Sentenza 6 marzo 2012
Massime • 1
In tema di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, richiesta da soggetto tossicodipendente che intenda sottoporsi ad un programma di recupero, il giudice, qualora il richiedente sia imputato di uno dei delitti previsti dall'art. 4-bis legge n. 354 del 1975, deve valutare l'esistenza delle esigenze cautelari secondo gli ordinari criteri previsti dagli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., senza limitarsi a considerare come ostative soltanto quelle di eccezionale rilevanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/2012, n. 34939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34939 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2012 |
Testo completo
th 349 39/ 1 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/03/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente :- SENTENZA, Dott. SEVERO CHIEFFI SE129/2012 Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO - Consigliere - - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO - N. 38621/2011 Dott. ALDO CAVALLO - Consigliere - Dott. FIONELLA PATRIZIA MAZ” - Consigliere - Dott. RAFFAEle, Capo221 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) DE IM LE N. IL 02/09/1953 avverso l'ordinanza n. 2263/2011 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 01/07/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO lotte/sentite le conclusioni del PG BOH. He me chisto CAIAZZO;
niretto del ricorsoit rigetto Udit i difensor Avv.; Salvatore Irlando de lea chiesto l'accoglimento dei motivi in corto_ ricorso R RILEVATO IN FATTO Con ordinanza in data 1.7.2011 il Tribunale del riesame di Napoli rigettava l'appello proposto nell'interesse di DE IM LE avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli del 23.3.2011 con la quale era stata rigettata l'istanza diretta ad ottenere la sostituzione della misura cautelare in carcere (applicata al prevenuto in ordine al reato di cui all'art. 74 DPR 309/90) con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari in una comunità di recupero ex art. 89 DPR 309/90. Il Tribunale riteneva infondato l'appello poiché il delitto per il quale il De ON era stato condannato alla pena di anni 9 e mesi 4 di reclusione non consentiva il ricorso all'istituto previsto dall'art. 89 DPR 309/90 ed inoltre la documentazione sanitaria presentata non attestava l'attualità dello stato di tossicodipendenza del De ON. Sotto altro aspetto non potevano essere concessi gli arresti domiciliari, stante la previsione contenuta nell'art. 275/3 c.p.p. che aveva limitato la discrezionalità del giudice in tema di misure cautelari che concernono taluni delitti. Nel caso di specie, in ogni caso, era evidente la sussistenza di esigenze cautelari, poiché il De ON appariva inserito nell'ambiente criminale della droga e risultava gravato da precedenti penali. Vi erano anche le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza previste dall'art. 89 DPR 309/90, stante la pericolosità del predetto e l'alto tenore del rischio di recidiva specifica, esigenze che imponevano come necessaria la sottoposizione del ricorrente al regime cautelare della custodia in carcere. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi. La possibilità di concedere a soggetto imputato del reato di cui all'art. 74 DPR 309/90 la misura ex art. 89 della stessa legge era stata riconosciuta da pronunce della Corte di cassazione. Le esigenze cautelari nei confronti del De ON dovevano ritenersi affievolite, alla luce del tempo trascorso in custodia cautelare (due anni e oltre quattro mesi), dell'epoca di realizzazione delle condotte (2003-2004) e della diversa qualificazione operata nella sentenza di condanna delle condotte attribuite all'imputato. La motivazione dell'ordinanza impugnata appariva carente nel considerare nel caso di specie di eccezionale rilevanze le esigenze cautelari. Il Tribunale aveva richiamato la presunzione prevista dall'art. 275/3 c.p.p. che però era stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, in relazione al delitto di cui all'art. 74 DPR 309/90, con sentenza del 19 luglio 2011. 1 C Il Tribunale del riesame non aveva inoltre considerato che il quadro cautelare era mutato, in quanto erano state escluse nella sentenza di condanna le aggravanti contestate. Illogica era anche la considerazione sulla non attualità dello stato di tossicodipendenza, poiché dagli atti risultava non solo un lungo percorso di tossicodipendenza, ma anche una verifica tramite consulenza di parte eseguita nei primi mesi del 2011. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato, poiché il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza di esigenze cautelari che imponevano la detenzione in carcere, sotto il profilo della pericolosità sociale del De ON, ma devono essere corrette alcune affermazioni contenute nell'ordinanza impugnata, anche se le stesse non sono state determinanti nell'adozione della decisione impugnata. Nonostante qualche isolata pronuncia contraria, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, nei confronti del soggetto tossicodipendente che intenda sottoporsi ad un programma di recupero terapeutico, non deve escludersi l'applicabilità della disciplina prevista dalla norma di cui all'art. 89 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, allorquando si proceda per uno dei titoli di reato elencati nell'art.
4-bis della L. 26 luglio 1975, n. 354. L'art. 89/2 DPR 309/90 stabilisce che, qualora una persona tossicodipendente, che si trovi in custodia cautelare in carcere, intenda sottoporsi ad un programma di recupero presso ¡ servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero presso una struttura privata autorizzata, la custodia cautelare in carcere è sostituita con quella degli arresti domiciliari "ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza". Detta disposizione - precisa tuttavia il coma 4 del predetto articolo non si applica allorché si proceda per uno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, tra i quali deve annoverarsi anche il delitto, addebitato all'imputato, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti contemplato dall'articolo 74 del DPR 309/90. La non applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 89 DPR 309/90, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'art.
4-bis O.P., deve essere intesa non nel senso che il tossicodipendente imputato per uno dei suddetti delitti non possa usufruire degli arresti domiciliari per sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116 del citato DPR, ma che 2 е non vi è l'obbligo di disporre gli arresti domiciliari, salvo che non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Pertanto il giudice deve valutare l'esistenza delle esigenze cautelari secondo gli ordinari criteri di cui agli artt. 274 e 275 c.p.p. e non limitarsi a considerare come ostative soltanto le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza (V. Sez. 4 sent. n. 4183 del 14.11.2007, Rv. 2386 75). Si deve anche precisare che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 231 dell'11.5.2011, È costituzionalmente illegittimo l'art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui d.P.R. 1990, all'art. 74 del 9 ottobre n. 309, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non esigenze cautelari non fa salva, altresì, l'ipotesi in sussistono cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. E pertanto l'art. 275/3 c.p.p. non imponeva, dopo la suddetta pronuncia della Corte Costituzionale, il divieto di applicare misure cautelari diverse dalla detenzione in carcere, in caso di sussistenza di esigenze cautelari. Queste, come si è anticipato, secondo il Tribunale del riesame possono essere soddisfatte nel caso di specie solo con la detenzione in carcere del De ON, in ragione della spiccata pericolosità sociale del predetto e dell'alto rischio di recidiva specifica, risultando l'imputato non solo gravato da precedenti penali, ma anche inserito in ambienti criminali che trafficano in sostanze stupefacenti. Il giudizio del Tribunale, essendo adeguatamente motivato, non è censurabile in questa sede di legittimità, e non possono essere apprezzati i motivi, sostanzialmente in fatto, con i quali il ricorrente ha sostenuto l'affievolimento delle esigenze cautelari. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario in cui si trova detenuto il ricorrente, ai sensi dell'art. 94/1-ter disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma in data 6 marzo 2012 Il Presidente Il Consigliere estensore POSITATAro Chieffi Luigi Pietro Caiazzo 1 NORLLERIKĀ. He 1 2 SET. 2012 IL CANCE! FRE