Sentenza 26 maggio 1999
Massime • 1
In tema di condono previdenziale, l'art. 43 della legge n. 413 del 1992 ha la duplice finalità di eliminare il contenzioso definendo in modo rapido le controversie e di assicurare agli enti l'incasso immediato delle somme dovute a titolo di contributi, con rinunzia a quelle riscuotibili a titolo di sanzioni. La norma che opera in tutti i casi in cui il debito non è stato ancora definito perché non vi è stato l'accertamento ovvero nei casi in cui l'accertamento è controverso ma non nelle ipotesi in cui il rapporto non è controverso, per essere stato definito con l'avvenuto pagamento da parte del debitore oppure con la dichiarazione del debitore stesso, non è, per questo solo fatto, sospettabile di illegittimità per violazione dell'art. 3 Cost., rispondendo il diverso trattamento alle finalità assunte dal legislatore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/1999, n. 5135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5135 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Massimo GENGHINI Presidente
Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere
Dott. Ugo BERNI CANANI Consigliere
Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO Rel. Consigliere
Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MI MA, rappresentato e difeso da sè medesimo, unitamente all'Avvocato PIETRO FAMIANI presso cui elettivamente è domiciliato in Roma Via V. RENIERI 32, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE,già CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Barberini 3, presso lo studio dell'Avvocato Maurizio De Stefano, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
Esatri Esazione Tributi SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 612/96 del Tribunale di Milano, depositata il 24/01/96 R.G. n. 938/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/98 dal Consigliere Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO;
udito l'Avvocato MI;
udito l'Avvocato DE STEFANO;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18 ottobre 1991 l'avv. Maurizio Primi conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Milano, quale giudice del lavoro, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore degli Avvocati e Procuratori (ora Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense) e la Esatri Esazione Tributi s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore. Esponeva: a) di essere iscritto all'Albo Procuratori di Milano dal 1975 e a quello degli Avvocati dal 1981, con conseguente obbligatoria iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza;
b) di avere sempre ottemperato alle prescrizioni di cui alla legge 576/80, versando i contributi obbligatori e, soprattutto, inviando la dichiarazione annuale e l'autoliquidazione; c) di avere omesso per gli anni 1983 e 1984 il versamento dei contributi, per gravosi impegni finanziari, peraltro avvalendosi della implicita facoltà concessa dalla legge 576/80 che, in difetto del versamento nell'anno da parte del contribuente assistito, prevede l'iscrizione a ruolo del contributo dovuto, maggiorato da interessi e sanzioni (art. 18 legge in esame); d) di avere ricevuto, in data 2 gennaio 1991, quindi dopo ben otto anni, e senza preventiva lettera o comunicazione da parte della Cassa, cartella esattoriale per £. 17.937.000 relativa a conguaglio, sanzioni e interessi per gli anni 1983 e 1984 (a fronte di somma capitale di £. 7.956.704), nonché successiva intimazione di pagamento in data 14 ottobre 1991 per complessive £. 19.721.844.
Contestava il diritto della Cassa a procedere all'esecuzione, chiedeva ed otteneva la sospensione della esecutività del ruolo, e deduceva la incostituzionalità della sanzione fissa del 15%, di cui all'art. 18 legge 576/80, perché in contrasto con l'art. 38 Costituzione. Chiedeva che fosse accolto il ricorso, formulato anche ex art. 615 cpc, dichiarandosi illegittima la pretesa della Cassa per difetto di motivazione ed eccesso di potere, con annullamento della cartella esattoriale.
La decisione del Pretore è stata riformata dal Tribunale di Milano che, con sentenza depositata il 24 gennaio 1996, ha assolto la Cassa e L'Esatri dalle domande dell'avv. Primi. In particolare il Tribunale ha ritenuto, difformemente dal Pretore, che il condono si applica a redditi e contributi a suo tempo non dichiarati e non anche, come nel caso, a quelli dichiarati e non pagati. Avverso la decisione l'avv. Primi propone ricorso articolato in due motivi. La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denunzia il vizio di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamenta che il Tribunale non abbia considerato che il condono previdenziale intende sanare sia la posizione dell'evasore totale o parziale, sia quella di colui che per qualsivoglia ragione ha omesso, in tutto o in parte, il pagamento dei contributi. L'interpretazione più restrittiva, accolta dal Tribunale, porterebbe all'assurdo logico di premiare l'evasore totale e non riconoscere i benefici del condono a colui che nulla ha evaso, ma ha omesso il pagamento, trovandosi quindi in contenzioso con l'Ente impositore. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la falsa applicazione della legge 30 dicembre 1991 n. 413 e della legge 24 marzo 1993 n.75. Lamenta che il Tribunale non abbia tenuto presente che il titolo e la ratio della legge 413 del 1991 è quella di "riformare il contenzioso e la definizione agevolata dei rapporti pendenti";
e che la controversia in esame rientra quantomeno nel concetto di rapporto pendente.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e debbono essere dichiarati infondati.
La legge 30 dicembre 1991 n. 413, e la successiva legge 24 marzo 1993 n. 75, sono dirette alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti e riguardano non solo i rapporti tributari veri e propri, ma anche il pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali.
In particolare l'art. 43 della legge 413 del 30 dicembre 1991 dispone che: "i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente capo sono tenuti al pagamento dei relativi contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali con il versamento di una somma aggiuntiva d'importo pari all'8 per cento in ragione d'anno del totale dei contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del 40 per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti, in sostituzione di quella prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, purché il versamento, ivi compreso quello della somma aggiuntiva ridotta, venga effettuato in due rate di pari importo di cui la prima entro il 30 aprile 1992 e la seconda entro il 30 novembre 1992. I soggetti predetti sono tenuti, entro il 30 aprile 1992, a presentare agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita domanda secondo lo schema predisposto dagli enti medesimi. Il pagamento dei contributi o premi e delle somme aggiuntive oltre i termini sopra indicati comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente articolo".
La norma ha in sostanza una duplice finalità: da un lato quella di eliminare il contenzioso definendo in modo rapido le controversie in materia;
dall'altro quella di assicurare all'ente un incasso immediato delle somme dovute a titolo di contributo, rinunziando a quelle che si sarebbe potuto riscuotere a titolo di sanzioni. Dalla suesposta duplice finalità deriva che la norma tende a comprendere il numero più ampio possibile di rapporti previdenziali pendenti, ma non tutti.
Si applica quindi nei casi in cui il debito non è stato definito perché non vi è stato ancora accertamento, oppure l'accertamento è controverso;
non si applica, invece, nei casi in cui il rapporto non sia controverso, ma sia stato definito con l'avvenuto pagamento da parte del debitore oppure, come nel caso, con la dichiarazione del debitore.
Si viene così indubbiamente a creare una disparità di trattamento tra coloro che hanno adempiuto, o riconosciuto il proprio debito, e coloro che lo hanno del tutto evaso, o non lo hanno neppure dichiarato;
peraltro tale disparità di trattamento è stata ritenuta non ingiustificata e, quindi, non incostituzionale dalla Corte Costituzionale in una serie di decisioni che, pur non avendo come oggetto il "condono previdenziale", riguardavano peraltro un istituto simile come il "condono tributario".
Diversa, infatti è la situazione di chi ha già pagato, o ha riconosciuto il suo debito, e chi può definire la controversia pagando;
e la diversità di trattamento tra queste due categorie non è irragionevole, nel senso che la differenza presupposta come criterio di distinzione corrisponde alle finalità assunte dal legislatore (in tal senso Corte Costituzionale 26 febbraio 1981 n. 33; v. anche sentenze n. 96 e 119 del 1980). Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Si ritiene equo disporre la integrale compensazione delle spese tra le parti.
P. Q. M.
la Corte respinge il ricorso e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso il 17 novembre 1998.