condannava la convenuta al pagamento della somma di f.
3.603.000. Proponeva appello la convenuta. Resisteva l'appellata. Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza depositata il 24.10.1997, rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese processuali, nella misura di £. 550.000, in favore della ON. Precisava il Tribunale che le spese venivano liquidate nel minimo, non essendo il procuratore dell'appellata comparso all'udienza di discussione e tenuto conto del modestissimo valore della causa. Avverso questa sentenza la ON proponeva ricorso per : Cassazione. Resisteva con controricorso la convenuta. Motivi della decisione 3 1. Ritiene questa Corte che il ricorso sia inammissibile. L'atto cui fa riferimento la ricorrente, nella epigrafe del ricorso, è una procura alle liti (come espressamente detto dalla stessa ricorrente), rilasciata per mandato notarile il 3.1.1991, con la quale si conferisce al difensore mandato a difenderla ed a nominare altri procuratori. Essa è quindi una procura ad litem e non una procura ad negotia. Detta procura valida per i giudizi di merito, non altrettanto valida per il giudizio di cassazione, mancando del requisito della specificità, ed essendo stata conferita in epoca anteriore alla pubblicazione della sentenza impugnata.
2.Questa Corte ha già rilevato che la procura speciale a ricorrere in cassazione deve essere rilasciata dalla parte interessata, titolare del rapporto giuridico dedotto in causa 0 dal procuratore generale ad negotia, e non può essere rilasciata dal procuratore ad litem;
inoltre la stessa, se conferita con atto separato, deve contenere anche la indicazione della sentenza che si intende impugnare e deve essere pertanto rilasciata in data posteriore alla sentenza impugnata ed anteriore alla notificazione del ricorso. (Cass. 19.5.1998, n. 4996; Cass. 7 giugno 1982 n. 3446; conf. Cass. 11.3.1996, n. 1989;Cass. 24.11.1995,n. 12135; Cass. 9.5.1995, n.6022 ). Detto orientamento va condiviso: infatti il potere del difensore di sottoscrivere il ricorso per cassazione richiede, a norma dell'art. 365 c.p.c., il conferimento di procura, cioè d'incarico della parte o di chi sia in grado di rappresentarla in forza di mandato ad negotia, e la specialità della procura medesima, la quale sussiste quando essa sia apposta in calce od a margine del ricorso, ovvero, in caso di rilascio con atto separato, quando faccia specifico riferimento al ricorso ed alla sentenza che si intende impugnare (e sia quindi posteriore a tale sentenza ed anteriore alla notificazione dell'impugnazione). Né svolge alcun rilievo il fatto che la ricorrente sia una società con sede in Chiasso. Infatti la residenza all'estero comporta solo che si presuma che il procuratore generale ad negotia abbia anche il potere di rappresentanza processuale, indipendentemente da un conferimento per iscritto, ma non modifica il principio che la procura per il ricorso per Cassazione debba avere il carattere di specialità sopra detto. Pertanto solo il procuratore generale ad negotia della parte, che non abbia in Italia né la residenza né il domicilio, utilizzando tale potere sostanziale di rappresentanza, ai sensi dell'art. 77 c. p. c., può conferire Q. 5 la suddetta procura speciale (Cass. 27 giugno 1990, n. 6563). Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione che venga proposto da un procuratore generale alle liti, nominato dalla parte con atto anteriore alla sentenza .1Y impugnata, ovvero da un procuratore speciale, che abbia ricevuto il mandato da detto procuratore alle liti, anziché dalla parte (o da un suo procuratore ad negotia). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. La ricorrente va condannata al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione, sostenute dalla resistente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione, sostenute dalla resistente, liquidate in £ 149.000 / CE (s ), oltre £ un milione per onorario di avvocato. Così deciso in Roma, lì 1 giugno 2001. Il cons. est. Il Presidente Auge quilions Antonio Segret CANCELLIERE 01 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, lì - 6 AGO. 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 6