CASS
Sentenza 7 novembre 2023
Sentenza 7 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2023, n. 44879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44879 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ZA AN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/05/2023 del Tribunale di Milano, sezione per il riesame. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'indagato, Avv. Robert Ranieli che, riportandosi ai motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Milano - sezione per il riesame - respingeva la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari Penale Sent. Sez. 6 Num. 44879 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 03/10/2023 che aveva applicato la richiesta misura coercitiva nei confronti di AN ZA, indagato per il delitto di partecipazione a un'associazione dedita al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74, commi 1-2-3-4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1). Al capo 1) è contestato il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 nei confronti di numerosi indagati, con attribuzione dei singoli ruoli da essi rivestiti all'interno di una stabile struttura organizzativa, finalizzata all'acquisto, trasporto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di tipo diverso e per quantitativi rilevanti capeggiata da AR JÒ, con la partecipazione - fra gli altri - di ZA, componente del gruppo di fuoco a disposizione della consorteria e alle dirette dipendenze del capo, del quale è stretto collaboratore e uomo di fiducia, nonché addetto (anche) al traffico di stupefacenti. Al medesimo è infatti contestato anche il reato-fine di detenzione a fine di cessione per il quale non è intervenuta la richiesta di misura cautelare. Il Tribunale narrava diffusamente le vicende concernenti l'esistenza e le modalità operative dell'associazione, dei suoi capi e partecipi, sulla base degli esiti investigativi risultanti dalle dichiarazioni rese dalla collaboratrice di giustizia NG CO, dalle captazioni telefoniche e ambientali, dall'analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza, dai servizi di osservazione e controllo a distanza, dalle attività di perquisizione, sequestro e arresto, compendiati nelle ricche ed esaurienti informative di polizia giudiziaria, che consentivano di ricostruire il complesso quadro indiziario sopra sinteticamente descritto. Circa la specifica posizione di ZA, il Tribunale ne evidenziava, alla stregua della consistenza probatoria degli acquisiti elementi investigativi, il ruolo di partecipe del gruppo, che la collaboratrice CO descrive come particolarmente legato a AR JÒ, aduso a girare armato, tanto da conservare una pistola nel cruscotto della vettura. Egli adopera la forza e l'intimidazione per salvaguardare gli interessi e il prestigio della consorteria. Già sorvegliato speciale, ha riportato condanne definitive per gravi reati (tra cui una per associazione ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990 e una per tentato omicidio). Benché agli arresti donniciliari dal 14 settembre 2021, egli aveva approfittato delle autorizzazioni concesse per incontrarsi con pregiudicati e rifornirsi di sostanza stupefacente. Vengono richiamate, a riscontro delle dichiarazioni della collaboratrice, il servizio di osservazione, controllo e perquisizione del 20 gennaio 2022, che documenta la sua presenza (durante il periodo di custodia domiciliare) ad un incontro fra i vertici del gruppo, varie conversazioni (in particolare 19 e 26 marzo 2022) da cui si evince la sua partecipazione ttraffico di sostanze stupefacenti. Da altri dialoghi (9 aprile 2022 e 15 maggio 2022) emerge la caratura criminale di ZA, pienamente coinvolto nelle dinamiche del sodalizio e finanche nel pestaggio di tale "Jimmy", reo di essersi rivolto ad altri esponenti del sodalizio, bypassando‘il capo AR JÒ. Quanto alle esigenze cautelari, la presunzione di sussistenza del pericolo di recidivanza e di esclusiva adeguatezza della misura custodiale in carcere non era superata dall'eventuale stato detentivo dell'indagato (nel periodo di custodia domiciliare i legami col capo erano rimasti 9 costanti e stabili), né dal mero decorso di un lasso temporale, in ragione delle concrete manifestazioni di partecipazione al sodalizio criminoso, nonché dai numerosi e gravi precedenti. 2. Il difensore di ZA ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo di ricorso, il vizio di motivazione per manifesta illogicità in relazione alla sussistenza degli elementi indiziari ex art. 273 cod. proc. pen. per la ritenuta partecipazione del ricorrente al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con un ruolo di stretto collaboratore del capo clan AR AL e componente del gruppo "di fuoco" dell'associazione criminale. La lettura fornita dal Tribunale sopravvaluta le dichiarazioni della collaboratrice CO, in parte travisandole, così come è avvenuto anche in relazione ai dialoghi captati, ove i Giudici del riesame non hanno tenuto conto adeguatamente della lettura alternativa offerta dalla Difesa. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione delle norme poste a pena di inutilizzabilità degli atti e, in particolare, dell'art. 271 cod. proc. pen., in riferimento alla mancata presentazione al Giudice per le indagini preliminari dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche e ambientali. Con atto successivamente depositato, il difensore ha presentato "Motivi nuovi" in relazione alla prima doglianza. Si fornisce una spiegazione alternativa in merito all'incontro del 9 aprile 2022 con AR JÒ e MA RA da una intercettazione ambientale, nonché in merito ai dialoghi del 19 marzo 2022 (fra MA e JÒ) e del 15 maggio 2022 (fra i JÒ padre e figlio), che il Tribunale avrebbe travisato, ritenendo il coinvolgimento di ZA in atti criminali. Si ribadisce, sotto diverso profilo, la genericità delle dichiarazioni della collaboratrice CO, cui il Tribunale ha attribuito una valenza incongrua. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il primo motivo, richiamato e sviluppato anche nei "motivi nuovi" propone doglianze inammissibili, dal momento che richiedono una nuova valutazione delle prove, in aperto contrasto con il perimetro della giurisdizione di legittimità che non concerne la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori (Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Il ricorrente, invero, censura la motivazione del provvedimento impugnato sotto il particolare profilo della ritenuta inattendibilità della collaboratrice di giustizia NG CO (che nei vari interrogatori avrebbe più volte descritto le attività svolte dal capo carismatico dell'associazione, AR JÒì e il rapporto di fiducia e collaborazione fra questi e ZA, addetto egli anche all'uso della forza e dell'intimidazione per conto del 3 /L/ 1 CP,'" sodalizio), parcellizzando ciascuno dei riscontri che, ai sensi dell'art. 192, comma 3/ cod. proc. pen., hanno portato ad una valutazione di attendibilità della dichiarante per contro sottoposta ad attenta verifica. Così operando, tuttavia, la difesa svolge una critica non consentita, che prescinde dall'analisi svolta dal Tribunale rispetto alla valenza dimostrativa individuata in capo a ciascuno degli elementi in questione, seppure valutata anche in termini probabilistici, per poi raccogliere gli stessi in una visione unitaria funzionale alla verifica della credibilità della collaboratrice che, in effetti, riporta episodi che la difesa svilisce nel loro contenuto mediante una ricostruzione alternativa e più favorevole all'indagato (in particolare quella fornita alla conversazione ambientale captata il 15 maggio 2022 tra il capo dell'organizzazione e suo figlio Andrea in cui i due correi descrivono l'intervento di ZA ad una spedizione punitiva e al pestaggio ai danni di tale "Jimmy", proprietario di un locale, reo di essersi allontanato dal gruppo, rivisitata dalla difesa come una innocua visita di piacere tra amici che consegnano una torta). Richiamato il principio di diritto secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), osserva il Collegio che la Difesa non propone in realtà alcuna critica al ragionamento probatorio collegato alla ricostruzione storica della vicenda, che è stata congruamente effettuata sulla base delle 14w e.et,( risultanze imostrriV, con un percorso argomentativo immune da censure, dal momento che il Tribunale si è confrontato con tutte le doglianze sollevate dalla Difesa operando una congrua valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. 3. La seconda doglianza, risulta inammissibile ex art. 606, comma 3 cod. proc. pen., non essendo stata dedotta in sede di riesame. Né la difesa - al fine di colmare una eventuale lacuna motivazionale sul punto - ha in alcun modo documentato l'avvenuta presentazione di tale eccezione processuale. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di tremila euro alla Cassa delle ammende. 5. L'attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura 4 della Cancelleria al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1- bis della norma citata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 03/10/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'indagato, Avv. Robert Ranieli che, riportandosi ai motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Milano - sezione per il riesame - respingeva la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari Penale Sent. Sez. 6 Num. 44879 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 03/10/2023 che aveva applicato la richiesta misura coercitiva nei confronti di AN ZA, indagato per il delitto di partecipazione a un'associazione dedita al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74, commi 1-2-3-4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1). Al capo 1) è contestato il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 nei confronti di numerosi indagati, con attribuzione dei singoli ruoli da essi rivestiti all'interno di una stabile struttura organizzativa, finalizzata all'acquisto, trasporto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di tipo diverso e per quantitativi rilevanti capeggiata da AR JÒ, con la partecipazione - fra gli altri - di ZA, componente del gruppo di fuoco a disposizione della consorteria e alle dirette dipendenze del capo, del quale è stretto collaboratore e uomo di fiducia, nonché addetto (anche) al traffico di stupefacenti. Al medesimo è infatti contestato anche il reato-fine di detenzione a fine di cessione per il quale non è intervenuta la richiesta di misura cautelare. Il Tribunale narrava diffusamente le vicende concernenti l'esistenza e le modalità operative dell'associazione, dei suoi capi e partecipi, sulla base degli esiti investigativi risultanti dalle dichiarazioni rese dalla collaboratrice di giustizia NG CO, dalle captazioni telefoniche e ambientali, dall'analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza, dai servizi di osservazione e controllo a distanza, dalle attività di perquisizione, sequestro e arresto, compendiati nelle ricche ed esaurienti informative di polizia giudiziaria, che consentivano di ricostruire il complesso quadro indiziario sopra sinteticamente descritto. Circa la specifica posizione di ZA, il Tribunale ne evidenziava, alla stregua della consistenza probatoria degli acquisiti elementi investigativi, il ruolo di partecipe del gruppo, che la collaboratrice CO descrive come particolarmente legato a AR JÒ, aduso a girare armato, tanto da conservare una pistola nel cruscotto della vettura. Egli adopera la forza e l'intimidazione per salvaguardare gli interessi e il prestigio della consorteria. Già sorvegliato speciale, ha riportato condanne definitive per gravi reati (tra cui una per associazione ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990 e una per tentato omicidio). Benché agli arresti donniciliari dal 14 settembre 2021, egli aveva approfittato delle autorizzazioni concesse per incontrarsi con pregiudicati e rifornirsi di sostanza stupefacente. Vengono richiamate, a riscontro delle dichiarazioni della collaboratrice, il servizio di osservazione, controllo e perquisizione del 20 gennaio 2022, che documenta la sua presenza (durante il periodo di custodia domiciliare) ad un incontro fra i vertici del gruppo, varie conversazioni (in particolare 19 e 26 marzo 2022) da cui si evince la sua partecipazione ttraffico di sostanze stupefacenti. Da altri dialoghi (9 aprile 2022 e 15 maggio 2022) emerge la caratura criminale di ZA, pienamente coinvolto nelle dinamiche del sodalizio e finanche nel pestaggio di tale "Jimmy", reo di essersi rivolto ad altri esponenti del sodalizio, bypassando‘il capo AR JÒ. Quanto alle esigenze cautelari, la presunzione di sussistenza del pericolo di recidivanza e di esclusiva adeguatezza della misura custodiale in carcere non era superata dall'eventuale stato detentivo dell'indagato (nel periodo di custodia domiciliare i legami col capo erano rimasti 9 costanti e stabili), né dal mero decorso di un lasso temporale, in ragione delle concrete manifestazioni di partecipazione al sodalizio criminoso, nonché dai numerosi e gravi precedenti. 2. Il difensore di ZA ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo di ricorso, il vizio di motivazione per manifesta illogicità in relazione alla sussistenza degli elementi indiziari ex art. 273 cod. proc. pen. per la ritenuta partecipazione del ricorrente al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con un ruolo di stretto collaboratore del capo clan AR AL e componente del gruppo "di fuoco" dell'associazione criminale. La lettura fornita dal Tribunale sopravvaluta le dichiarazioni della collaboratrice CO, in parte travisandole, così come è avvenuto anche in relazione ai dialoghi captati, ove i Giudici del riesame non hanno tenuto conto adeguatamente della lettura alternativa offerta dalla Difesa. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione delle norme poste a pena di inutilizzabilità degli atti e, in particolare, dell'art. 271 cod. proc. pen., in riferimento alla mancata presentazione al Giudice per le indagini preliminari dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche e ambientali. Con atto successivamente depositato, il difensore ha presentato "Motivi nuovi" in relazione alla prima doglianza. Si fornisce una spiegazione alternativa in merito all'incontro del 9 aprile 2022 con AR JÒ e MA RA da una intercettazione ambientale, nonché in merito ai dialoghi del 19 marzo 2022 (fra MA e JÒ) e del 15 maggio 2022 (fra i JÒ padre e figlio), che il Tribunale avrebbe travisato, ritenendo il coinvolgimento di ZA in atti criminali. Si ribadisce, sotto diverso profilo, la genericità delle dichiarazioni della collaboratrice CO, cui il Tribunale ha attribuito una valenza incongrua. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il primo motivo, richiamato e sviluppato anche nei "motivi nuovi" propone doglianze inammissibili, dal momento che richiedono una nuova valutazione delle prove, in aperto contrasto con il perimetro della giurisdizione di legittimità che non concerne la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori (Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Il ricorrente, invero, censura la motivazione del provvedimento impugnato sotto il particolare profilo della ritenuta inattendibilità della collaboratrice di giustizia NG CO (che nei vari interrogatori avrebbe più volte descritto le attività svolte dal capo carismatico dell'associazione, AR JÒì e il rapporto di fiducia e collaborazione fra questi e ZA, addetto egli anche all'uso della forza e dell'intimidazione per conto del 3 /L/ 1 CP,'" sodalizio), parcellizzando ciascuno dei riscontri che, ai sensi dell'art. 192, comma 3/ cod. proc. pen., hanno portato ad una valutazione di attendibilità della dichiarante per contro sottoposta ad attenta verifica. Così operando, tuttavia, la difesa svolge una critica non consentita, che prescinde dall'analisi svolta dal Tribunale rispetto alla valenza dimostrativa individuata in capo a ciascuno degli elementi in questione, seppure valutata anche in termini probabilistici, per poi raccogliere gli stessi in una visione unitaria funzionale alla verifica della credibilità della collaboratrice che, in effetti, riporta episodi che la difesa svilisce nel loro contenuto mediante una ricostruzione alternativa e più favorevole all'indagato (in particolare quella fornita alla conversazione ambientale captata il 15 maggio 2022 tra il capo dell'organizzazione e suo figlio Andrea in cui i due correi descrivono l'intervento di ZA ad una spedizione punitiva e al pestaggio ai danni di tale "Jimmy", proprietario di un locale, reo di essersi allontanato dal gruppo, rivisitata dalla difesa come una innocua visita di piacere tra amici che consegnano una torta). Richiamato il principio di diritto secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), osserva il Collegio che la Difesa non propone in realtà alcuna critica al ragionamento probatorio collegato alla ricostruzione storica della vicenda, che è stata congruamente effettuata sulla base delle 14w e.et,( risultanze imostrriV, con un percorso argomentativo immune da censure, dal momento che il Tribunale si è confrontato con tutte le doglianze sollevate dalla Difesa operando una congrua valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. 3. La seconda doglianza, risulta inammissibile ex art. 606, comma 3 cod. proc. pen., non essendo stata dedotta in sede di riesame. Né la difesa - al fine di colmare una eventuale lacuna motivazionale sul punto - ha in alcun modo documentato l'avvenuta presentazione di tale eccezione processuale. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di tremila euro alla Cassa delle ammende. 5. L'attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura 4 della Cancelleria al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1- bis della norma citata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 03/10/2023