Sentenza 13 aprile 2017
Massime • 1
Ai fini del trattamento sanzionatorio del reato continuato occorre applicare una sola pena, dello stesso genere e della stessa specie di quella del reato più grave, anche quando l'aumento apportato ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. abbia ad oggetto reati satellite appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee o di specie diversa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo l'aumento a titolo di continuazione con la pena della reclusione per un reato satellite di competenza del giudice di pace).
Commentari • 5
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Chieti, all'esito di rito abbreviato, con cui Andrea E. è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa per i reati di cui agli artt. 56, 624 e 707 c.p., commessi il 2 ottobre 2021, applicata l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p., ritenuta equivalente alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, e considerata la continuazione criminosa tra gli stessi reati. La pena del reato continuato è stata poi complessivamente ridotta di un terzo, ai sensi dell'art. 442, comma 2, c.p.p. La condanna è …
Leggi di più… - 2. Alle Sezioni Unite la questione dell'ammissibilità dellaRiccardo Bertolesi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo dell'ordinanza annotata clicca in alto su "visualizza allegato". Si segnala che la trattazione del ricorso, da parte delle S.U., è stata fissata per il 21 giugno 2018. 1. La disciplina del reato continuato torna ancora una volta all'attenzione delle Sezioni Unite. Con l'ordinanza in epigrafe, la IV sezione della Corte di cassazione ha richiesto al Supremo Collegio di risolvere il seguente quesito: “se sia ammissibile la continuazione tra reati puniti con pene eterogenee” e “se, in ossequio al favor rei, ferma la configurabilità della continuazione tra reati puniti con pene eterogenee, ove il reato più grave sia punito con la pena detentiva e quello satellite …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 4. Reato continuato, concorso di reati, pena, criteri di determinazione, aumento, pene eterogenee previste per i reatiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 novembre 2018
- 5. La continuazione quando è applicabile nel diritto penale?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 ottobre 2018
La continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee. Nei casi di reati puniti con pene eterogenee (detentive e pecuniarie) posti in continuazione, l'aumento di pena per il reato satellite va comunque effettuato secondo il criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena previsto per il reato satellite, nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave andrà …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2017, n. 26450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26450 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2017 |
Testo completo
26450-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 13/04/2017 Composta da: Sent. n. sez. 1117/2017 PAOLO ANTONIO BRUNO -Presidente REGISTRO GENERALE MARIA VESSICHELLI N.51750/2015 CATERINA MAZZITELLI PAOLO MICHELI -Rel. Consigliere - FERDINANDO LIGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR RA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 05/06/2015 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere FERDINANDO LIGNOLA Udito il Procuratore Generale in persona del PERLA LORI che ha concluso per Il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, dott.ssa Perla Lori, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
il difensore della parte civile, avv. Paola Armellin, ha concluso per iscritto, depositando nota spese. RITENUTO IN FATTO 1. AR RA ricorre in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 5 giugno 2015, che ha confermato la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti il 22 maggio 2013 dal Tribunale di Reggio Emilia, in ordine ai reati cui agli artt. 614 e 582 cod. pen.. 2. L'atto di impugnazione, sottoscritto dal difensore avv. Domenico Noris Bucchi, è affidato a due motivi.
2.1 Con il primo motivo si denuncia violazione dell'articolo 606, lettere b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 81 cod. pen., poiché in difetto di contestazione la Corte non avrebbe potuto applicare al delitto di lesioni la pena della reclusione (1 mese, in aumento rispetto alla pena di 4 mesi applicata per il reato di violazione di domicilio), meno favorevole di quella applicabile ex art. 63 del D. Lgs. 274/2000. Il ricorrente giudica detta pena illegittima.
2.2 Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'articolo 606, lettere b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 53 della legge 689 del 1981, per A l'omessa sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, motivata sulla base dei precedenti penali, per una pena inferiore ai 3 anni di reclusione ed in considerazione dell'intensità del dolo, trascurando invece altri elementi che deponevano in senso favorevole, quali la lievità delle lesioni, giudicate guaribili in solo 4 giorni e il contesto di conflittualità, dovuto a ragioni di vicinato nel quale si inserisce la vicenda.
3. Il difensore della parte civile, avv. Paola Armellin, ha fatto pervenire in data 12 aprile 2017 note di udienza, con le quali si chiede il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Le doglianze del ricorrente attengono tutte al trattamento sanzionatorio, sotto il duplice profilo del mancato riconoscimento dell'illegittimo aumento di ena ex art. 81 cod. pen., in assenza di contestazione sul punto, nonché per l'omessa sostituzione della pena detentiva con misura alternativa.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
2.1 Va dato atto del costante orientamento giurisprudenziale, non 2 contrastato da pronunce di segno contrario, per il quale non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione di condanna in cui è ritenuta la sussistenza della continuazione tra più condotte e non un unico fatto di reato, anche nel caso in cui non vi è nel capo di imputazione il riferimento all'art. 81 cod. pen., posto che ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto e non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati (tra le ultime, Sez. 5, n. 9706 del 30/01/2015, Rossitto, Rv. 262592).
2.2 Quanto alla legittimità della pena, i giudici di merito hanno determinato la sanzione in ottemperanza ai principi espressi in più occasioni da questa Corte: una volta ritenuta la continuazione tra più reati, le sanzioni originariamente previste per le violazioni minori non esplicano più alcuna efficacia, dovendosi solo aumentare la pena prevista per la violazione più grave, a prescindere da quella comminata per i reati satelliti, dato che la nuova unità che si viene a comporre disancora questi ultimi dalle rispettive specifiche sanzioni edittali. Come anche rilevato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 312 del 1988), costituisce una pena legale non solo quella stabilita dalle singole fattispecie incriminatrici, ma anche quella risultante dalle varie disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio, quali sono, appunto, tra le altre, quelle concernenti il reato continuato (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, non massimata sul punto. Precedentemente, Sez. U, n. 4901 del 26/11/1997, Varnelli, Rv. 209487; Sez. U., n. 748 del 12/10/1993, Cassata, Rv. 209487; Sez. U, n. 4901 del 27/03/1992, Cardarilli, Rv. 191128-29; Sez. U, n. 5690 del 07/02/1981, Viola, Rv. 149259-14926). L'avere il legislatore espressamente disciplinato questa possibilità con h conseguente previsione sanzionatoria, consente di affermare che non vi è violazione del principio di legalità, dovendosi ogni norma incriminatrice leggere, per quanto riguarda l'aspetto punitivo, come se essa contenesse un'eccezione derogativa della sanzione per il caso che la violazione contemplata vada a comporre un reato continuato. Qualora l'aumento della sanzione del reato principale venisse calcolato sulla base della pena qualitativa edittalmente prevista per il reato o i reati satellite, si violerebbe il preciso disposto normativo che prevede un aumento della pena base determinato per la più grave delle violazioni e non mediante aumenti derivati da pene di specie diversa.
3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Nel caso di specie la Corte d'appello non ha mancato di motivare il diniego di sostituzione della pena detentiva, facendo riferimento alla insistenza aggressiva dell'azione del prevenuto (non fermatosi neppur dopo l'intimazione ad uscire dalla proprietà privata altrui) ed all'intensità del dolo, atteso che l'azione lesiva si espresse in plurimi atti di percossa, con pugno e calcio. 3 Siffatta linea argomentativa non presta il fianco a censura, rendendo adeguatamente conto delle ragioni della decisione adottata;
d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che nel discrezionale giudizio complessivo, assumono eminente rilievo (Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717; si veda anche Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, Di Pasquale, Rv. 256725, per la quale "la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perchè i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni").
4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, con le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro duemila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 aprile 2017 Il consigliere estensore Il presidente Ferdinando Lignola Paolo Antonio Bruno PN REB DEPOSITATA IN CANCELL addi 26 MAG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carries Leguese ou un 4