Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/1999, n. 5135
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Sentenza 26 maggio 1999

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In tema di condono previdenziale, l'art. 43 della legge n. 413 del 1992 ha la duplice finalità di eliminare il contenzioso definendo in modo rapido le controversie e di assicurare agli enti l'incasso immediato delle somme dovute a titolo di contributi, con rinunzia a quelle riscuotibili a titolo di sanzioni. La norma che opera in tutti i casi in cui il debito non è stato ancora definito perché non vi è stato l'accertamento ovvero nei casi in cui l'accertamento è controverso ma non nelle ipotesi in cui il rapporto non è controverso, per essere stato definito con l'avvenuto pagamento da parte del debitore oppure con la dichiarazione del debitore stesso, non è, per questo solo fatto, sospettabile di illegittimità per violazione dell'art. 3 Cost., rispondendo il diverso trattamento alle finalità assunte dal legislatore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/1999, n. 5135
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5135
    Data del deposito : 26 maggio 1999

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