Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/04/2001, n. 5904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5904 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
i Con REPUBBLICA ITALIANA ESENTE DA REGISTRAZIONE IN NOME DEL POPOLO ITALIAN LA CORTE SU REM590 O'NE Oggetto Risarcimento del SEZIONE TERZA CIVILE danno da incidente stradale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 2816/99 Dott. Ugo FAVARA - - Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Cron.12635 Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere Rep. Dott. Donato CALABRESE Rel. Consigliere Ud. 20/02/01 Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GENERALI ASSICURAZIONI SPA, quale Impresa Designata per la Regione in persona dei suoi legali rappresentanti dott. Adriano Porri e Domenico Benzoni, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA LOTARIO 8, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GURGO, difesa dall'avvocato ERASMO AUGERI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
VE, NG OL, RR RA NG ENRICO, ALPI ASSIC SPA, ALPI ASSIC IN LCA;
2001 - intimati 350 avverso la sentenza n. 80/98 del Giudice conciliatore 1 di NAPOLI, emessa il 16/4/1998, depositata il 20/04/98; RG.3594/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza n. 80 del 1998 il giudice concilia- tore di Napoli, decidendo sulla domanda di risarcimento proposta da FR AV EL nei confronti di ND ed IC IL, della Alpi Assicurazioni s.p.a. e delle Assicurazioni Generali s.p.a. (quale im- presa designata alla liquidazione dei danni per conto del Fondo di garanzia delle vittime della strada): ha ritenuto che l'incidente (del 24.1.1992) nel quale la vettura dell'attore aveva riportato danni si era verificato per colpa esclusiva di ND Angelil- lo, che conduceva l'autovettura di IC IL in stato di ebbrezza alcoolica;
- ha condannato solidalmente proprietario e condu- cente al pagamento di L. 1.000.000, oltre accessori;
ha rigettato la domanda nei confronti della Alpi Assicurazioni in quanto il veicolo dell'IL non 2 risultava assicurato presso detta società ed ha dichia- rato la sentenza opponibile alle Assicurazioni Generali s.p.a. quale impresa designata.
2. Le Assicurazioni Generali ricorrono per cassa- zione sulla base di due motivi. Nessuno degli intimati ha svolto attività difensi- va. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo è dedotta "nullità della sen- tenza per mancante о insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia", nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4, c.p.c., 100 c.p.c., 19, comma 1, lettera b), della legge n. 990 del 1969, 2697 c.c., in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., per avere il giudice conciliatore ritenuto che del danno dovesse rispondere l'impresa designata in alcun modo spiegarneper la regione Campania senza le ragioni. motivo 2. Col secondo è denunciata violazione dell'art. 100 c.p.c. e 19, comma 1, lettera b) della legge 24 di- cembre 1969, n. 990 per avere il giudice di pace omesso di considerare che la seconda disposizione nega la ri- sarcibilità dei danni provocati alle cose da veicolo privo di copertura assicurativa e che il testo modifi- cato dalla legge 19.2.1992, n. 142 (art. 31), entrata 3 in vigore successivamente all'incidente, comunque con- templa la risarcibilità dei danni alle cose solo per la parte eccedente l'ammontare di 500 ECU.
3. La censura di cui al secondo motivo, il cui esa- me è logicamente preliminare, è fondata. L'art. 19, comma 2, della legge n. 990 del 1969, nel testo precedente la modifica di cui all'art. 31 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (non applicabile in quanto l'incidente s'è verificato in epoca anterio- re) non contemplava la risarcibilità dei danni prodotti alle cose da veicoli privi della copertura assicurativa (ipotesi contemplata dall'art. 19, comma 1, lettera b), com'è incontestato essere nella specie avvenuto. La s.p.a. Assicurazioni Generali, quale impresa de- signata alla liquidazione per conto del Fondo di garan- zia per le vittime della strada, non era conseguente- mente tenuta a rispondere del danno. Q La sentenza va, pertanto, cassata senza rinvio nella parte in cui ha dichiarato la sentenza opponibile alla predetta società, nei confronti della quale la domanda va rigettata ai sensi dell'art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
4. Resta assorbito il primo motivo del ricorso. Si ravvisano giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità e, limi- 4 tatamente al rapporto tra l'attore e la s.p.a. Assicu- razioni Generali, quelle del giudizio di merito.
P.Q.M.
la corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il primo, cassa in relazione senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui ha di- chiarato la sentenza opponibile alla s.p.a. Assicura- zioni Generali e, decidendo nel merito, rigetta la do- manda proposta nei confronti della predetta società, compensando tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità e, limitatamente al rapporto processuale tra il EL e le Assicurazioni Generali, quelle del giudizio di merito. Roma, 20 febbraio 2001 Il consigliere estensore Il Presidente Ug. Jarang buchumi E N O I Z A ✓ CANCELLIERE C1 R T NN IS S I G E R A Depositata in Cancelleria D E T Oggi, lì 20 APR. 2001 + N E S E IL CANCELLIERE A NN IS P U S I N A E Z O