Sentenza 28 luglio 2003
Massime • 1
La regola contenuta nel terzo comma dell'art. 95 legge fall. - secondo la quale, se il creditore risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione nel caso che non si voglia ammettere il creditore al passivo del fallimento - comporta che, qualora il curatore abbia proposto impugnazione e il creditore abbia chiesto appello incidentale la corresponsione degli interessi sul proprio credito, la relativa sentenza non può statuire la condanna della curatela del fallimento appellante, ma deve limitarsi a condannare il debitore (nella specie, la fallita società irregolare e i soci illimitatamente responsabili).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2003, n. 11580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11580 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE VA - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. GIACALEONE Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO della S.n.c. irregolare tra UN OC, SA CI e SE OC nonché dei predetti soci illimitatamente responsabili, in persona del curatore avv. VA Nicolosi, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Faro del foro di Catania, per procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
TO EL;
- intimato -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Catania in data 10 agosto 1999, n. 2956 (R.G.N. 3876/1994);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 5/12/2002,la relazione della causa svolta dal Cons. Dr. Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Massimo Fedeli che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
VA LL conveniva davanti al Pretore del lavoro di Trecastagni ZI IT, titolare dell'omonima impresa, e, deducendo di avere prestato attività lavorativa in favore di costui come impiegato di 2^ livello sin dal 1 novembre 1984, con orario dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, compreso il sabato, con straordinario giornaliero anche nei giorni festivi, fruendo delle ferie solo per cinque giorni l'anno e percependo una retribuzione inferiore a quella prevista dal contratto collettivo, ne chiedeva la condanna al pagamento della complessiva somma di lire 133.505.005, oltre accessori.
Nella contumacia del convenuto, il Pretore, con sentenza del 30 luglio 1993, in accoglimento parziale della domanda, condannava il IT alla corresponsione di lire 84.511.568, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Avverso la decisione proponeva gravame il fallimento, nel frattempo intervenuto, della s.n.c. irregolare tra ZI IT, SA RO e US IT nonché dei predetti soci illimitatamente responsabili chiedendo il rigetto delle pretese. Il lavoratore proponeva a sua volta appello incidentale chiedendo la condanna di controparte alla corresponsione di quanto dovutogli per lavoro straordinario e interessi.
Il Tribunale di Catania, all'esito dell'espletamento di consulenza tecnico contabile, con sentenza del 10 agosto 1999, in parziale riforma della pronuncia pretorile, condannava il fallimento al pagamento in favore del LL della complessiva somma di lire 24.291.877 (in luogo di quella di lire 84.511.568), oltre rivalutazione monetaria e interessi, dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo, confermando nel resto. Il fallimento ha proposto ricorso per Cassazione con tre motivi. L'intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciandosi omessa motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per non avere considerato che il lavoratore aveva depositato, a sostegno delle sue pretese, soltanto il contratto collettivo del settore commercio relativo all'anno 1983,e non tutti quelli riguardanti l'intero periodo lavorativo, sicché dal mancato soddisfacimento dell'onere probatorio sarebbe dovuto discendere il rigetto della domanda avvero la declaratori di nullità del ricorso enterdittorio per difetto agli elementi essenziali.
Il motivo va rigettato perché infondato.
È opportuno ricordare che il Tribunale, avvalendosi del potere sovrano di apprezzamento della prova (vedi Cass., 7 novembre 2000, n. 14472, 10 maggio 2000, n. 6023), ha ricostruito la situazione di fatto accertando, in base alle dichiarazioni dei testi escussi, lo svolgimento da parte del LL, nel periodo e secondo l'orario dedotto, di mansioni di direzione e di coordinamento del lavoro degli altri impiegati, agli ordini e alle direttive del IT. Quindi il Tribunale, dopo avere rilevato l'inadeguatezza dei compensi di fatto corrisposti - come indicati in ricorso e non contraddetti da controparte attraverso la produzione di buste paga, in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disimpegnate - e l'inapplicabilità del CCNL del settore commercio prodotto, data la mancanza di prova dell'iscrizione alle OOSS di categoria stipulanti, ha preso in esame soltanto come parametro orientativo, ai fini della determinazione della giusta retribuzione, ex art. 36 Cost. (cfr. tra le tante, Cass., 15 novembre 2001 n. l 4211; 26 luglio 2001, n. 10260;
vedi anche S.U., 29 luglio 2002,n. 11199), le tariffe minime ivi indicate, ulteriormente riducendole del 20% in ragione delle modeste dimensioni dell'impresa e del costo del lavoro mediamente sopportato nel locale mercato in casi analoghi.
Infine il Tribunale, condividendo sul punto i calcoli e le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, ha individuato in lire 24.981.877 il credito per differenze retributive del LL.
Trattasi di giudizio corretto nel profilo logico-giuridico e congruamente motivato, come tale incensurabile in sede di legittimità.
Con il secondo motivo, denunciandosi violazione dell'art. 95, 3 comma, della legge fallimentare, si censura l'impugnata sentenza per avere condannato il fallimento al pagamento di somme in favore del LL, senza limitare la decisione al mero accertamento del credito retributivo.
Il motivo va accolto perché fondato.
Il terzo comma dell'art. 95 della legge fallimentare prevede che:
"Se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato è necessaria l'impugnazione se non si vuole ammettere il credito". In conformità di tale norma, che costituisce una deroga alla regola della vis attractiva della procedura concorsuale (al principio, cioè, dell'unicità della sede fallimentare per l'accertamento di un credito da fare valere nel passivo del fallimento), il curatore del fallimento de quo, non intendendo ammettere il credito del LL, risultante da sentenza non passata in giudicato, ha necessariamente proposto impugnazione (cfr., Cass., 26 marzo 1983,n. 2100; vedi anche Cass., 9 marzo 1990, n. 1937; 13 dicembre 1986, n. 7492). Orbene, nelle specie, il Tribunale ha violato la detta disposizione poiché ha statuito la condanna della curatela del fallimento appellante - invece che quella della fallita società irregolare e dei soci illimitatamente responsabili - al pagamento in favore del LL della complessiva somma di lire 24.291.877, quasi che si fosse trattato di un c.d. debito di massa anziché di un debito da valere nel passivo.
Con il terzo motivo, denunciandosi violazione del D.M. 1 settembre 1998, n. 352, e della sentenza Corte Costituzionale n. 204 del 1989
nonché omessa motivazione sotto altro profilo, si deduce che il Tribunale ha condannato la curatela a pagare la complessiva somma di lire 24.291.877, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, calcolati sul capitale originario, dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo, senza considerare che, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, la rivalutazione e gli interessi legali sui crediti di lavoro decorrono, a seguito della dichiarazione di fallimento del datore di lavoro, solo fino alla data di esecutività dello stato passivo, che nella specie era quella del 5 luglio 1994.
Nè tanto meno il Tribunale ha tenuto conto dell'art. 2 del D.M. 1^ settembre 1998, n. 352, che in subiecta materia ha previsto modalità e tempi nella determinazione degli accessori. Il motivo va rigettato perché infondato.
Il fallimento appellante non ha censurato, secondo quanto si evince dall'esame del relativo ricorso, la statuizione del giudice di primo grado riguardante gli interessi legali (oltre che la rivalutazione monetaria),da calcolarsi sul capitale originario dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo.
Ne discende che, essendosi sul punto formato il giudicato implicito, la relativa questione non può più essere discussa in questa sede. L'impugnata sentenza deve perciò essere cassata in relazione al secondo motivo di ricorso, rigettati il primo e il terzo. La Corte, ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide la causa nel merito e dichiara che il credito del LL nei confronti della fallita s.n.c. irregolare e dei soci illimitatamente responsabili in proprio, è quello di lire 24.291.877, pari ad EURO 12.545,71, confermando nel resto. Compensa le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettati il primo e il terzo;
cassa in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara che il credito del LL nei confronti della fallita s.n.c. irregolare e dei soci in proprio è quello di lire 24.291.877, pari ad EURO 12.545,71; conferma nel resto;
compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2003