Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00822/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00222/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 222 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Osvaldo Vetere, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro-tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'accertamento:
- dell’illegittimità del silenzio/inerzia serbato dall’Amministrazione comunale in ordine alla richiesta di cancellazione anagrafica per irreperibilità ex art. 11, lett. c), del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, con conseguente condanna del Comune resistente all’adozione del provvedimento richiesto ed eventuale nomina, in caso di inerzia, di un commissario ad acta .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. TI De NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
1. Il presente procedimento ha come oggetto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inadempimento serbato dal Comune di -OMISSIS- in ordine alla istanza di cancellazione per irreperibilità anagrafica formulata ai sensi dell’art. 11, lett. c), del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
2. Il ricorrente, quale proprietario di un immobile sito in agro di -OMISSIS-, ha rappresentato che detto bene, in costanza di matrimonio con -OMISSIS-, era stato adibito a casa coniugale; che, con sentenza del -OMISSIS-, era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio; che il ricorrente aveva continuato a vivere nell’immobile suindicato senza tuttavia poter ivi trasferire la propria residenza poiché ancora era formalmente esistente l’iscrizione anagrafica della ex moglie; che, in data 29.9.2024, aveva formulato – pur avendo depositato una pregressa istanza nel 2023- al Comune di -OMISSIS- una nuova istanza di cancellazione anagrafica per irreperibilità ex art. 11 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 sul presupposto che la ex coniuge non aveva ancora trasferito la propria residenza nel luogo ove di fatto attualmente abitava; che, in data 12.12.2025, l’Ufficio Anagrafe del Comune di -OMISSIS- aveva trasmesso copia dell’accertamento effettuato dalla Polizia Municipale dal quale si era evinta la presenza della -OMISSIS- nell’immobile ma che detto accertamento risaliva al 26.10.2023 ed era inerente alla istanza del 2023; che l’Amministrazione era, invece, rimasta inerte rispetto alla successiva richiesta del 29.9.2024.
3. Con l’unico motivo del ricorso, rubricato “ 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del regolamento anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) letta in combinato disposto con la circolare ISTAT del 5 aprile 1990, n. 21 ”, il ricorrente ha denunciato che l’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e della circolare ISTAT del 5 aprile 1990, n. 21, doveva concludere il procedimento amministrativo entro un anno dal momento della ricezione della istanza e porre in atto i necessari accertamenti per verificare la dimora abituale del soggetto destinatario del procedimento di irreperibilità e che tali adempimenti non erano stati eseguiti dal Comune di -OMISSIS-.
4. Il Comune di -OMISSIS- e la sig.ra -OMISSIS- non si sono costituiti.
5. Alla udienza in camera di consiglio del 22 aprile 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Il ricorso va rigettato.
7. Occorre premettere che, quanto alla cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente, l’art. 11, lett. c), del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 contempla tra le diverse ipotesi quella:” per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni ”.
7.1. L’ISTAT, con Circolare del 5 aprile 1990, n. 21 ha soggiunto che “ Le cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quando sia stata accertata la irreperibilità al loro indirizzo da almeno un anno e non si conosca l'attuale loro dimora abituale ”.
7.2. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità presuppone, inoltre, che siano stati effettuati “ ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati ” e che l’accertata irreperibilità perduri come tempo minimo da un anno.
7.3. Parimenti l’Istituto, nel Supplemento all’Annuario Statistico italiano, Serie B- m. 29, edizione 1992, recante metodi e norme sull’anagrafe della popolazione, Parte III, all’art. 10 ha rilevato che: “ La norma relativa alla cancellazione anagrafica per irreperibilità (art. 11) costituisce un mezzo eccezionale il cui impiego può essere considerato sia in occasione dei censimenti sia a seguito di accertamenti svolti dall’ufficio di anagrafe. Infatti, la possibilità di cancellazione per irreperibilità al di fuori delle risultanze delle operazioni di censimento è consentita quando una persona risulti, a periodici ed intervallati accertamenti disposti dall’ufficiale di anagrafe, costantemente irreperibile all’indirizzo anagrafico, né si conosca il luogo di attuale dimora abituale. Se si conosce, infatti, il luogo di dimora abituale non si può effettuare la cancellazione per irreperibilità, ma si deve procedere con la segnalazione di cui all’art. 18 del regolamento. Se la persona risulta all’estero si cancella per l’estero, attivando contemporaneamente, se di cittadinanza italiana, la procedura per l’iscrizione all’AIRE ”.
8. Ne deriva che il procedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità ha una funzione del tutto eccezionale rispetto alla regola generale che, in caso di mutazione anagrafica, è quella di procedere ad una segnalazione laddove sia noto il luogo di dimora abituale dell’interessato.
9. Ebbene il Collegio osserva che nel ricorso il ricorrente ha affermato che la ex coniuge risulta essersi trasferita nel -OMISSIS- e che la richiesta di cancellazione anagrafica per irreperibilità ex art. 11, lett. c), del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 era stata proposta “ per acclarare l’effettiva non residenza all’indirizzo suindicato della Sig.ra -OMISSIS- la quale non trasferiva spontaneamente la propria residenza nel luogo ove di fatto attualmente abita dopo il suo allontanamento dall’ex casa coniugale ” (pag. 2 del ricorso).
10. Trattasi di circostanze che dimostrano che lo stesso ricorrente aveva conoscenza del luogo di dimora abituale della sua ex coniuge e che, quindi, avrebbe dovuto formulare la segnalazione di cui all’art. 18 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, relativamente al cambio di residenza, e non già la richiesta di cancellazione anagrafica per irreperibilità ex art. 11, lett. c).
11. In ogni caso il Collegio evidenzia che non sussistevano i presupposti per ritenere l’ex coniuge irreperibile ai sensi ex art. 11, lett. c), del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
11.1. Dalla documentazione allegata, in specie la nota del 12.12.2025 del Comune resistente, emerge, infatti, che il ricorrente, con richiesta prot. 21535 del 19.9.2023, aveva formulato una prima istanza di cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità della ex coniuge ai sensi dell’art. 11, lett. c) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
E che, conseguentemente, il personale del Comando dei Vigili, incaricato di esperire i necessari accertamento, aveva eseguito un primo accesso nell’immobile in data 26.10.2023 ore 11,00 e ivi aveva, invero, trovato la ex coniuge la quale aveva dichiarato che, per ragioni di lavoro, risultava essere spesso in -OMISSIS-.
12. Ritiene, quindi, il Collegio che la domanda azionata dal ricorrente in ordine alla pretesa inerzia formatasi sulla seconda istanza, del 25.9.2024, vada rigettata perché non è stata attivata la procedura di segnalazione nei confronti di un soggetto che risulta avere dimora abituale in altro Comune ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e comunque per la dimostrata mancanza dei presupposti per configurare l’irreperibilità anagrafica di cui all’art. 11, lett. c).
13. Nessuna spesa può essere liquidata al Comune resistente, oltre che alla presunta controinteressata, in quanto non costituiti nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e gli altri soggetti citati.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo EA, Presidente
Arturo Levato, Consigliere
TI De NI, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| TI De NI | Gerardo EA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.