TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 822
TAR
Sentenza 4 maggio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del regolamento anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) letta in combinato disposto con la circolare ISTAT del 5 aprile 1990, n. 21

    Il Collegio rileva che il ricorrente conosceva il luogo di dimora abituale della ex coniuge, pertanto avrebbe dovuto presentare una segnalazione di cambio di residenza ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, anziché una richiesta di cancellazione per irreperibilità. Inoltre, gli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale avevano riscontrato la presenza della ex coniuge nell'immobile, venendo meno i presupposti per configurare l'irreperibilità.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 822
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 822
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo