Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2003, n. 11580
CASS
Sentenza 28 luglio 2003

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La regola contenuta nel terzo comma dell'art. 95 legge fall. - secondo la quale, se il creditore risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione nel caso che non si voglia ammettere il creditore al passivo del fallimento - comporta che, qualora il curatore abbia proposto impugnazione e il creditore abbia chiesto appello incidentale la corresponsione degli interessi sul proprio credito, la relativa sentenza non può statuire la condanna della curatela del fallimento appellante, ma deve limitarsi a condannare il debitore (nella specie, la fallita società irregolare e i soci illimitatamente responsabili).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2003, n. 11580
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11580
    Data del deposito : 28 luglio 2003

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