Sentenza 19 gennaio 2002
Massime • 1
Qualora l'assicurato chieda una determinata somma a titolo di perequazione automatica a decorrere da una certa data o da una data diversa ritenuta di giustizia, il giudice di merito non può provvedere ad una liquidazione equitativa ma è in ogni caso tenuto, attesa la natura pubblicistica della materia, ad accertare l'effettiva decorrenza del chiesto credito, atteso che la perequazione è un meccanismo che opera automaticamente secondo regole e scadenze predeterminate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2002, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2002 |
Testo completo
Dott. BRUNO D'ANGELO - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato CABIBBO SALVATORE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 245/98 del Tribunale di TOLMEZZO, depositata il 20/10/98 R.G.N. 215/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato CABIBBO;
udito l'Avvocato MARCHINI per delega DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 16 aprile 1996 il Pretore di Tolmezzo, in accoglimento della domanda proposta con ricorso in data 29 novembre 1995 da NA AR, titolare di pensione di reversibilità - costituita da pro-rata italiani e pro-rata esteri, accertava la spettanza della perequazione automatica ex art. 10 legge n. 169 del 1975 anche in relazione ai periodi non riconosciuti e condannava l'Istituto a riliquidare la pensione decorrere dal 1^ dicembre 1995, data della domanda giudiziale, sino al saldo, il tutto con la maggiorazione degli interessi legali.
Il Tribunale di Tolmezzo con sentenza in data 15 ottobre 1998 rigettava l'appello principale dell'INPS e quello incidentale dell'assicurata compensando le spese del giudizio. Il giudice del gravame osservava che il diritto alla pensione quale prestazione permanente a carattere alimentare e di sostentamento, costituzionalmente garantito, non soggiaceva alla decadenza invocata dall'INPS e, pertanto, andava riconosciuto sui ratei pregressi ai fini della perequazione automatica richiesta dall'assicurata e ciò a prescindere dal fatto che l'INPS non l'avesse per lungo tempo applicata.
Il Tribunale, altresì, rigettava l'appello incidentale dell'assicurata in ordine alla lamentata mancata concessione della decorrenza originaria dei ratei (1^ marzo 1989) osservando che la medesima con la domanda introduttiva del giudizio aveva chiesto che le venissero riconosciuti con la decorrenza originaria o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia.
NA AR ricorre per cassazione con due motivi.
L'INPS ha depositato procura e ha partecipato all'udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente si duole che l'INPS, in violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., dell'art. 114 c.p.c., nonché con difettosa e illogica motivazione, abbia condannato l'Istituto al pagamento dei ratei di pensione riliquidati secondo i principi invocati con decorrenza soltanto dal primo giorno successivo a quello di inizio dell'azione giudiziaria, anziché con la decorrenza dal sorgere del diritto alla riliquidazione.
La ricorrente lamenta che il Tribunale aveva giustificato tale diversa decorrenza sulla base della richiesta subordinata avanzata dalla medesima con la formula: "o da quella diversa data ritenuta di giustizia" come se si trattasse di una richiesta di liquidazione in via equitativa, inammissibile in materia pensionistica. Il giudice del gravame, invece avrebbe dovuto riconoscere i ratei dalla decorrenza prevista dalla legge e, comunque, era incorso in vizio di motivazione non giustificando adeguatamente la diversa decorrenza.
Il dedotto primo motivo va accolto.
Invero la formula con cui una parte chiede al giudice di condannare la controparte al pagamento di una determinata somma per un determinato importo o per altro maggiore o minore ritenuto di giustizia non può essere ritenuta di stile agli effetti dell'art. 112 c.p.c., in quanto lungi dall'avere un contenuto meramente formale evidenzia, invece, la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del diritto da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere sulla giusta liquidazione senza essere vincolato dall'ammontare della somma richiesta (v. Cass. 30 agosto 1984 n. 4727). Nella specie, tuttavia, la struttura normativa della perequazione automatica delle pensioni, secondo la quale la perequazione è un meccanismo che opera automaticamente secondo regole e scadenze determinate ex ante" al realizzarsi di determinati fenomeni macro- economici, come l'inflazione e l'aumento dei livelli salariali, avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad accertare quale fosse la decorrenza originaria del diritto alla riliquidazione dei ratei pregressi già richiesta dall'assicurata (alla quale la medesima, perciò, non aveva rinunciato) e a concedere tale riliquidazione dall'accertata originaria decorrenza, non essendo in proposito configurabile, attesa la natura pubblicistica della materia, una liquidazione equitativa del diritto fatto valere in giudizio. In accoglimento del primo motivo, pertanto, assorbito il secondo, proposto contro la statuizione della disposta compensazione delle spese, la sentenza impugnata va cassata anche per le spese del presente giudizio, con rinvio alla Corte d'Appello di Trieste, la quale si uniformerà al seguente principio di diritto: "qualora l'assicurato chieda una determinata somma a titolo di perequazione automatica a decorrere da una certa data o da una data diversa ritenuta di giustizia, il giudice di merito è in ogni caso tenuto ad accertare l'effettiva decorrenza del chiesto credito, attesi il meccanismo automatico della perequazione automatica delle pensioni e la natura pubblicistica della sua disciplina".
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Trieste.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2002