CASS
Sentenza 27 aprile 2023
Sentenza 27 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2023, n. 17507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17507 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA DI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17507 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 29/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 ottobre 2021, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto l'opposizione proposta da CL AL avverso l'ordinanza con la quale il medesimo Tribunale aveva rigettato l'istanza di riabilitazione, avanzata dall'interessato per la condanna di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano, in data 20 aprile 2012, irrevocabile il 23 maggio 2013. A ragione della decisione il giudice specializzato poneva il difetto di prova dell'avvenuto pagamento delle spese processuali. Il Tribunale di sorveglianza, preso atto dell'intervenuto pagamento, sia pur tardivo, delle spese di giustizia, ha confermato il provvedimento di rigetto sulla scorta del difetto del presupposto della "buona condotta", inferita dalle pendenze per reati di bancarotta per distrazione d'importi elevati, coevi e successivi alle date di commissione dei reati per i quali è chiesta la riabilitazione, che avevano portato, nel 2011, al fallimento di due società immobiliari. 2. Ricorre AL per cassazione, a mezzo dei difenson di fiducia avv. Andrea FA e LE RI, e deduce un unico, articolato motivo, in punto di violazione dell'art. 179 cod. pen. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza ha - in contrasto con consolidato orientamento di legittimità - errato nella valutazione del tempo in cui le ulteriori condotte penalmente rilevanti si sarebbero verificate, giacché si tratta di condotte perpetrate dal 2003 al 2007 e, comunque, relative a fallimenti dichiarati nel 2011, quindi precedenti ai fatti accertati con la sentenza in riferimento alla quale è svolta istanza di riabilitazione. La valutazione del presupposto della buona condotta va effettuata con esclusivo riferimento al periodo di tre anni indicato nell'art. 179, comma primo, cod. pen., decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, intervenuta il 23 maggio 2013, ovvero, al più, da quella della data di espiazione della pena detentiva 3. Il Sostituto Procuratore generale, Vincenzo Senatore, con conclusioni scritte in data 11 aprile 2022, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2 2. La concessione della riabilitazione - istituto annoverato tra le cause di estinzione della pena, con effetto di estinzione delle pene accessorie, di eliminazione delle conseguenze penali della condanna e di piena reintegrazione della capacità giuridica del condannato - è subordinata alla dimostrazione del ravvedimento del richiedente, desumibile dai comportamenti regolari tenuti nel periodo minimo previsto dalla legge e fino alla data della decisione sull'istanza, e alla sua attivazione per l'eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla condotta criminosa, salva la prova dell'inadempimento c.d. necessitato. 2.1. La valutazione del presupposto di buona condotta va effettuata con esclusivo riferimento al periodo di tre anni, decorrente dalla data in cui la pena principale risulti eseguita (ossia dalla data di espiazione della pena detentiva o di pagamento della pena pecuniaria) o si sia in altro modo estinta, con la conseguenza che non possono essere presi in considerazione comportamenti anteriori, ancorché di chiara valenza negativa (Sez. 1, n. 55063 del 14/11/2017, Fiumefreddo, Rv. 271916). Il termine triennale per la concedibilità della riabilitazione «decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che ha inflitto la condanna oggetto dell'istanza, sicché non hanno automatico rilievo ostativo eventuali condanne per fatti commessi successivamente al decorso del termine sopra indicato» (Sez. 1, n. 11654 del 27/02/2008, Ortu, Rv. 239718), anche nel caso di condanna a pena condizionalmente sospesa, «senza che occorra attendere il decorso del termine di cinque anni stabilito ai fini dell'operatività dell'effetto estintivo della pena correlato alla sospensione condizionale (Sez. 1, n. 8134 del 17/02/2010, Braico, Rv. 246388). D'altro canto, la natura costitutiva del provvedimento che concede il beneficio - non essendo affidata al giudice la mera ricognizione della sussistenza di presupposti tipici e definiti dalla norma, ma essendogli demandato un compito valutativo di natura discrezionale - comporta che siffatta valutazione si estenda dal momento dell'esecuzione o dell'estinzione della pena principale sino a quello della decisione (Sez. 1, n. 42066 del 04/04/2014, P.G. in proc. Secondo, Rv. 260517; Sez. 1, n. 1507 del 17/12/2012, dep. 2013, Carnaghi, Rv. 254251). 2.2. Il presupposto della buona condotta, secondo la lezione interpretativa di questa Corte anche con riferimento all'istituto della riabilitazione da misure di prevenzione, subordinata allo stesso requisito, «non consiste soltanto nella mera astensione dal compimento di fatti costituenti reato, ma postula l'instaurazione e il mantenimento di uno stile di vita improntato al rispetto delle norme di comportamento comunemente osservate dalla generalità dei consociati, pur quando le stesse non siano penalmente sanzionate o siano, addirittura, imposte soltanto (senza la previsione di alcun genere di sanzione giuridica) da quelle 3 elementari e generalmente condivise esigenze di reciproca affidabilità che sono alla base di ogni ordinata e proficua convivenza sociale» (Sez. 1, n. 196 del 03/12/2002, dep. 2003, Rega, Rv. 223027). Il decidente deve, dunque, accertare non tanto l'assenza di ulteriori elementi negativi, ma l'esistenza di prove effettive e costanti di buona condotta, tal che, mentre il totale silenzio sulla condotta dell'istante risulta insufficiente a fornire la prova di emenda e di ravvedimento, qualsiasi nota negativa in ordine al suo comportamento costituisce prova esattamente contraria a quella richiesta dal legislatore (Sez. 1, n. 39809 del 02/10/2008, Lombardo, Rv. 241652; Sez. 1, n. 11572 del 05/02/2013, Faye, Rv. 255157; Sez. 1, n. 8030 del 23/01/2019, D'Angelantonio, Rv. 274914). E' stato, in tale prospettiva, ulteriormente chiarito che «In tema di riabilitazione, ai fini della valutazione della sussistenza del presupposto del mantenimento della buona condotta, il giudice può considerare anche l'esistenza di una o più denunce o la sola pendenza di procedimenti penali o amministrativi per fatti successivi a quelli cui inerisce la domanda, a condizione che ne sia apprezzato il significato concreto, dimostrativo della commissione di condotte devianti o irregolari, tali da provare il mancato recupero del condannato» (Sez. 1, n. 13753 del 21/01/2020, Dondi, Rv. 279937). 3. In tale cornice, il ricorrente ha formulato istanza di riabilitazione in riferimento agli effetti della condanna per il reato di associazione per delinquere riportata con la sentenza resa il 20 aprile 2013, irrevocabile il 23 maggio 2013. L'ordinanza in verifica ha ritenuto di poter ravvisare elementi contrastanti con l'allegata correttezza della condotta tenuta dal ricorrente, quale presupposto di accesso al beneficio della riabilitazione, a ragione di una pluralità di condotte di bancarotta coeve e successive ai fatti accertati dalla citata sentenza di condanna, ma certamente precedenti al triennio che deve essere preso in considerazione per la valutazione della buona condotta;
e ciò sia che si consideri l'epoca delle condotte distrattive (dal 2003 al 2007), sia la data dichiarativa del fallimento (intervenuto nel 2011). Così facendo, il Tribunale di sorveglianza pare avere assegnato rilievo quale elemento negativo al solo dato oggettivo del comportamento, tenuto dal condannato, in relazione a condotte tenute prima della pronuncia della sentenza, per la cui pena si è chiesto di essere riabilitati, risolvendosi tale motivazione nella violazione della disposizione di legge che regola l'istituto della riabilitazione, perché pone a base della decisione reiettiva un'estensione non consentita del periodo temporale di valutazione. 4 Il provvedimento deve quindi essere annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma, che nel riesaminare la proposta opposizione, pur in piena autonomia valutativa quanto alle vicende fattuali, dovrà attenersi ai suindicati, vincolanti principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17507 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 29/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 ottobre 2021, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto l'opposizione proposta da CL AL avverso l'ordinanza con la quale il medesimo Tribunale aveva rigettato l'istanza di riabilitazione, avanzata dall'interessato per la condanna di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano, in data 20 aprile 2012, irrevocabile il 23 maggio 2013. A ragione della decisione il giudice specializzato poneva il difetto di prova dell'avvenuto pagamento delle spese processuali. Il Tribunale di sorveglianza, preso atto dell'intervenuto pagamento, sia pur tardivo, delle spese di giustizia, ha confermato il provvedimento di rigetto sulla scorta del difetto del presupposto della "buona condotta", inferita dalle pendenze per reati di bancarotta per distrazione d'importi elevati, coevi e successivi alle date di commissione dei reati per i quali è chiesta la riabilitazione, che avevano portato, nel 2011, al fallimento di due società immobiliari. 2. Ricorre AL per cassazione, a mezzo dei difenson di fiducia avv. Andrea FA e LE RI, e deduce un unico, articolato motivo, in punto di violazione dell'art. 179 cod. pen. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza ha - in contrasto con consolidato orientamento di legittimità - errato nella valutazione del tempo in cui le ulteriori condotte penalmente rilevanti si sarebbero verificate, giacché si tratta di condotte perpetrate dal 2003 al 2007 e, comunque, relative a fallimenti dichiarati nel 2011, quindi precedenti ai fatti accertati con la sentenza in riferimento alla quale è svolta istanza di riabilitazione. La valutazione del presupposto della buona condotta va effettuata con esclusivo riferimento al periodo di tre anni indicato nell'art. 179, comma primo, cod. pen., decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, intervenuta il 23 maggio 2013, ovvero, al più, da quella della data di espiazione della pena detentiva 3. Il Sostituto Procuratore generale, Vincenzo Senatore, con conclusioni scritte in data 11 aprile 2022, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2 2. La concessione della riabilitazione - istituto annoverato tra le cause di estinzione della pena, con effetto di estinzione delle pene accessorie, di eliminazione delle conseguenze penali della condanna e di piena reintegrazione della capacità giuridica del condannato - è subordinata alla dimostrazione del ravvedimento del richiedente, desumibile dai comportamenti regolari tenuti nel periodo minimo previsto dalla legge e fino alla data della decisione sull'istanza, e alla sua attivazione per l'eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla condotta criminosa, salva la prova dell'inadempimento c.d. necessitato. 2.1. La valutazione del presupposto di buona condotta va effettuata con esclusivo riferimento al periodo di tre anni, decorrente dalla data in cui la pena principale risulti eseguita (ossia dalla data di espiazione della pena detentiva o di pagamento della pena pecuniaria) o si sia in altro modo estinta, con la conseguenza che non possono essere presi in considerazione comportamenti anteriori, ancorché di chiara valenza negativa (Sez. 1, n. 55063 del 14/11/2017, Fiumefreddo, Rv. 271916). Il termine triennale per la concedibilità della riabilitazione «decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che ha inflitto la condanna oggetto dell'istanza, sicché non hanno automatico rilievo ostativo eventuali condanne per fatti commessi successivamente al decorso del termine sopra indicato» (Sez. 1, n. 11654 del 27/02/2008, Ortu, Rv. 239718), anche nel caso di condanna a pena condizionalmente sospesa, «senza che occorra attendere il decorso del termine di cinque anni stabilito ai fini dell'operatività dell'effetto estintivo della pena correlato alla sospensione condizionale (Sez. 1, n. 8134 del 17/02/2010, Braico, Rv. 246388). D'altro canto, la natura costitutiva del provvedimento che concede il beneficio - non essendo affidata al giudice la mera ricognizione della sussistenza di presupposti tipici e definiti dalla norma, ma essendogli demandato un compito valutativo di natura discrezionale - comporta che siffatta valutazione si estenda dal momento dell'esecuzione o dell'estinzione della pena principale sino a quello della decisione (Sez. 1, n. 42066 del 04/04/2014, P.G. in proc. Secondo, Rv. 260517; Sez. 1, n. 1507 del 17/12/2012, dep. 2013, Carnaghi, Rv. 254251). 2.2. Il presupposto della buona condotta, secondo la lezione interpretativa di questa Corte anche con riferimento all'istituto della riabilitazione da misure di prevenzione, subordinata allo stesso requisito, «non consiste soltanto nella mera astensione dal compimento di fatti costituenti reato, ma postula l'instaurazione e il mantenimento di uno stile di vita improntato al rispetto delle norme di comportamento comunemente osservate dalla generalità dei consociati, pur quando le stesse non siano penalmente sanzionate o siano, addirittura, imposte soltanto (senza la previsione di alcun genere di sanzione giuridica) da quelle 3 elementari e generalmente condivise esigenze di reciproca affidabilità che sono alla base di ogni ordinata e proficua convivenza sociale» (Sez. 1, n. 196 del 03/12/2002, dep. 2003, Rega, Rv. 223027). Il decidente deve, dunque, accertare non tanto l'assenza di ulteriori elementi negativi, ma l'esistenza di prove effettive e costanti di buona condotta, tal che, mentre il totale silenzio sulla condotta dell'istante risulta insufficiente a fornire la prova di emenda e di ravvedimento, qualsiasi nota negativa in ordine al suo comportamento costituisce prova esattamente contraria a quella richiesta dal legislatore (Sez. 1, n. 39809 del 02/10/2008, Lombardo, Rv. 241652; Sez. 1, n. 11572 del 05/02/2013, Faye, Rv. 255157; Sez. 1, n. 8030 del 23/01/2019, D'Angelantonio, Rv. 274914). E' stato, in tale prospettiva, ulteriormente chiarito che «In tema di riabilitazione, ai fini della valutazione della sussistenza del presupposto del mantenimento della buona condotta, il giudice può considerare anche l'esistenza di una o più denunce o la sola pendenza di procedimenti penali o amministrativi per fatti successivi a quelli cui inerisce la domanda, a condizione che ne sia apprezzato il significato concreto, dimostrativo della commissione di condotte devianti o irregolari, tali da provare il mancato recupero del condannato» (Sez. 1, n. 13753 del 21/01/2020, Dondi, Rv. 279937). 3. In tale cornice, il ricorrente ha formulato istanza di riabilitazione in riferimento agli effetti della condanna per il reato di associazione per delinquere riportata con la sentenza resa il 20 aprile 2013, irrevocabile il 23 maggio 2013. L'ordinanza in verifica ha ritenuto di poter ravvisare elementi contrastanti con l'allegata correttezza della condotta tenuta dal ricorrente, quale presupposto di accesso al beneficio della riabilitazione, a ragione di una pluralità di condotte di bancarotta coeve e successive ai fatti accertati dalla citata sentenza di condanna, ma certamente precedenti al triennio che deve essere preso in considerazione per la valutazione della buona condotta;
e ciò sia che si consideri l'epoca delle condotte distrattive (dal 2003 al 2007), sia la data dichiarativa del fallimento (intervenuto nel 2011). Così facendo, il Tribunale di sorveglianza pare avere assegnato rilievo quale elemento negativo al solo dato oggettivo del comportamento, tenuto dal condannato, in relazione a condotte tenute prima della pronuncia della sentenza, per la cui pena si è chiesto di essere riabilitati, risolvendosi tale motivazione nella violazione della disposizione di legge che regola l'istituto della riabilitazione, perché pone a base della decisione reiettiva un'estensione non consentita del periodo temporale di valutazione. 4 Il provvedimento deve quindi essere annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma, che nel riesaminare la proposta opposizione, pur in piena autonomia valutativa quanto alle vicende fattuali, dovrà attenersi ai suindicati, vincolanti principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore