Sentenza 25 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/01/2002, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2002 |
Testo completo
E 1 N 6 O 8 I 9 Z 5 1 / . A 4 R / N T 6 S 2 0066172 I . R . G . E L .P N L R D A A BLICA ITALIANA . L T A E B D U D A IB I T E S T 1 IN N R 3 N E T 1 S E S I . E A N CORTE SUPREM Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Нареднотеме Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: rettifical/A Dott. Mario DELLI PRISCOLI - Presidente- R.G.N. 18992/99 Cron. 2411 Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere- Rep. Dott. Mario CICALA Consigliere- Ud. 09/04/01 Dott. Achille MELONCELLI Rel. Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA " N. 66172 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
AMPEX ITAL SRL;
intimato Commissioneavverso la sentenza n. 97/98 della tributaria regionale di ROMA, depositata il 08/07/98; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica *856 udienza del 09/04/01 dal Consigliere Dott. Achille ли -1- MELONCELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo 1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma 18 maggio 1998, n. 097/05/98, depositata 1'8 luglio 1998, è confermata la decisione di primo grado, che ha accolto il ricorso presentato dalla Ampex Italiana Srl, già Spa, avverso l'avviso di rettifica n. 846735, relativo all'IVA 1987. La sentenza è così motivata: l'appello dell'ufficio non può trovare accoglimento perché non sono stati forniti in sede di appello elementi tali da inficiare la decisione di primo grado compiutamente motivata e condivisa dalla Commissione tributaria regionale di Roma;
come rilevato in primo grado, infatti, l'ufficio non ha fornito valida prova contraria al fatto che la società, con cui la contribuente aveva concluso un contratto di agenzia (società Awosa), avesse sede in Svizzera e che, pertanto, le operazioni poste in essere non dovessero ritenersi imponibili per difetto del requisito della territorialità.
2. Il Ministero delle finanze ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma 18 maggio 1998, n. 97/5/98, avvalendosi dei seguenti motivi: 1) omessa e contraddittoria motivazione su un Lall punto decisivo della controversia, con riferimento l'articolo 360, n. 5, cpc;
2) violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'articolo 54 DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Il ricorso conclude con la richiesta di cassazione della sentenza impugnata, con vittoria di spese, competenze ed onorari. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si fa valere l'omessa e la contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360, n. 5, cpc. Si sostiene figuardo che la sentenza impugnata sarebbe insufficientemente motivata, perché non si comprende se i giudici abbiano basato il proprio convincimento sull'esame delle prove fornite in sede di appello o si siano limitati pedissequamente a confermare la decisione di primo grado. La seconda ipotesi appare più probabile, visto che un accurato esame della documentazione, da cui risultava l'esistenza di validi elementi probatori, avrebbe potuto inficiare la decisione di primo grado e portare i giudici a una decisione diversa. Il motivo è infondato. Infatti, risulta evidente dalla sintesi della sentenza impugnata effettuata al punto 1. delle premesse, che il giudice di secondo grado ha basato la propria decisione sulle prove fornite dall'Ufficio in sede di appello, che sono state giudicate insufficienti. La sentenza, quindi, non solo è fornita di motivazione, ma non è nemmeno contraddittoria.
2. Con il secondo motivo di ricorso il Ministero delle finanze fa valere la violazione e la falsa applicazione dell'art. 54 DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Si sostiene al riguardo che l'art. 54 stabilisce che l'ufficio possa provvedere alla rettifica delle dichiarazioni anche nel caso in cui l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti da dichiarazioni di altri soggetti o da verbali relativi ad Lite ispezioni eseguite ne confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio. Nel caso in esame, a pagina 2 del processo verbale di contestazione, redatto a carico della Ampex Italiana Spa, è evidenziato che il processo verbale fa seguito e si richiama ad altro processo verbale redatto nel confronti della Ampex World Operation S.A. (Awosa). Dall'esame di quest'ultimo risulta chiaramente che la Guardia di finanza, in sede di verifica, ha accertato che la società Awosa aveva fittiziamente la sede in Svizzera, ma svolgeva effettivamente la propria attività come una vera e propria impresa commerciale residente nel territorio dello Stato italiano, per cui i rapporti intrattenuti con altre imprese italiane e relativi alle operazioni imponibili dovevano essere assoggettati ad IVA. Pertanto, qualora il giudice a quo avesse correttamente applicato l'art. 54 DPR 26 ottobre 1972, n. 633, non avrebbe तप potuto far altro che ritenere compiutamente provata la fittizietà dello stabilimento in Svizzera della sede della Awosa conseguentemente, la sussistenza di maggiori operazioni imponibili. Il motivo è inammissibile. Infatti, le argomentazioni addotte a suo новь sostegno non ✓ mano la mancanza di specificità della censura, che fa menzione di documenti istruttori del procedimento amministrativo tributario, senza trascrivere quella parte di testo & necessaria fondare l'impugnazione nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
3. Poiché la controparte non si è costituita in giudizio, non sussistono i presupposti perché sia adottata una pronuncia sulle spese.
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la Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 9 aprile 2001 Il relatore ed estensore Il Presidente Mano Allli Sunoh Meloncell E IL CANCELLIERE C1 N 6 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 8 5 O 9 I NZ ST . 1 25 GEN. 2002 Z / N 4 A I - / R R 6 Oggi IL CANCELLIERE C1 B T 2 A . S . I L T R InnocenteST . L G U P A E . B A D R . I D B L R A E E T T D T A 1 I I N S 3 R E 1 N S E E . S E T N I A A M