Sentenza 10 marzo 2016
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Integra il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso la condotta di chi si fa intestare fittiziamente, in ripetute occasioni, beni immobili riconducibili alla compagine criminale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2016, n. 13444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13444 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2016 |
Testo completo
1 3 4 4 4/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez. 355 Domenico Carcano Andrea Tronci CC 10/03/2016- Giorgio Fidelbo R.G.N. 6190/2016 Angelo Capozzi Antonio Corbo - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RR OR, nato il [...] avverso l'ordinanza del 30/11/2015 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Agnello Rossi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori di fiducia dell'indagato, avvocati Angelo Raucci e Carlo Taormina, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 30 novembre 2015, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato l'ordinanza che ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di OR RR in ordine al delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso denominata "clan dei casalesi", per avere fornito stabile apporto alla stessa facendosi intestare fittiziamente, in ripetute occasioni,Ал diversi beni immobili riconducibili alla compagine criminale facente capo alla famiglia VO.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la precisata ordinanza l'avvocato Angelo Raucci, quale difensore di fiducia del RR, articolando un unico motivo. Nel motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione agli artt. 273, 192 e 292 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. Si deduce, innanzi tutto, in linea generale, che l'ordinanza è fondata unicamente sui risultati derivanti dalle intercettazioni effettuate sui veicoli in uso al coindagato TO CC e non ha fatto buon governo della regola, tipizzata dalla giurisprudenza, secondo cui gli elementi acquisiti mediate captazioni telefoniche o ambientali debbono essere affidabili, numerosi, concordanti, pregnanti e di non difficile interpretazione. Si aggiunge, poi, che il RR non risulta accusato da nessuno dei numerosi collaboratori di giustizia sentiti nel corso del procedimento, né intestatario di alcun bene riconducibile al clan VO, né "coperto" da protezioni di TO CC, ma anzi tenuto sotto pressione» da questo, in favore della cosca operante in Mondragone/Sessa Aurunca, né legato da intense frequentazioni con predetto CC (dagli atti si evincono due soli incontri tra i due) o con altri sodali. Si rappresenta, inoltre, con riferimento al contenuto delle singole conversazioni intercettate ed utilizzate nell'ordinanza impugnata, che: a) nessuna chiarezza risulta in ordine alla causale alla base delle pressioni della cosca operante in Mondragone/Sessa Aurunca per rintracciare il "rosso" (tale vicenda risulta dalla conversazione tra TO CC e RA VO del 12 dicembre 2012, ore 18,47); b) il RR, sebbene convocato al cospetto dei "GO" dal CC, rifiutò di presentarsi alla riunione (cfr., in particolare, conversazione tra TO CC e RA VO del 12 dicembre 2012, ore 20,07); c) alcuni giorni dopo, il RR, al cospetto del CC che gli riferiva delle lamentele dei "GO" per una sua «cattiva azione», aveva affermato di essere stato minacciato, tanto da voler reagire o rivolgendosi ai Carabinieri о mandando a sparare», aveva ricevuto dall'interlocutore, pur ritenuto figura di primo piano dell'organizzazione, non una manifestazione di solidarietà, ma l'invito ad operare una scelta (ma tu se tu lo devi mandare a sparare al cristiano ... che c'entra la caserma ... vuoi fare il *** camorrista vuoi bussare a due portoni io sono abituato a bussare ad un LOD M portone solo ...»), ed aveva replicato di essere «dentro la legalità», di non aver 2 alcun rapporto con i precisati soggetti, e di dedicarsi ad operazioni di intermediazione immobiliari cui erano rigorosamente estranei soggetti di spessore criminale (cfr. conversazione tra TO CC e OR RR del 24 dicembre 2012, ore 11,53); d) qualche ora più tardi dell'incontro appena indicato, il RR, entrato nel panico, aveva contattato telefonicamente il CC, facendo confusione con il nome dello stesso, appellandolo AS O», invece che «AS TO», e gli aveva rappresentato i dettagli dell'attività lavorativa da lui lecitamente svolta in materia di speculazioni immobiliari e di interventi edilizi, prospettandogli possibili collaborazioni in proposito (cfr. conversazione tra TO CC e OR RR del 24 dicembre 2012, ore 13,16); e) trascorsi pochi giorni, il CC, in compagnia di RA VO, aveva incontrato il RR, gli aveva rappresentato di aver chiarito con i "GO” («Quel fatto là ci chiarimmo, alla fine si dovevano comprare un pezzo di terra e dovevano chiedere un piacere a te e si arrabbiarono perché dissero come mai, ha comprato tanta terra questo di qua e noi gli chiediamo un piacere e non vuole venire»), senza fare alcun riferimento al compimento di attività illecite (l'evocazione del rischio di un sequestro è desunta da un'unica parola che, nel contesto in cui viene pronunciata, dà adito ad un ventaglio di possibilità del tutto inesplorate»), e, poi, appena l'odierno ricorrente si era allontanato, lo aveva preso in giro, descrivendolo come fortemente impaurito (cfr. conversazione tra TO CC e OR RR del 30 dicembre 2012, ore 18,20). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che attiene esclusivamente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione ad associazione mafiosa, è infondato per le ragioni di seguito precisate.
2. La condotta oggetto della contestazione provvisoria è quella di aver fornito uno stabile apporto all'associazione mediante la disponibilità, in ripetute occasioni, a rendersi intestatario fittizio di beni immobili per conto del clan VO. In linea di principio, tale condotta, se dimostrata ovviamente, nelle procedure cautelari personali, a livello di gravità indiziaria -, è idonea ad integrare l'elemento oggettivo del reato di partecipazione ad associazione mafiosa. della partecipazione di un imprenditore ad una associazione per delinquere diАл E' vero che, secondo un precedente giurisprudenziale di legittimità, la prova 3 stampo mafioso non può essere desunta dal solo fatto che egli si sia reso disponibile a fungere da formale intestatario di una impresa, o di sue quote, a favore di un esponente del sodalizio criminale, effettivo titolare e gestore dell'attività economica, trattandosi di espediente utilizzabile anche al solo fine di eludere divieti di natura civilistica o di celare interessi illeciti non riconducibili alla cosca (così Sez. 1, n. 43901 del 10/10/2013, Greco, Rv. 257814). Tuttavia, questa decisione aveva ad oggetto l'intestazione di un'unica impresa facente capo ad un ben determinato individuo, la cui posizione nell'ambito dell'organizzazione criminale di riferimento non era chiara;
nel caso di specie, invece, si assume la stabile e consolidata disponibilità dell'indagato a rendersi intestatario di beni immobili in favore di una pluralità di aderenti al sodalizio delinquenziale. Non può trascurarsi, invero, che la ripetuta intestazione fittizia di immobili per conto di una pluralità partecipi di un sodalizio criminale, funzionale ad evitare il rischio che i beni siano sottoposti a sequestri o confische, ed eseguita nell'ambito di rapporti di consolidata disponibilità, deve ritenersi riferita al sodalizio nel suo complesso, e tale da consentire alla cosca medesima di accrescere la propria capacità economica e quindi consolidare la propria presenza criminale sul territorio (cfr., in termini analoghi e per conclusioni sostanzialmente simili, Sez. 2, n. 49093 del 01/12/2015, Cangiano, Rv. 265286, la quale ha ravvisato la configurabilità dei gravi indizi del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in riferimento alla condotta di un imprenditore che aveva predisposto meccanismi fraudolenti tesi ad ottenere, in violazione del divieto di frazionamento degli acquisti, l'aggiudicazione di appalti di prestazioni e servizi sempre al medesimo gruppo, giacché in tal modo si era consentito al sodalizio criminoso di esercitare il controllo sulle procedure di gara e di accrescere la propria capacità economica, consolidando la propria presenza criminale sul territorio).
3. Per quanto attiene specificamente alla ricostruzione dei fatti, il discorso giustificativo della decisione impugnata si articola in più aspetti. Innanzitutto, prima di trattare della posizione del RR, i giudici del riesame indicano in TO CC colui che, per «l'autorità e il prestigio acquisiti» in seno alla consorteria dei casalesi quale esponente del gruppo facente capo alla famiglia TT, era divenuto «la persona di riferimento per la risoluzione dei dissidi insorti tra le varie componenti del clan», come comprovato da numerosi episodi, specificamente indicati, ed anche relativi a contrasti con la compagine dei «GO», capeggiata da NC AL. Proprio muovendo da questa premessa, il Tribunale osserva che, nel contrasto 4 M manifestatosi tra OR RR e NC AL, TO CC non contraddice il [...] vincolo di solidarietà» con l'odierno ricorrente, ma si preoccupa di mettere acqua sul fuoco al fine di evitare che la situazione sfociasse in un conflitto più ampio tra i due gruppi criminali [i "casalesi" e i "GO"]>>, e di svolgere una «funzione di mediazione e composizione del conflitto in atto». L'ordinanza, poi, sottolinea che il vincolo di solidarietà tra il RR ed il clan emerge da numerose affermazioni pronunciate dal medesimo nel corso delle conversazioni intercettate, in particolare in quella del 24 dicembre 2012, ore 11,53. A tal fine, sono in primo luogo richiamate le parole con cui il ricorrente oppone resistenza alla proposta di risolvere la controversia in luoghi diversi da Casal di Principe. Sono poi messe in rilievo le affermazioni con cui, nel corso del medesimo dialogo, il RR rappresenta i suoi rapporti con numerosi esponenti del clan, da cui ha ricevuto concrete promesse di solidarietà, ed evidenzia le ragioni concrete di tali collegamenti, indicando la sua collaborazione ad operazioni di compravendite immobiliari quale «persona pulita». Il Tribunale, a questo punto, richiamando le conversazioni intercettate del 30 dicembre 2012, rileva che il contrasto tra il RR ed il AL nasce dal rifiuto del primo ad accedere alla richiesta del secondo di partecipare ad un'operazione di acquisto di «un pezzo di terra», e che l'affare in questione deve ritenersi relativo ad una interposizione fittizia. Sul punto, specificamente, i giudici del riesame, dopo aver richiamato le parole del RR che evoca il pericolo di un sequestro («[...] abbiamo gli occhi addosso e non voglio che mi sequestrano la roba per stronzate di niente [...]»), osservano che la preoccupazione di subire un sequestro ha senso solo in relazione ad un'attività di intestazione fittizia, peraltro in un contesto di criminalità organizzata, e non avrebbe invece avuto alcun senso se gli fosse stata proposta un'attività del tutto lecita, come prospettato dalla difesa». Gli stessi giudici, inoltre, collegano questa affermazione con quelle della conversazione del 24 dicembre 2012, ore 11,53, allorché il RR aveva rivendicato la necessità di dover essere una «persona pulita» per il clan (il passaggio riportato è il seguente: ... io sto in mezzo a tutte però io devo essere una persona pulita ... ora ve lo dico ... sono come cose ... """ per me sono tutti quanti fratelli se è una cosa di buono dice... "ci sta un OR vedi come dobbiamo fare qua ci dobbiamo duemila pezzo di terra euro sopra tremila euro sopra compare TO andiamo là andiamoceli a CI* guadagnare " poi faccio il foglio di compromesso io dopo acchiappo il *** troviamo il compratore ... ce lo vediamo... qua dentro ... e guadagniamo tutti quanti ...>>). L'ordinanza, poi, rappresenta che l'attività del RR come acquirente 5 "A fittizio di immobili è riscontrata dal fatto, posto anche a fondamento di un decreto di sequestro, che il ricorrente, tra il 2010 ed il 2013, risulta essersi reso aggiudicatario nel corso di incanti tenuti presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere di numerosi beni immobili in modo del tutto sproporzionato alla propria capacità reddituale. Il Tribunale, ancora, segnala che l'inserimento del ricorrente nelle attività del clan emerge anche dal suo coinvolgimento nel settore edilizio, e in particolare delle forniture di cemento: si evidenzia che il RR, nel corso delle : conversazioni intercettate il 24 dicembre 2012, non solo dice al CC di guadagnare una «percentuale», parlandone in termini di cointeressenza con lo stesso, ma, soprattutto, ricorda l'intervento del clan per eliminare la concorrenza fattagli dal cognato del fratello.
4. Questo essendo il quadro delineato in sede di merito cautelare, deve ritenersi che le conclusioni raggiunte dal Tribunale di Napoli sono immuni da vizi logici o giuridici. Innanzitutto, non può dirsi assente, o affetta da manifesta illogicità o contraddittorietà la motivazione dell'ordinanza impugnata quando questa afferma che il rapporto tra il CC ed il RR si snoda all'interno di una logica di sinergia generale degli equilibri dell'organizzazione. Del resto, la ricostruzione secondo cui il CC miri ad evitare frizioni all'interno del clan non trascurando le ragioni del RR risulta confermata anche dalla conversazione del 30 dicembre 2012, ore 18,20, nella parte riportata pure nel ricorso della difesa («Quel fatto là ci chiarimmo, alla fine si dovevano comprare un pezzo di terra e dovevano chiedere un piacere a te e si arrabbiarono perché dissero come mai, ha comprato tanta terra questo di qua e noi gli chiediamo un piacere e non vuole venire ...>>). Più in generale, non può dirsi assente, o affetta da manifesta illogicità o contraddittorietà la motivazione dell'ordinanza impugnata laddove ritiene sussistente uno stabile collegamento tra il RR ed il clan. Va infatti rilevato, in particolare, che, nella conversazione n. 690 del 24 dicembre 2012, ore 11,53, il ricorrente: a) dapprima, nel rifiutare di incontrarsi con il AL fuori Casal di Principe, parla al plurale («li abbiamo mandati a chiamare noi sempre a casa [...] i GO tutti quanti ... sono sempre venuti loro a AL ... ora andiamo nơi là [...] i GO tutti quanti sono sempre venuti loro a AL ...>>); b) poi, fa riferimento ai suoi legami con una pluralità di persone, indicate dall'ordinanza come appartenenti alla consorteria, e alla disponibilità degli stessi a soccorrerlo («così NC ... tutti quanti ... così AN ... tutti quanti ... dice ... "se è qualcosa avvisaci a noi" ...»); c) quindi, spiega specificamente le ragioni dei suoi legami con i precisati soggetti, descrivendosi quale persona 6 pulita» che collabora ad operazioni di compravendita immobiliare che si concludono con l'acquisto finale del bene da parte di terzi («Perché quelli sono tutti amici eh... compare TO io sto in mezzo a tutte cose ... però io devo essere una persona pulita ... ora ve lo dico ... sono come per me sono tutti DEN quanti fratelli ... se è una cosa di buono dice "ci sta un pezzo di terra ... *** OR vedi come dobbiamo fare... qua ci dobbiamo duemila euro sopra tremila euro sopra .. compare TO andiamo là andiamoceli a guadagnare" ... XX poi faccio il foglio di compromesso io dopo acchiappo il troviamo il compratore ... ce lo vediamo ... qua dentro... e guadagniamo tutti quanti ...»); d) : infine, rivendica di aver eliminato la concorrenza del cognato del fratello nel settore dell'edilizia mediante il ricorso a metodi intimidatori e parlando al plurale (dopo sono andati quelli là ... gli mandiamo l'imbasciata ... glielo è andato a dire qua dentro ha detto: "i camion non partono più da qui"... hai capito? ... Eh TEX ... ...e non glieli abbiamo fatti mandare più dopo ... eh...>>). Infine, non può dirsi assente, ° affetta da manifesta illogicità o contraddittorietà la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui : ravvisa la stabile disponibilità del RR, nell'ambito di un rapporto organico, ad assicurare ai componenti del clan la partecipazione ad operazioni di compravendita immobiliare evitando agli stessi il rischio di sequestri. Estremamente significativi, ai fini della individuazione della stabile disponibilità del ricorrente ad assicurare "prestazioni" di interposizione fittizia, ovviamente sub specie di gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen., sono sia i passaggi delle conversazioni del 24 dicembre 2012 e del 30 dicembre 2012, precedentemente riportati, sia gli accertamenti relativi alle aggiudicazioni degli incanti tenuti presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere tra il 2010 ed il 2013. Non può trascurarsi, inoltre, il collegamento che il RR opera, con immediatezza e contestualità, nell'ambito della conversazione del 24 dicembre 2012, tra la "protezione" che egli vanta come assicuratagli dagli esponenti del clan e la circostanza «io sto in mezzo a tutte cose», meglio esplicitata nel suo essere «persona pulita», che partecipa ad operazioni di intermediazione immobiliare.
5. L'infondatezza delle doglianze formulate impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese M processuali. 7 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. Così deciso 10 marzo 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Domer CarcanoAntonio Corbo Autors. Coch DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 4 APR 2016 IL A M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P U CORTE SUP C Pier Esposito ! 8