Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 171
CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Insussistenza della motivazione degli avvisi di accertamento

    La Corte ha ritenuto che gli avvisi di accertamento fossero adeguatamente motivati, contenendo tutti gli elementi necessari per conoscere la natura e il contenuto della pretesa tributaria, inclusi tipo di imposta, collocazione, tipologia e dimensioni dei beni occupati, tariffa applicata e importo richiesto. Ha inoltre affermato che le questioni relative all'idoneità del criterio applicato attengono al piano della prova della pretesa tributaria e non alla motivazione dell'atto.

  • Rigettato
    Assenza dei presupposti applicativi della TOSAP

    La Corte ha affermato che l'occupazione di spazi rientranti nel demanio del Comune, come quelli destinati a sostenere il tracciato delle strade comunali, determina il presupposto per il pagamento della tassa, indipendentemente dal fatto che l'opera realizzata (autostrada) sia di proprietà statale, poiché la condotta occupativa è posta in essere dalla società concessionaria nello svolgimento della propria attività d'impresa. Ha inoltre precisato che l'esenzione prevista per lo Stato e gli altri enti dall'art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, postula che l'occupazione sia ascrivibile direttamente al soggetto esente, il che non avviene quando un concessionario realizza e gestisce l'opera.

  • Rigettato
    Aree non appartenenti al Comune

    La Corte ha ribadito che, ai sensi dell'art. 22 della Legge 20.3.1865 n. 2248, Allegato F, il suolo delle strade comunali è proprietà dei Comuni. Ha altresì richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte che pone una presunzione iuris tantum di demanialità delle aree adiacenti alle strade pubbliche che integrano la funzione viaria, prova contraria non fornita dalla contribuente. Ha inoltre sottolineato che l'art. 38 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 comprendeva espressamente le 'strade' e le occupazioni sottostanti il suolo.

  • Accolto
    Irrilevanza della realizzazione dell'autostrada in trincea

    La Corte ha confermato che la realizzazione del tracciato autostradale in trincea, al di sotto delle strade comunali, non è idonea ad escludere l'imponibilità dell'area occupata. Ha citato la giurisprudenza di legittimità che distingue le proprietà del viadotto autostradale e della strada sottostante, affermando che la prima resta di titolarità dell'ente territoriale in assenza di un atto di trasferimento.

  • Accolto
    Compensazione delle spese di lite del primo grado

    La Corte ha dichiarato interamente compensate tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio, giustificando tale decisione con la novità della questione sollevata dalla contribuente nel ricorso introduttivo.

  • Rigettato
    Correttezza della sentenza di primo grado

    La Corte ha riformato integralmente la sentenza di primo grado, ritenendo la motivazione degli avvisi di accertamento adeguata e sussistenti i presupposti impositivi.

  • Rigettato
    Condanna alle spese del presente grado di giudizio

    La Corte ha condannato la contribuente appellante a rimborsare le spese processuali sostenute dalla STEP S.r.l. nel presente grado di appello, a causa della sua totale soccombenza e dell'insistenza nel riproporre argomentazioni infondate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 171
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 171
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo