Sentenza 28 settembre 2010
Massime • 1
In caso di adesione del difensore di fiducia all'astensione collettiva degli avvocati dalle udienze, qualora si prenda atto, in sua presenza, dell'assenza ingiustificata dell'imputato e se ne dichiari la contumacia, disponendosi solo successivamente il rinvio per l'astensione del difensore, l'avviso orale del rinvio sostituisce la citazione dell'imputato dichiarato contumace, che è rappresentato per legge dal difensore, a nulla rilevando che quest'ultimo, prima di dichiarare la sua astensione, in sede di verifica della costituzione delle parti, abbia preannunciato, senza peraltro precisarle, eccezioni relative alla citazione dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2010, n. 37933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37933 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 28/09/2010
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 1522
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere - N. 14217/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NC US N. IL *28/03/1951*;
avverso la sentenza n. 532/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del 10/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/09/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta Gabriele che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Piergentili, Piromallo Nicoletta del foro di Roma che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. PREMESSO IN FATTO
Con sentenza resa alla pubblica udienza del 12/6/2008 il Tribunale di Roma in composizione monocratica condannava il signor CU SE, ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ex art. 186, comma 2 alla pena di Euro 960,00 di ammenda previa conversione della pena detentiva in pecuniaria oltre spese processuali. La sentenza di condanna applicava la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per giorni venti.
Avverso tale sentenza proponeva appello il difensore dell'imputato ed eccepiva con il primo motivo la nullità dell'ordinanza di contumacia pronunciata in dibattimento ed in conseguenza la nullità della stessa sentenza;
con il secondo motivo nel merito chiedeva l'assoluzione dell'imputato ex art. 530 cpv. cod. pen. per insussistenza del fatto.
La Corte di Appello di Roma, in data 10.6.2009, confermava la sentenza del Tribunale e condannava l'imputato alle spese del grado. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il signor CU\, a mezzo del suo difensore, che concludeva per l'annullamento dello stesso, nonché dell'ordinanza dichiarativa della contumacia dell'imputato resa all'udienza dibattimentale del 23.01.2008 e di quella del 12.06.2008 che rigettava la relativa eccezione della difesa.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorrente censura la sentenza impugnata per:
1) nullità dell'ordinanza dichiarativa della contumacia dell'imputato resa in dibattimento il 23.01.2008 nonostante l'espressa e preliminare adesione del difensore all'astensione delle udienze proclamata dalla categoria e di tutti gli atti successivi, in particolare nullità dell'ordinanza dibattimentale del 12.06.2008 reiettiva della relativa eccezione della difesa, nullità dell'impugnata sentenza e di quella di primo grado;
violazione degli artt. 125, 178 e 420 cod. proc. pen.; manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e);
2) travisamento della prova dichiarativa rappresentata dalle dichiarazioni del teste ST allegate al ricorso;
mancata risposta alla specifica censura difensiva al riguardo, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c);
violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186 e violazione dell'art. 195 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c). Secondo il ricorrente la sentenza di primo grado aveva affermato apoditticamente che l'imputato si era posto alla guida dell'autovettura, mentre la sentenza impugnata non aveva tenuto in alcuna considerazione la deduzione contenuta nell'atto di appello secondo cui dalle dichiarazioni rese dal teste ST sarebbe emerso che l'autovettura dell'imputato era parcheggiata e che egli stava per uscire dal parcheggio, dovendosi quindi escludere che egli, al momento dell'intervento degli agenti operanti, stesse guidando l'autovettura.
I proposti motivi sono palesemente infondati.
Per quanto attiene al primo si osserva che correttamente la Corte territoriale ha rilevato che, nella fattispecie di cui è processo, la dichiarazione di astensione del difensore è intervenuta dopo la verifica della regolare costituzione delle parti, come risulta dal verbale di udienza del 23.01.2008 e, quindi, dopo che l'imputato era stato dichiarato contumace.
A nulla rileva , come indicato nel predetto verbale, che il difensore abbia preannunciato eccezioni che riguardano la citazione dell'imputato, atteso che eventuali eccezioni sul punto avrebbero dovuto essere proposte, e non soltanto preannunciate, al momento della verifica della costituzione delle parti, allorquando ancora non c'era stata la dichiarazione di astensione del difensore. L'ordinanza del 23.01.2008, quella del 12.06.2008 e le sentenze di primo e secondo grado sono pertanto immuni sotto questo profilo da vizi di nullità. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, (cfr. in particolare Cass., Sez. 5, Sent. n. 22770 del 15.04.2004, Rv. 228100; Cass., Sez. 3, Sent. n. 5941 del 18.12.2000, Rv. 218701) nell'ipotesi di astensione degli avvocati dalle udienze, qualora alla prima udienza si prenda atto in presenza del difensore di fiducia dell'assenza ingiustificata dell'imputato e se ne dichiari la contumacia, disponendo solo successivamente il rinvio per l'astensione del difensore, l'avviso orale del rinvio sostituisce la citazione per l'imputato dichiarato contumace, atteso che questi è rappresentato dal difensore ex art. 487 cod. proc. pen.. Per quanto attiene al secondo motivo si osserva che le dichiarazioni del teste \Castellano\ non solo non contraddicono, ma anzi confermano quanto affermato nella sentenza impugnata e cioè che l'imputato, al momento dell'intervento degli agenti operanti, stava uscendo con la sua autovettura dal parcheggio. Il teste ha infatti affermato che, allorquando si è avvicinato insieme agli altri operanti, l'autovettura condotta dal ricorrente stava uscendo dal parcheggio ed egli cercava di andare via senza fornire le sue generalità agli operanti, tanto che un collega del \Castellano\ ha dovuto spegnere il motore dell'autovettura del ricorrente e togliere le chiavi di avviamento per impedirgli di procedere.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2010