Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2002, n. 2600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2600 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU02600/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto AVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA 1 Presidente - R.G. N. 14692/99 Cron. 6247 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Rep. Consigliere Ud. 07/12/01 Dott. Raffaele FOGLIA Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TE NZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CERIONI, ANTONIO TODARO, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliata in ROMA GALLETTI ELEONORA, 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO VIA ARNO AGOSTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega 2001 4832 in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 366/99 del Tribunale di AREZZO, depositata il 25/05/99 R.G.N. 17/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso! per il rigeto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Arezzo, RA ET lamentava di essere stata ingiustamente privata dall'Inps del trattamento economico per la malattia in corso il 4 dicembre 1996, con riferimento alla sua assenza dalla abitazione in occasione della visita di controllo effettuata in tale data, visto che, in realtà, la sua assenza da casa nelle fasce orarie di reperibilità si era resa necessaria ai fini dell'effettuazione di una visita di controllo presso lo studio del suo medico, aperto solo in orario coincidente con dette fasce di reperibilità. L'Inps resisteva alla domanda, sostenendo che la lavoratrice non aveva provato il carattere necessario ed indifferibile dell'allontanamento dal domicilio. Il Pretore accoglieva la domanda, dichiarando il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'indennità di malattia. La decisione, appellata dall'Inps, era confermata dal Tribunale di Arezzo. Il giudice dell'impugnazione, rilevato che la lavoratrice, assente dal lavoro per sindrome influenzale dal 2 al 6 dicembre 1996, in continuazione di un altro precedente periodo, si era assentata dal domicilio il 4 dicembre in occasione della visita di controllo (tentata alle ore 18.50), in quanto si era recata a farsi visitare dal medico curante, presso il cui studio era rimasta dalle 18 alle 19.30, e h T osservava che la lavoratrice si era quindi recata ad effettuare, in coincidenza con il giorno e l'orario di apertura dell'ambulatorio medico, la visita di controllo necessaria ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per la ripresa del lavoro, che non sarebbe potuta avvenire in tempi e luoghi diversi, ponendo così in essere una condotta necessitata, che valeva a rendere legittima la sua mancata presenza in casa all'atto del controllo da parte del medico dell'Inps. 3 Contro questa sentenza l'Inps ricorre per cassazione, formulando un unico motivo di ricorso. La ET ha notificato (tardivamente) un controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente rilevata l'inammissabilità del controricorso, notificato il 12 ottobre 1999 e quindi - tenuta presente la non operatività della sospensione nille -feriale dei termini per le cause di lavoro e previdenziali oltre il termine, fissato dall'art. 370 c.p.c., di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, avvenuta il 14 luglio 1999. Tuttavia il difensore della parte ha ritualmente partecipato alla discussione orale, in forza della procura speciale a margine del controricorso, sulla cui validità non incide l'inamissibilità dell'atto difensivo (Cass. 11 giugno 1983 n. 4009; Cass. 22 ottobre 1984 n. 5342; Cass. 2 marzo 1995 n. 2420). L'istituto ricorrente deduce violazione dell'art. 5 d.l. 11 settembre 1983 n. 463, convertito con legge 11 novembre 1983 n. 638; dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. STRE nonche 2967 c.c.) insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo. Lamenta che il Tribunale, ritenendo implicitamente ininfluente ogni accertamento circa le specifiche motivazioni che devono sottostare al preteso giustificato motivo di assenza del lavoratore dal domicilio durante le fasce orarie, abbia violato i principi che regolano la materia. Rileva, inoltre, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, per avere il Tribunale ritenuto la necessità di una visita di controllo il 4 dicembre, mentre il periodo di malattia, secondo la prognosi del medico curante, terminava il 6 dicembre, senza pretendere la dimostrazione da parte dell'interessata delle specifiche ragioni di tali visita. Lamenta inoltre, che il Tribunale abbia ritenuto sufficiente, nonostante le contestazioni dell'Inps, un elemento di prova del tutto inadeguato, e cioè quello 4 della presenza della ET il 4 dicembre presso lo studio del suo medico dalle 18 alle 19.30, e che abbia ritenuto la condotta necessitata, senza prova che la visita non potesse effettuarsi in orari diversi o al domicilio della lavoratrice, e in giorni diversi, stante la scadenza della prognosi nel giorno 6 dicembre. Il principio di diritto, a cui il giudice di merito ha dichiarato di attenersi, non è in contraddizione con i risultati, sostanzialmente omogenei, cui questa Corte è pervenuta circa l'interpretazione della disciplina normativa sulla decadenza del lavoratore assente dal lavoro per malattia dal diritto al trattamento economico di malattia, in caso di assenza dal domicilio, senza giustificato motivo, in occasione di una visita di controllo effettuata nell'ambito delle fasce orarie durante le quali sussiste l'obbligo di reperibilità ai fini dei controlli sullo stato di salute esperibili ad iniziativa del datore di lavoro o dell'istituto previdenziale competente. E' stato precisato, infatti, che il giustificato motivo di esonero del lavoratore dall'obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo (ex art. 5, 14° comma, d.l. n. 463/83, convertito in l. n. 638/83), pur senza identificarsi con il concetto di forza maggiore, ricorre in presenza di un ragionevole impedimento, ossia di qualsivoglia serio motivo di assenza durante la fascia oraria, la cui prova è a carico del lavoratore, cosicché, ove il lavoratore deduca di essersi recato a farsi visitare dal proprio medico curante, egli deve dimostrare sia la necessità del ricorso al proprio medico curante per la verifica dell'andamento della malattia, sia l'impossibilità di recarvisi in orari diversi da quelli di reperibilità senza subire pregiudizio alla salute (Cass. 27 giugno 1994 n. 6166; Cass. 1 marzo 1995 n. 2390; Cass. 8 gennaio 1996 n. 74; Cass. 23 dicembre 1999 n. 14503). Non è, invece, sorretto da una logica ed adeguata motivazione il giudizio di fatto e in particolare l'affermazione che sussisteva la prova della necessità di un 5 controllo sul decorso della malattia che non poteva avvenire in tempi e luoghi diversi. In sostanza, a tale conclusione il Tribunale è pervenuto valorizzando la sola circostanza che la lavoratrice il giorno 4 dicembre 1996 si trovava presso lo studio del suo medico dalle 18 alle 19.30 e che il giorno 6 dicembre scadeva la prognosi per la malattia in corso, rappresentata da una sindrome influenzale per cui era stato rilasciato certificazione medica per il periodo dal 2 al 6 dicembre, in prosecuzione di altro precedente periodo. Il giudice di merito, facendo riferimento alla natura della malattia e al suo sviluppo, ha adeguatamente e insindacabilmente motivato circa la esistenza di ragioni che consigliavano una visita medica ai fini della verifica delle condizioni di salute della lavoratrice prima della ripresa del lavoro. Non ha indicato però elementi sufficienti a giustificare l'affermazione che la visita non sarebbe potuta avvenire in tempi diversi. Infatti l'affermazione - letteralmente formulata in termini poco chiari secondo cui il giorno e l'ora per cui la ricorrente aveva dimostrato la sua presenza nello studio medico costituivano il giorno e l'orario di apertura dell'ambulatorio medico, fa riferimento evidentemente al solo orario di apertura dell'ambulatorio nel giorno di mercoledì (quale era il 4 dicembre 1996), sul presupposto, non fornito di giustificazione, della necessità di una visita proprio in non al tale giorno (invece che, in particolare, nei giorni successivi), e complessivo orario settimanale di apertura dell'ambulatorio, e, più in genere, alle possibilità concretamente disponibili per la lavoratrice di conseguire il riscontro medico ritenuto necessario. Ciò è confermato dalla circostanza che nella capitolazione della prova articolata in primo grado (e non espletata, a seguito 6 della mancata contestazione delle relative circostanze da parte dell'Inps) si precisava solamente che l'orario di studio il mercoledì era dalle 17 alle 19. Il ricorso deve dunque essere accolto in relazione all'evidenziato vizio di motivazione e la causa deve essere rinviata ad altro giudice, che provvederà a nuovo esame, tenendo presente in particolare l'esigenza di una puntuale ed adeguata motivazione riguardo agli aspetti sopra evidenziati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Firenze, che provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 7 dicembre 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE SalloSa ws Tillah. 20 Amine Ravelly Слична IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 22 FEB. 2002 oggi, Cladce furelle IL CANCELLIERE T R O C 3 0 3 1 5 . T . R N A A N ' S L 0 O N 9 C C E 4 A 1 M 1 G A , E O D O L T E R T T I T S A R I N L I E G L D S E E E R O D 7