Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/10/2003, n. 15872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15872 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ΕΖΙΟΙ LATORO Lavoro Composta dagli ll.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 9725/01 Dott. Salvatore SENESE Consigliere Cron.32384 Dott. Fernando LUPI Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE ww w Rep. CELLERINO Consigliere Dott. Giuseppe Ud. 03/04/03 Consigliere Dott. Camilla DI IASI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lopresso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
LO AN;
- intimata avverso la sentenza n. 793/00 del Tribunale di BARI, depositata il 04/04/00 R.G.N. 873/98; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1977 udienza del 03/04/03 dal Consigliere Dott.udito -1- 1'Avvocato ; udito il P.M. in persona del Generale Dott. Massimo FEDELI l'accoglimento del ricorso. مگر -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 26 febbraio 1997, NG OM chiedeva al Pretore di Bari di ingiungere al Ministero dell'Interno il pagamento, in suo favore, della complessiva somma di L.9.525.041, oltre interessi e rivalutazione. A sostegno della domanda, l'attrice esponeva che in data 21 aprile 1980 aveva inoltrato alla commissione medica di prima istanza della USL BA/7 domanda per il riconoscimento delle prestazioni spettanti agli invalidi civili;
che detta commissione, in data 22.6.1989, l'aveva riconosciuta "cieca assoluta"; che il Prefetto di Bari, sulla base di tanto, in data 22 gennaio 1990 aveva emanato il decreto di concessione della pensione e della indennità di accompagnamento per ciechi, con decorrenza dall' 1 maggio 1986; che, a seguito di tale decreto, veniva disposto il pagamento, avvenuto il 28.5.1990 a mezzo ufficio postale, della somma complessiva di L. 42.571.435, per i ratei della pensione e dell'indennità pregressi;
che tuttavia, nonostante un notevole ritardo del suddetto pagamento, il ту Ministero dell'Interno non aveva rivalutato il credito in parola, né aveva corrisposto gli interessi legali sul capitale rivalutato, ai sensi della sent. n. 156/1991 della Corte Costituzionale e dell'art. 16, comma 6, L n. 412/91, obbligazioni che decorrevano dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa fino al giorno dell'adempimento; che pertanto ella aveva diritto alla corresponsione della somma avanti indicata, come da conteggio analitico allegato. Con decreto del 4 aprile 1997,il Pretore adito ingiungeva al Ministero dell'Interno il pagamento, in favore della ricorrente, della somma richiesta, oltre agli interessi legali. Avverso tale decreto, l'Amministrazione intimata, con atto depositato il 17 giugno L 1997, proponeva opposizione, in cui eccepiva la prescrizione decennale delle pretese a far tempo dalla data di esistenza del diritto come riconosciuto in via amministrativa (1 maggio 1986). Concludeva, pertanto, chiedendo di dichiarare la prescrizione del credito vantato dall'assistita e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo. Si costituiva la OM, deducendo l'infondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto. , rigettava l'opposizione e 1998 , , con sentenza resa il L'adito Pretore per l'effetto, confermava l'opposto decreto. Contro tale decisione, il Ministero soccombente, con ricorso depositato il 3 agosto 1998, proponeva appello, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, di dichiarare prescritto il credito di controparte, con condanna alle spese dei due gradi di giudizio. Resisteva al gravame l'appellata, chiedendo l'integrale conferma della decisione impugnata. Con sentenza del 7 marzo-4 aprile 2000, l'adito Tribunale di Bari, ritenuto che la prescrizione -decennale dei richiesti accessori relativi ai ratei c.d. illiquidi, maturati nel tempo intermedio tra la data di decorrenza della prestazione my assistenziale (nella specie, 1 maggio 1986) e la data di effettiva corresponsione della sorta capitale (nella specie, 28 maggio 1990, come non era controverso tra le parti), risultava interrotta, in data 22 gennaio 1990, dal "provvedimento di riconoscimento della prestazione nella sua globalità", rigettava la relativa eccezione, non essendo decorso il decennio da tale ultima data a quella di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (24 maggio 1997), e confermava la pronuncia di primo grado. Per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero dell'Interno con quattro motivi. La OM non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 Con i primi due motivi, da trattarsi congiuntamente perché strettamente connessi, il Ministero ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.2946, 2935 e 2944 c.c. nonché motivazione omessa insufficiente e M Bar contraddittoria (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), si duole per avere il Tribunale di Roma fatto decorrere il termine prescrizionale decennale relativamente alla richiesta di riconoscimento degli accessori (rivalutazione ed interessi) dalla data in cui era stato liquidato l'importo capitale anziché -fermo il rispetto dello spatium deliberandi di 120 giorni concesso dalla legge all'ente debitore- dalle singole date in cui era maturato il credito assistenziale;
ed, inoltre, per avere ritenuto -in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che l'adempimento "oggettivamente parziale", costituito dal pagamento dell'importo capitale nel suo valore originario, fosse suscettibile di configurare un ly "riconoscimento del debito", idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, ai sensi dell'art.2944 c.c. my I motivi, pur muovendo da esatte premesse, non possono trovare accoglimento. -Invero, come chiarito da questa Corte e sostenuto dal ricorrente il credito per rivalutazione monetaria ed interessi legali, dovuti sui ratei delle prestazioni assistenziali spettanti agli invalidi civili e loro corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che -situazione non ricorrente nella specie il "solvens" non abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori;
e senza che possa il pagamento della sola somma capitale ritenersi sufficiente a costituire liquidazione della prestazione, tale da l'applicabilita' della prescrizionedeterminare quinquennale (cfr. Cass. Sez. un. 25 luglio 2002 n.10955). 3 by Beni Senonché, il Tribunale di Roma è pervenuto alla impugnata decisione per nulla discostandosi da tale insegnamento, bensì rilevando che, nel caso in esame, era intervenuto in data 22 gennaio 1990 il provvedimento prefettizio di riconoscimento della prestazione assistenziale nella sua globalità, peraltro successivamente portato a conoscenza dell'interessata.. Pertanto -sempre secondo il Tribunale-, costituendo il provvedimento in questione, ai sensi dell'art.2944 c.c., atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, -il cui dies a quo era da identificarsi con scadenza del termine per provvedere in via amministrativa (18 agosto 1986) sulla domanda presentata il 21 aprile 1986-, dal 22 gennaio 1990 era cominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione decennale sia per i ratei illiquidi fino ad allora maturati ed a maturarsi, sia per i relativi accessori sugli stessi (che qui rilevano); e poiché, prima che fosse scaduto il nuovo termine prescrizionale, era stato notificato (il 24 maggio 1997) l'atto introduttivo del giudizio (atto interruttivo della prescrizione da parte del titolare del diritto ex art.2943 c.c.), l'eccezione di prescrizione andava rigettata, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Non avendo il Ministero dell'Interno censurato tale iter argomentativo, posto a base della impugnata decisione, ricorso va rigettato, con assorbimento degli ulteriori due DI mezzi di impugnazione (violazione e falsa applicazione dell'art.2938 c.c. e 437 e 101 c.p.c., nonché motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), che, concernendo questioni riguardanti l'effetto interruttivo del pagamento parziale dei ratei arretrati per importo capitale e del rilascio del "libretto nominativo", non incidono sull'esito del giudizio. Nulla perle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per lespese. Roma, 3 aprile 2003. Il Consigliere est. Il Presidente Vebste lle IL CANCELL Depositato in Cancelleria MA oggi, 23 OII 20032003 le 4 ONCONCELLIERE