Sentenza 14 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2004, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
DE LE PP;
- intimata -
avverso la sentenza n. 177/00 del Tribunale di REGGIO CALABRIA, depositata il 01/12/00 - R.G.N. 133/98;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 18/06/03 dal Consigliere Dott. DI IASI Camilla;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO GIOVANNI, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, accolga il ricorso, con le conseguenti statuizioni.
CONSIDERATO IN FATTO
- Che il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava inammissibile l'appello proposto dal Ministero dell'Interno avverso la sentenza pretorile che aveva riconosciuto il diritto di SE De EO alla richiesta indennità di accompagnamento;
- che il Tribunale motivava la dichiarata inammissibilità in relazione alla intempestività dell'atto di impugnazione, in quanto depositato in data 14.4.1998, mentre la sentenza impugnata risultava pubblicata in data 12.4.1997;
- che la predetta sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dal Ministero dell'Interno;
- che nessuno si è costituito per SE De EO.
RITENUTO IN DIRITTO
- Che con unico motivo il Ministero ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 434, 155 e 327 c.p.c., nonché per vizi di motivazione, rilevando che la declaratoria di inammissibilità sarebbe stata erroneamente pronunciata in quanto, essendo il 12 e 13 aprile 1998 giorni festivi, il termine di decadenza previsto dall'art. 327 c.p.c. doveva intendersi prorogato, ai sensi dell'art. 155 c.p.c., al primo giorno non festivo successivo;
- che il ricorso è manifestamente fondato, atteso che effettivamente i giorni 12 e 13 aprile 1998 risultano festivi (domenica di Pasqua e lunedì Dell'Angelo) e che, a norma dell'art. 155 ult. comma c.p.c., se il giorno di scadenza di un termine è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo;
- che, pertanto, conformemente alla richiesta del Procuratore generale, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice equiordinato;
- che nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio alla luce dell'art. 152 disp. atto c.p.c. nel testo anteriore alla riforma introdotta dal d.l. n. 269 del 2003, nella specie inapplicabile ratione temporis.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Reggio Calabria. Nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004